è una pubblicazione Formez.
La delibera 40/2016, a pg. 16 indica l'art. 31, c. 48 legge 448/1998, come modificato dall'art. 1, comma 392 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che:
Comma 392
- Si riporta il testo vigente del comma 48,
dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo", come modificato dalla presente legge:
"Art. 31. (Norme particolari per gli enti locali)
1-47 (Omissis).
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato attraverso il valore venale del bene, con
facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50
per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto
di superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese
in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di
stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo
dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di
quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente
in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di
cui al comma 47".
A fine pg.16 la delibera dice che per stimare il valore venale non è possibile ricorrere a comparazione con quello di mercato (ovvero Osservatorio Mobiliare Italiano) e sono ricorsi al valore di trasformazione calcolato nel modo tragico di cui sappiamo.
Il 20-25% stimato dal Formez,, quale stima del terreno come percentuale del costo dell'immobile, all'ufficio del Comune non andava bene in quanto, secondo loro, non esiste un mercato degli immobili cui fare riferimento, pure nel caso di alcuni PdZ oramai lottizzati in maniera completa!!!!!!.