lupin3

Membro Attivo
Privato Cittadino
@Cesco76 non mi sembra il caso di scomodare Di Piero, anche perché non si tratta di calcoli complessi (qualche decina di corsi di matematica superiore che ho fatto all'università mi permettono di calcolare le 4 operazioni :) ...).
Probabilmente ci sono alcuni PdZ le cui stime del 2012 non erano corrette, ma per il PdZ che mi riguarda non credo proprio sia cosi.
Infatti, se vado a fare i conti per la mia convenzione, con le stime del 2016 e considerando i mc in convenzione risulta un costo del terreno pari a 27.778 mc x 57,96 €/mc (resid.) + 22.500 mc x 115,92 €/mc (non resid.) = 4.218.213 € e, considerando che si tratta di un terreno di 8.529 mq si ha un costo di 492 €/mq che rivalutato secondo ISTAT dal 2012 al 2016 porta ad un valore di 496,98 €/mq. A questo punto, se si utilizza l'incidenza del 20% del costo del terreno sul valore dell'appartamento si ottiene un prezzo di 2.484,90 €/mq che sarebbe del tutto in linea (anzi un po' più alto) con il valore di 2.325 €/mq ricavabile per la stessa zona dal sito del Borsino Immobiliare (Roma): Osservatorio quotazioni immobiliari (2016) - Listino Valori Prezzi mq per la fascia inferiore di abitazioni civili.
Se, invece, ripeto lo stesso calcolo con le nuove stime della Deliberazione 40/2016 ottengo 27.778 mc x 239,51 €/mc (resid.) + 22.500 mc x 206,50 €/mc (non resid.) = 11.299.359 € , quindi, si ha un costo di 1.325 €/mq. A questo punto, se si utilizza l'incidenza del 20% del costo del terreno sul valore dell'appartamento, si ottiene un prezzo di 6.624 €/mq. Semmai quest'ultimo è un valore che non sta ne in cielo ne in terra dato che un appartamento di 100mq con oltre 30 anni dalla costruzione dovrebbe costare 662.400 €!
Se trovassi qualcuno disposto a pagare una cifra del genere per il mio appartamento la Trasformazione e l'Affrancazione la farei subito! Da questo semplice calcolo si ricava che, mentre le stime del 2012 erano corrette, quelle della Deliberazione 40/2016 sono 3 o 4 volte maggiori del dovuto.
Più chiaro di così.... chi afferma il contrario ha i paraocchi....
 

Paolo Distefano

Membro Attivo
Privato Cittadino
Qualche pagina fa qualcuno stava scrivendo due righe che riassumessero la situazione...

...potreste postarle gentilmente?

Vorrei condividerle insieme al link del gruppo Facebook sui vari gruppi dei comitati di quartiere di Roma. Invito tutti a fare lo stesso. Se non coinvolgiamo un numero di persone più ampie rispetto a quelle che frequentano questo forum abbiamo perso.
 

lupin3

Membro Attivo
Privato Cittadino
@Cesco76 con riferimento a quanto scrivi ("mi sono stati fatte dimostrazioni altrettanto convincenti che dicono il contrario") potresti cortesemente condividere tali "dimostrazioni" del contrario?
Che la spiegazione sia lunga o meno non è un problema, ma sicuramente condividere le idee contrarie è sempre utile per arrivare ad una sintesi tanto più completa possibile, altrimenti, scusa se te lo dico, è come "tirare il sasso e nascondere la mano" :) ...
Infatti anche io sarei curioso che @Cesco76 giustificasse anche semplicemente il perché le nuove stime siano corrette..... cmq facciamo finta che lo siano.... ma come ti poni @Cesco76 sil fatto che sulle convenzioni più vecchie di 20 anni il comune pretenda affrancazione+riscatto? Non pensi (legge alla mano) che l'affrancazione dovrebbe almeno essere un anticipo sulla trasformazione nei pdz ancora bloccati ed un abuso su quelli già riscattabili??? Avevo anche letto da qualcuno qui sul forum che il berdini sia a conoscenza del tema "vincolo 20 anni" quindi forse che qualcosa nella delibera non tutto fili liscio ne sono a conoscenza al comune.... e forse questo è confermato dal ritardo con cui stanno gestendo le pratiche?
 
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Santi60

Membro Attivo
Professionista
@Cesco76 non mi sembra il caso di scomodare Di Piero, anche perché non si tratta di calcoli complessi (qualche decina di corsi di matematica superiore che ho fatto all'università mi permettono di calcolare le 4 operazioni :) ...).
Probabilmente ci sono alcuni PdZ le cui stime del 2012 non erano corrette, ma per il PdZ che mi riguarda non credo proprio sia cosi.
Infatti, se vado a fare i conti per la mia convenzione, con le stime del 2016 e considerando i mc in convenzione risulta un costo del terreno pari a 27.778 mc x 57,96 €/mc (resid.) + 22.500 mc x 115,92 €/mc (non resid.) = 4.218.213 € e, considerando che si tratta di un terreno di 8.529 mq si ha un costo di 492 €/mq che rivalutato secondo ISTAT dal 2012 al 2016 porta ad un valore di 496,98 €/mq. A questo punto, se si utilizza l'incidenza del 20% del costo del terreno sul valore dell'appartamento si ottiene un prezzo di 2.484,90 €/mq che sarebbe del tutto in linea (anzi un po' più alto) con il valore di 2.325 €/mq ricavabile per la stessa zona dal sito del Borsino Immobiliare (Roma): Osservatorio quotazioni immobiliari (2016) - Listino Valori Prezzi mq per la fascia inferiore di abitazioni civili.
Se, invece, ripeto lo stesso calcolo con le nuove stime della Deliberazione 40/2016 ottengo 27.778 mc x 239,51 €/mc (resid.) + 22.500 mc x 206,50 €/mc (non resid.) = 11.299.359 € , quindi, si ha un costo di 1.325 €/mq. A questo punto, se si utilizza l'incidenza del 20% del costo del terreno sul valore dell'appartamento, si ottiene un prezzo di 6.624 €/mq. Semmai quest'ultimo è un valore che non sta ne in cielo ne in terra dato che un appartamento di 100mq con oltre 30 anni dalla costruzione dovrebbe costare 662.400 €!
Se trovassi qualcuno disposto a pagare una cifra del genere per il mio appartamento la Trasformazione e l'Affrancazione la farei subito! Da questo semplice calcolo si ricava che, mentre le stime del 2012 erano corrette, quelle della Deliberazione 40/2016 sono 3 o 4 volte maggiori del dovuto.
Ovviamente il primo conteggio nel mio post era fatto con le stime del 2012 non 2016, mentre il secondo conteggio è quello con le nuove stime del 2016 :) ...
 

PeppeC.

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ragazzi io mi auguro con tutto il quore che nei nostri calcoli ci sia qualche errore (ma non credo), o che al Comune ci sia una inversione di tendenza (e anche qui sarà impossibile), ma stiamo parlando veramente di importi mostruosi che credo che in pochissimi potranno permettersi, nper non parlare poi del conguaglio che è la cosa che mi spaventa di più...
 

Nicestar

Membro Attivo
Privato Cittadino
Avevo deciso, non vendevo più, andavo al comune ,compilavo una domanda per cambio di destinazione d'uso della mia casa da civile abitazione a mausoleo, poi, sperando ancora in un pò di tempo da vivo, avrei costruito al centro del salotto un altarino con statue di angioletti e puttini sui lati , dove facevo deporre le urne funerarie mie e di mia moglie ! Così alla fine della convenzione, tra 74 anni, potevano fare quello che volevano del terreno in diritto di superficie! E i pochi soldi che eventualmente rimanevano invece di fare le trasformazioni e le affrancature, andavo in crociera e avrei mandato tutti a fare ................!!!

Purtroppo, approfondendo meglio l'argomento, sono arrivato alla conclusione che anche in questo caso non conviene. Ancora non riuscirei a togliermelo dai piedi questo maledetto comune! Tra diritti da pagare per cambio d'uso, permessi comunali e cimiteriali + diritti funerari ancora dovrei pagare e farli guadagnare. Se poi penso alle lungaggini e ai tempi biblici degli impiegati comunali, morirei prima della concessione dei permessi.

Cari Signori! Non c'è speranza Non c'è soluzione nemmeno a morire !
 

Mobil

Membro Attivo
Privato Cittadino
Forse sbaglio ma, considerando che un acquirente di un immobile è anche un consumatore, nell'intento di capire se anche le associazioni relative potessero recepire e interessarsi del problema, ho provato a buttare giù una lettera generica che riassuma con meno riferimenti legislativi possibili le maggiori obiezioni che stiamo sollevando al comportamento dell'amministrazione.
Mi sono imbattuto per prima in una pagina dell Federconsumatori dove è possibile mandare una email diretta al presidente Rosario Trefiletti, che penso conoscano tutti data la sua esposizione mediatica, ma ce ne sono altre decine di associazioni consumatori da poter sensibilizzare.
Ora non so se si il caso di inoltrarla a titolo personale o come voce del forum, pertanto ve la riporto di seguito, senza indicazioni di un interlocutore specifico, nell'intento di condividerla ( e corregerla in italiano :) )

"Salve,
in qualità di acquirenti di immobili, e quindi di consumatori, e nella certezza di rappresentare l'indignazione comune a molti cittadini, vorremmo conoscere che posizione assume la vostra organizzazione in relazione al caos che si sta verificando intorno all'edilizia convenzionata nel comune di Roma.
Casualmente da un tread del forum "Immobilio" si è sviluppata, tra molti malcapitati che hanno a che fare con immobili costruiti in edilizia convenzionata nel comune di Roma, una lunga e sfaccettata discussione di cui proverò a esporvi alcune considerazioni salienti e largamente condivise.

La, ormai non più recente sentenza n.18135 della Corte di Cassazione a sezioni riunite, del settembre 2015, ha fatto esplodere il bubbone della dissennata gestione dell'edilizia peep nel comune di Roma.

Premesso che
- da sempre, la quasi totalità degli acquirenti di alloggi in zone peep, ha prenotato, iniziato a pagare e si è accollata un mutuo, essendo tenuta quasi completamente all'oscuro, da parte degli uffici vendite, delle leggi e dei conseguenti vincoli che regolano l'edilizia convenzionata, per infine leggere un fugace richiamo legislativo alla legge X nell'atto di assegnazione e nel rogito, in pratica a buoi praticamente scappati. Rogiti a cui, tra l'altro, dovevano anche essere allegate le tabelle dei prezzi massimi di cessione ma che quasi nessuno ha mai visto.

- che non mancano i casi in cui i prezzi di cui sopra sono stati integrati con procedure "poco trasparenti".

- che il comune, negli anni, ha infranto le leggi nazionali permettendo, con nulla osta timbrati e firmati, la successiva alienazione a prezzi di libero mercato. Collateralmente, ma negli intenti forse non solo, questo ha fatto in modo di continuare ad allontanare l'attenzione intorno ai requisiti di permanenza di tale vincolo nell'edilizia convenzionata, già ben nascosti dagli uffici vendite a suo tempo, e quindi anche favorire le vendite da parte della lobby dei costruttori che hanno operato in aree peep, evitando comunque di fatto che tali immobili potessero essere considerati meno appetibili.

- che, seppur volendo dare come attenuante l'interpretazione ondivaga della legge da parte della magistratura su questo specifico aspetto, leggasi sentenze di cassazione contrastanti, persino dopo l'integrazione dell'art. 31 legge 448/98 col comma 49bis, ad opera dell'art.5 comma5 legge 106/2011, che regolamentava la possibilità di affrancare il vincolo al prezzo massimo di cessione in cambio di un corrispettivo, e quindi di riflesso rendeva palese, se ce ne fosse stato bisogno, l'esistenza dello stesso e l'illegittimità del loro operato pregresso, gli uffici dell'amministrazione, e di conseguenza i notai, non si sono adeguati alla nuova disposizione di legge, lasciandola lettera morta.

- che in base a tale comportamento molti acquirenti/venditori hanno acquistato/venduto alloggi peep a libero mercato, ignari che sui tali pendeva il vincolo di cui sopra o, ancor peggio, rassicurati che tale vincolo non consisteva. Col risultato che, in caso di rivendita, i primi, pur non godendo del prezzo calmierato all'acquisto, si ritrovano con immobile dal valore quasi dimezzato se non versano la gabella per rimuovere il prezzo massimo di cessione o intentano una casua col venditore, i secondi che, in base alle indicazioni degli uffici dell'amministrazione e dei notai, hanno alienato l'immobile per investire il ricavato in un altro immobile consono alle proprie intervenute esigenze abitative o di residenza e ora si ritrovano a rischiare una causa da parte dell'acquirente, che è legittimato a chiedere indietro la parte eccedente il prezzo calmierato, senza avere la possibilità economica di dare seguito all'eventuale sentenza.

- che dopo la sentenza n.18135, che in sostanza dichiara illegittime le procedure fino ad allora adottate, l'amministrazione, dopo mesi e mesi di stallo, che hanno comportato gravi danni economici e logistici a chi aveva avviato una procedura di compravendita, ha partorito una delibera che avrebbe dovuto riportare nell'alveo della legge le transazioni di immobili ricadenti nell'edilizia convenzionata ma che, a parere molti singoli e associazioni, oltre a complicare ulteriormente le cose, contiene dei profili contra leggem e una abnorme rivalutazione del valore venale delle aree, valore determinante nel calcolo del corrispettivo da versare per rimuovere il vincolo o per la trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà, senza però rispettare in alcuni casi i limiti consentiti e comunque degli abbattimenti riconosciuti in altri comuni e regioni a seguito di pareri richiesti a competenti organi istituzionali.

- che, in relazione ad uno degli aspetti contra leggem, la stessa sentenza, nelle sue conclusioni, contiene considerazioni di carattere generale interpretabili e non contestualizzate al caso processuale preso in esame.
In base a questa generalizzazione, i funzionari del dipartimento ritengono di poter pretendere il contributo per la rimozione del vincolo anche in caso di diritto superficiario già trasformato in diritto di proprietà, tramite apposita convenzione ventennale decorrente dall'atto di stipula della convenzione originale, anche quando i termini della nuova convenzione sono già scaduti, convenzione che allo stesso tempo deve invece ricalcare lo schema, approvato con delibera del 2003, che dichiara l'immobile libero da qualsiasi vincolo alla scadenza della convenzione stessa.
Le convenzioni di di trasformazione, forse proprio per questo motivo, al momento sembrano essere congelate, col risultato che intanto, chi ha necessità impellente, per impegni presi, di dover alienare l'immobile a anche con convenzione ultraventennale, deve pagare la rimozione del vincolo e può vendere il solo diritto superficiario, con conseguente danno economico.
Un domani sarà l'acquirente a poter richiedere il riscatto della piena proprietà senza che ad oggi sia stata prevista, nella formula che determina il corrispettivo per la trasformazione, un parametro che scomputi gli oneri già sostenuti per l'affrancazione del solo vincolo al prezzo massimo di cessione.
In pratica, in base alla singolare interpretazione della legge, a nostro parere errata e paradossale, si chiede di pagare due volte la rimozione del vincolo.


Riteneniamo che al di là delle singole controversie, che stanno seguendo e seguiranno la via legale, e considerato il carattere generale del tema, solo a Roma pare interessi circa 200.000 immobili, un'associazione come la vostra, che fa della propria ragione sociale la tutela dei consumatori, potrebbe/dovrebbe intervenire e far valere il suo autorevole parere.

Per ulteriori approfondimenti sui temi accennati vi rimando:

alla discussione sul forum citato:
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015

Al gruppo Facebook:
https://www.facebook.com/groups/302585170104375/

Al sito dell'associazione:
Area167 | La mancanza o la perdita dell’abitazione rende impossibile l’uguaglianza e la pari dignità sociale
 
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Santi60

Membro Attivo
Professionista
Magari tra 20 anni trovandosi nuovamente col bilancio in rosso riesumano l'idea del conguaglio presentando una cifra che stacca le recchie ... no no ormai la fiducia nelle istituzioni è pari a 0, dobbiamo risolvere tutto e subito, scritto nero su bianco.
Forse, dopo tutte le questioni di incredibile gravità che sono state esposte in questa discussione, ho qualche buona notizia in relazione al conguaglio, quantomeno per tutti coloro che sono titolari di un appartamento realizzato a fronte di una Convenzione stipulata sulla base dello schema approvato con la Deliberazione n. 1929 del 8 aprile 1983 (come quella che mi riguarda :) ...).
Infatti, se andate a leggere l'art. 3 (in fondo alla pagina 5 del file in allegato) trovate "In nessun caso potrà darsi luogo a conguaglio in più o in meno dopo l'assegnazione (o vendita nel caso di impresa) degli alloggi".
Pertanto, chiunque dovesse ricevere una richiesta di pagamento del conguaglio (sia come parte del conteggio di Trasformazione o Affrancazione, sia come richiesta estemporanea del Comune di Roma, dato che c'è scritto "In nessun caso") in presenza di una convenzione originaria basata sulla Deliberazione anzidetta, può, a mio avviso, rifiutarsi di pagarla semplicemente poiché tale conguaglio è escluso a priori da una clausola chiarissima su un atto pubblico regolarmente stipulato e registrato. Non vi pare?
 

Allegati

  • dcc-1929-1983 rid.pdf
    2 MB · Visite: 46
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Santi60

Membro Attivo
Professionista
Forse sbaglio ma, considerando che un acquirente di un immobile è anche un consumatore, nell'intento di capire se anche le associazioni relative potessero recepire e interessarsi del problema, ho provato a buttare giù una lettera generica che riassuma con meno riferimenti legislativi possibili le maggiori obiezioni che stiamo sollevando al comportamento dell'amministrazione.
Mi sono imbattuto per prima in una pagina dell Federconsumatori dove è possibile mandare una email diretta al presidente Rosario Trefiletti, che penso conoscano tutti data la sua esposizione mediatica, ma ce ne sono altre decine di associazioni consumatori da poter sensibilizzare.
Ora non so se si il caso di inoltrarla a titolo personale o come voce del forum, pertanto ve la riporto di seguito, senza indicazioni di un interlocutore specifico, nell'intento di condividerla ( e corregerla in italiano :) )

"Salve,
in qualità di acquirenti di immobili, e quindi di consumatori, e nella certezza di rappresentare l'indignazione comune a molti cittadini, vorremmo conoscere che posizione assume la vostra organizzazione in relazione al caos che si sta verificando intorno all'edilizia convenzionata nel comune di Roma.
Casualmente da un tread del forum "immobilmente" si è sviluppata, tra molti malcapitati che hanno a che fare con immobili costruiti in edilizia convenzionata nel comune di Roma, una lunga e sfaccettata discussione di cui proverò a esporvi alcune considerazioni salienti e largamente condivise.

La, ormai non più recente sentenza n.18135 della Corte di Cassazione a sezioni riunite, del settembre 2015, ha fatto esplodere il bubbone della dissennata gestione dell'edilizia peep nel comune di Roma.

Premesso che
- da sempre, la quasi totalità degli acquirenti di alloggi in zone peep, ha prenotato, iniziato a pagare e si è accollata un mutuo, essendo tenuta quasi completamente all'oscuro, da parte degli uffici vendite, delle leggi e dei conseguenti vincoli che regolano l'edilizia convenzionata, per infine leggere un fugace richiamo legislativo alla legge X nell'atto di assegnazione e nel rogito, in pratica a buoi praticamente scappati. Rogiti a cui, tra l'altro, dovevano anche essere allegate le tabelle dei prezzi massimi di cessione ma che quasi nessuno ha mai visto.

- che non mancano i casi in cui i prezzi di cui sopra sono stati integrati con procedure "poco trasparenti".

- che il comune, negli anni, ha infranto le leggi nazionali permettendo, con nulla osta timbrati e firmati, la successiva alienazione a prezzi di libero mercato. Collateralmente, ma negli intenti forse non solo, questo ha fatto in modo di continuare ad allontanare l'attenzione intorno ai requisiti di permanenza di tale vincolo nell'edilizia convenzionata, già ben nascosti dagli uffici vendite a suo tempo, e quindi anche favorire le vendite da parte della lobby dei costruttori che hanno operato in aree peep, evitando comunque di fatto che tali immobili potessero essere considerati meno appetibili.

- che, seppur volendo dare come attenuante l'interpretazione ondivaga della legge da parte della magistratura su questo specifico aspetto, leggasi sentenze di cassazione contrastanti, persino dopo l'integrazione dell'art. 31 legge 448/98 col comma 49bis, ad opera dell'art.5 comma5 legge 106/2011, che regolamentava la possibilità di affrancare il vincolo al prezzo massimo di cessione in cambio di un corrispettivo, e quindi di riflesso rendeva palese, se ce ne fosse stato bisogno, l'esistenza dello stesso e l'illegittimità del loro operato pregresso, gli uffici dell'amministrazione, e di conseguenza i notai, non si sono adeguati alla nuova disposizione di legge, lasciandola lettera morta.

- che in base a tale comportamento molti acquirenti/venditori hanno acquistato/venduto alloggi peep a libero mercato, ignari che sui tali pendeva il vincolo di cui sopra o, ancor peggio, rassicurati che tale vincolo non consisteva. Col risultato che, in caso di rivendita, i primi, pur non godendo del prezzo calmierato all'acquisto, si ritrovano con immobile dal valore quasi dimezzato se non versano la gabella per rimuovere il prezzo massimo di cessione o intentano una casua col venditore, i secondi che, in base alle indicazioni degli uffici dell'amministrazione e dei notai, hanno alienato l'immobile per investire il ricavato in un altro immobile consono alle proprie intervenute esigenze abitative o di residenza e ora si ritrovano a rischiare una causa da parte dell'acquirente, che è legittimato a chiedere indietro la parte eccedente il prezzo calmierato, senza avere la possibilità economica di dare seguito all'eventuale sentenza.

- che dopo la sentenza n.18135, che in sostanza dichiara illegittime le procedure fino ad allora adottate, l'amministrazione, dopo mesi e mesi di stallo, che hanno comportato gravi danni economici e logistici a chi aveva avviato una procedura di compravendita, ha partorito una delibera che avrebbe dovuto riportare nell'alveo della legge le transazioni di immobili ricadenti nell'edilizia convenzionata ma che, a parere molti singoli e associazioni, oltre a complicare ulteriormente le cose, contiene dei profili contra leggem e una abnorme rivalutazione del valore venale delle aree, valore determinante nel calcolo del corrispettivo da versare per rimuovere il vincolo o per la trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà, senza però rispettare in alcuni casi i limiti consentiti e comunque degli abbattimenti riconosciuti in altri comuni e regioni a seguito di pareri richiesti a competenti organi istituzionali.

- che, in relazione ad uno degli aspetti contra leggem, la stessa sentenza, nelle sue conclusioni, contiene considerazioni di carattere generale interpretabili e non contestualizzate al caso processuale preso in esame.
In base a questa generalizzazione, i funzionari del dipartimento ritengono di poter pretendere il contributo per la rimozione del vincolo anche in caso di diritto superficiario già trasformato in diritto di proprietà, tramite apposita convenzione ventennale decorrente dall'atto di stipula della convenzione originale, anche quando i termini della nuova convenzione sono già scaduti, convenzione che allo stesso tempo deve invece ricalcare lo schema, approvato con delibera del 2003, che dichiara l'immobile libero da qualsiasi vincolo alla scadenza della convenzione stessa.
Le convenzioni di di trasformazione, forse proprio per questo motivo, al momento sembrano essere congelate, col risultato che intanto, chi ha necessità impellente, per impegni presi, di dover alienare l'immobile a anche con convenzione ultraventennale, deve pagare la rimozione del vincolo e può vendere il solo diritto superficiario, con conseguente danno economico.
Un domani sarà l'acquirente a poter richiedere il riscatto della piena proprietà senza che ad oggi sia stata prevista, nella formula che determina il corrispettivo per la trasformazione, un parametro che scomputi gli oneri già sostenuti per l'affrancazione del solo vincolo al prezzo massimo di cessione.
In pratica, in base alla singolare interpretazione della legge, a nostro parere errata e paradossale, si chiede di pagare due volte la rimozione del vincolo.


Riteneniamo che al di là delle singole controversie, che stanno seguendo e seguiranno la via legale, e considerato il carattere generale del tema, solo a Roma pare interessi circa 200.000 immobili, un'associazione come la vostra, che fa della propria ragione sociale la tutela dei consumatori, potrebbe/dovrebbe intervenire e far valere il suo autorevole parere.

Per ulteriori approfondimenti sui temi accennati vi rimando:

alla discussione sul forum citato:
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015

Al gruppo Facebook:
https://www.facebook.com/groups/302585170104375/

Al sito dell'associazione:
Area167 | La mancanza o la perdita dell’abitazione rende impossibile l’uguaglianza e la pari dignità sociale
Mi sembra ottima. Forse potrebbe servire mettere in allegato la richiesta di parere che avevo scritto io per poter dare un po' di riferimenti legislativi specifici, anche se, avendo inserito il link alla pagina FB, tale documento può essere facilmente scaricato.
 

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