Probabilmente mi sono espresso male, ma non ho scritto che abbiano calcolato il conguaglio per stabilire le nuove stime (a mio avviso completamente sballate), anche perché il metodo di calcolo con cui hanno riempito pagine e pagine di allegato alla Deliberazione nr. 40/2016 non fa alcun cenno dei conguagli, ma si basa su un meccanismo di estimo che, pur essendo fra quelli teoricamente previsti, nel nostro caso sarebbe da evitare poiché mancano i parametri oggettivi su cui basarlo (ed è proprio questo il trucco, dato che per i parametri, che lo stesso gruppo di "esperti" dichiara di non disporre, sono stati ipotizzati valori "a convenienza", cioè utili ad innalzare il risultato del "valore venale"). Quello che ho cercato di esprimere è il concetto che, ovviamente, utilizzando valori venali elevati, e calcolati indipendentemente dai conguagli, questi ultimi, per forza di cose risultano "fagocitati" dal risultato. Per esprimere meglio il concetto, facciamo finta che per un un PdZ fossero stati versati per la Convenzione originaria 10 Euro/mc (già rivalutati ad oggi con ISTAT), successivamente, in seguito alla conclusione delle cause, mettiamo che il costo sostenuto dal Comune di Roma sia lievitato, ad esempio, a 15 Euro/mc, sempre rivalutati con ISTAT (quindi il conguaglio che, eventualmente, potrebbe chiedere il Comune, ammesso che la Convenzione originaria lo preveda, sarebbe 15 Euro/mc - 10 Euro/mc = 5 Euro/mc. Se le nuove stime avessero avuto come risultato per quel PdZ, mettiamo 46,66 Euro/mc utilizzando la formula riportata nella Deliberazione 40/2016, in termini unitari (cioè a mc), avremmo ottenuto, in assenza di conguaglio pagato, il corrispettivo di trasformazione 46,66 Euro/mc x 0,6 x 0,5- 10 Euro/mc = 4 Euro/mc e cioè quindi un valore inferiore al conguaglio di 5 Euro/mc, oppure, in presenza di conguaglio già pagato, un valore negativo di -1 Euro/mc (in pratica la trasformazione sarebbe stata gratuita), ma il Comune non sarebbe rientrato nelle spese (come, invece, sarebbe previsto). Se invece, le nuove stime avessero avuto come risultato un valore venale, per esempio di 53,33 Euro/mc, o superiore, avremmo ottenuto, in assenza di conguaglio pagato, il corrispettivo di trasformazione 53,33 Euro/mc x 0,6 x 0,5- 10 Euro/mc = 6 Euro/mc o maggiore che, essendo maggiore al conguaglio di 5 Euro/mc includerebbe anche il conguaglio, oppure, in presenza di conguaglio già pagato, un valore positivo di 1 Euro/mc, quindi comunque una trasformazione onerosa.scusa @Santi60 ma non mi trovo, a me prima della delibera 40 il valore venale era 33,63 nella delibera 55/2011 e non vi erano cause di esproprio. Come è possibile che a 5 anni di distanza sia triplicato a 91,29? L'ipotesi che abbiano calcolato il conguaglio a me non torna. Saluti
A maggior ragione, con stime del valore venale così elevate come quelle della Deliberazione 40/2016 (in alcuni casi triplicate o quadruplicate rispetto alle stime precedenti che, invece, dal metodo di calcolo indicato nelle precedenti Deliberazioni avevano proprio lo scopo giustissimo di far andare in pareggio il Comune con quanto avevano speso per l'esproprio del terreno) il conguaglio viene abbondantemente assorbito e, a questo punto, il Comune assume il vero ruolo di "speculatore" poiché, invece di limitarsi a compensare le spese sostenute (inclusa la rivalutazione ISTAT) si ritrova ad incassare un surplus che sostanzialmente non gli sarebbe dovuto dato che il Comune NON può agire come Impresa immobiliare con scopo di LUCRO, almeno è questo quello che penso!
Spero di essere stato più chiaro adesso.