Tutto quello che dici è quello che stiamo scrivendo da mesi, ma secondo me il peccato riginale risiede nella sentenza.
Ora non so cosa volessero intendere i giudici di cassazione, ma se ti rileggi quella frase isolata dal contesto, e dalla normativa vigente, non è poi così astruso far coincidere il termine "convenzione ad hoc" nella convenzione per la rimozione del vincolo, perche in quel capoverso è di quella che si parla. In questo caso sono i giudici a fare confusione.
Il problema è appunto che quella frase, isolata dal contesto assume un significato diverso.
Quello su cui volevo invece focalizzare l'attenzione è che il 49bis, a cui fanno riferimento per giustificare l'ingiustificabile, concede ai comuni la possibilità di ridurre il corrispettvo in base alla "DURATA RESIDUA DEL VINCOLO".
Nella delibera 40 questa facoltà viene contemplata nella formula del corrispettivo e si fa riferimento ai 20 anni, quindi si ammette che il vincolo dura 20 anni come la convenzione e fin qui il tutto sarebbe coerente con la legge.
Poi però si contraddicono affermando che anche nelle convenzioni per il diritto di proprietà questo ha durata indeterminata, a questo punto la riduzione di cui sopra, riferita ai 20 anni, non avrebbe più senso conteplarla nella formula.
Se passa il concetto che i vincoli non decadono a convenzione in prorpietà scaduta, pur di non tornare sui loro passi e ammettere di avere torto marcio, la coerenza vorrebbe che la riduzione non la calcolino affatto, allora si dovrebbe pagare prezzo pieno in quanto il vincolo non avrebbe scadenza e temo che, se qualcuno non li ferma, andrà a finire così.
Non so se sono riuscito a mettere in risalto l'incongruenza.
Perdonami se insisto, però ho riletto nuovamente la sentenza in oggetto, e credo che, a riprova dell'incongruenza di cui parli, il travisamento (che ci sia malafede o meno) sia assolutamente evidente, nonostante qualcuno voglia farci pensare il contrario, e rappresenti la questione originaria da cui deriva tutto il resto.
Alle pag.8-9 della sentenza viene citato il comma 49-bis, aggiunto al comma 49 dell'art.31 della legge 448/1998, e viene spiegato, sempre alla pagina 9, che dal suddetto comma si deduce che "
il vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita".
E' assolutamente corretto, al netto della necessità di sistemare il pregresso, evincere da questo passaggio alle pagine 8-9 che per la Cassazione a Sezioni Unite sia necessaria, per le convenzioni ex art.35 legge 865/1971, un'apposita convenzione per sopprimere il vincolo di prezzo imposto.
Tuttavia, a mio parere non è che si tratta di estrapolare dal contesto questo passaggio alle pagine 8-9: molto peggio, si tratta di
dimenticare completamente (volontariamente?) ciò che si legge poco prima, il che è veramente impossibile, a meno di non conoscere l'italiano.
Infatti, solamente al capoverso precedente (pag. 7 della sentenza) la Cassazione scrive che "u
n'ulteriore distinzione deve ravvisarsi tra le convenzioni ex art. 35 legge 865/1971 e quelle ex artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 , n.10, [...] non pertinenti nella specie. Solo per le seconde il titolare di alloggio su concessione edilizia rilasciata con contributo ridotto non è obbligato a rispettare, in sede di vendita, il prezzo stabilito dalla convenzione-tipo [...]".
Ora, parliamoci chiaro: siccome siamo stati sprovveduti ad acquistare in edilizia agevolata, però almeno non vogliamo essere anche trattati da fessi, l'esegesi della sentenza, limitatamente alle parti citate, è chiara e non ammette repliche:
- Se ho una convenzione ex legge 865/1971, allora i vincoli di prezzo imposto vanno rimossi se si vuole vendere a prezzo di mercato.
- Se ho una convenzione ex legge 10/1977, allora non ricado nemmeno incidentalmente negli ambiti della sentenza, quindi non devo affrancare, trasformare o altro per vendere a prezzo libero (una volta decorsi i venti anni, ovviamente), perché la sentenza non ha a che fare con la mia convenzione.
A questo punto, se la legge 498/1998 al comma 46 e, di conseguenza, la delibera 54/2003 del comune danno la possibilità di sostituire la convenzione di cui al punto 1 con una convenzione di cui al punto 2, non permettermi di farlo non è corretto e il comune, che infatti ha sospeso le trasformazioni senza dare uno straccio di informazione, questo lo sa bene.
Non puoi semplicemente affermare che lo schema di convenzione in diritto di proprietà (quello ex legge 10/1977 che, casualmente, non vogliono farmi stipulare) contiene refusi o, ancora peggio, va sostituito con un altro schema.
Per bloccarmi e farmi per forza affrancare devi anche cambiare la legge perché, come indicato nel sito del comune stesso, "
Con la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 [...], all’art. 31 è stata offerta ai Comuni [...] la possibilità di sostituire le convenzioni stipulate per la cessione della proprietà con i vincoli condizionanti il libero godimento degli immobili stessi, ai sensi dell’art. 35, Legge 865/71, con una nuova convenzione, di cui all’articolo 8, L. 10/77".
In conclusione, ci credo che tutti dobbiamo affrancare: se mi impedisci di usare gli strumenti che la legge mi mette a disposizione, cos'altro mi rimane??