non sarebbe neanche oggettivamente e legalmente praticabile, anche xche l sentenza dichiara che il vincolo segue il bene, non il proprietario, se il primo assegnatario decide di vendere, per assurdo, al prezzo vincolato il vincolo permane sul bene come spiega la sentenza e la stessa sentenza dice che tale vincolo puó essere rimosso in virtù della legge 106/2011 che inserisce questo famoso articolo 49bis alla legge precedente sull'alienazione di questi immobili.
Se permane il vincolo fino alla rimozione permane anche il diritto di rimuoverlo, infatti in nessuna delle leggi che riguardano gli immobili in diritto di superficie viene menzionato il primo
Assegnatario.
Tra l'altro proprio la forzatura interpretativa con cui notai e comune hanno permesso questo abominio era proprio che il
Vincolo di prezzo e alienazione rimanessero proprio all primo a cui era stata concessa la convenzione.
Secondo me è un fuoco di paglia..
Se leggi bene ció che sostiene il notariato, di cui tra l'altro non esiste compia guardacaso scritta di questa nota, è che secondo loro chi ha comprato a libero mercato non puó essere considerato proprietario. Al contrario di ció che invece sostiene la sentenza e che è stato riportato qui anche da esponenti di area167. I contratti di compravendita dei secondi e terzi acquirenti sono nulli solo nella clausola del prezzo dove va sostituita con il prezzo massimo previsto dalla convenzione.
@kinglion non ce l'ho con te ma xche non chiedi al tuo notaio di poter vedere la famigerata nota del notariato? Ripeto verba volant scripta manent... Vediamo se hanno messo veramente nero su bianco quanto dice il tuo notaio poi facciamo le considerazioni....