Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Basta studiare. Oramai su internet di trova tutto. Avete visto le foto dei piloni dei viadotti sulla a24?
La questione è piuttosto controversa: che non abbiano durata infinita ne convengono tutti, che i tondini anni 60-70 fossero lisci, ed ora corrugati altrettanto vero: ma nessuno sa con certezza (purtroppo... o per fortuna), quale sia la effettiva vita utile delle strutture in CA.

Scrivo per fortuna, perchè per ora non esiste ancora una statistica significativa di crolli dovuti a vecchiaia di edifici in CA: senza contare che ognuno è legato ai coefficienti di sicurezza adottati dai progettisti, dalla qualità del calcestruzzo utilizzato, dalla corretta esecuzione in opera, dalla esposizione ad agenti aggressivi ecc.
Un conto agire in prevenzione, altro sparare numeri ipotetici.
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Basta studiare. Oramai su internet di trova tutto. Avete visto le foto dei piloni dei viadotti sulla a24?
Quello è successo per mancanza di manutenzione.
Con adeguata manutenzione un edificio in CA può durare sicuramente più di un secolo, a patto che non sia stato edificato in modo approssimativo (all'Aquila nel 2009 condomini di lusso si sono polverizzati, uccidendo tutti gli abitanti, per contro le case popolari vecchissime, vecchie e nuove sono rimaste tutte in piedi, senza ammazzare nessuno).
 

disperata70

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quello è successo per mancanza di manutenzione.
Con adeguata manutenzione un edificio in CA può durare sicuramente più di un secolo, a patto che non sia stato edificato in modo approssimativo (all'Aquila nel 2009 condomini di lusso si sono polverizzati, uccidendo tutti gli abitanti, per contro le case popolari vecchissime, vecchie e nuove sono rimaste tutte in piedi, senza ammazzare nessuno).
Ma io non parlavo di terremoto
 

Marco Saladini

Membro Junior
Privato Cittadino
Per quanto lo abbiano degradato a ordine del giorno, questo mi sembra uno dei tentativi più seri e onesti visti finora per risolvere definitivamente la questione in maniera chiara e ampia, ovvero negli interessi non solo dei proprietari di molte delle tipologie di immobili interessate dalla sentenza 18.135 ma anche nell'interesse collettivo a che case in edilizia agevolata e convenzionata tornino sul mercato e siano cedibili in affitto o in vendita, con evidente vantaggio anche per chi vuole comprare. In altri termini l'ingresso di queste case sul mercato, una volta risolto il problema dei vincoli con le normative proposte, porterebbe a una stabilizzazione dei prezzi, disincentiverebbe ulteriori cementificazioni e darebbe un po' di ossigeno alle casse dei Comuni, che potrebbero usare il denaro raccolto con trasformazioni e affrancazioni per sostenere nuove misure sull'edilizia popolare che magari stavolta potrebbero essere meno legate all'immobile e più alle situazioni delle persone che devono acquistarlo... sogno? O ce la si fa a sbloccare questo pasticcio?

per tutti coloro che hanno la convenzione scaduta da oltre 20 anni:
in allegato il testo dell'emendamento 14.0.200 al ddl 886 (Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) presentato in questi giorni dal PD (Astorre, Parente, Grimani ora a firma anche del Sen. D’Alfonso) su iniziativa dei Comitati PDZ. L'emendamento è stato trasformato in O.d.g. e accettato dal relatore e dal Governo come raccomandazione. Speriamo possa essere accolto. Tale proposta darebbe forza di legge a quanto da noi sostenuto in merito alla scadenza dei vincoli dopo 20 anni e risolverebbe i nostri problemi definitivamente (vedi al punto 4 dell'allegato). Incrociamo le dita...
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Per quanto lo abbiano degradato a ordine del giorno, questo mi sembra uno dei tentativi più seri e onesti visti finora per risolvere definitivamente la questione in maniera chiara e ampia, ovvero negli interessi non solo dei proprietari di molte delle tipologie di immobili interessate dalla sentenza 18.135 ma anche nell'interesse collettivo a che case in edilizia agevolata e convenzionata tornino sul mercato e siano cedibili in affitto o in vendita, con evidente vantaggio anche per chi vuole comprare. In altri termini l'ingresso di queste case sul mercato, una volta risolto il problema dei vincoli con le normative proposte, porterebbe a una stabilizzazione dei prezzi, disincentiverebbe ulteriori cementificazioni e darebbe un po' di ossigeno alle casse dei Comuni, che potrebbero usare il denaro raccolto con trasformazioni e affrancazioni per sostenere nuove misure sull'edilizia popolare che magari stavolta potrebbero essere meno legate all'immobile e più alle situazioni delle persone che devono acquistarlo... sogno? O ce la si fa a sbloccare questo pasticcio?

E' un sogno, purtroppo.
Perché se tale emendamento, ora OdG, diventasse legge, comune di roma e notai capitolini dovrebbero riconoscere le loro pesantissime responsabilità.
 

pelide

Membro Junior
Privato Cittadino
propongo quanto ho letto in altro sito e che ritengo estremamente chiarificatore in merito all'operato del comune di roma:

"...Pubblico in questo post l'estratto della Sentenza n. 5300/2018 sul ricorso al CdS n. 4068 del 2016. Osservate cosa sostiene l'Avvocato di Roma Capitale in relazione al termine ventennale di durata della convenzione in Diritto di Proprietà quando dice che "non può che essere anche il termine di efficacia delle limitazioni all'alienazione ivi previste, giacché la convenzione non può valere per una parte venti anni e per altre cinque ...OMISSIS... un ambito temporale di validità delle clausole che impongono limitazioni non alla possibilità di vendita bensì alla "libera" vendita degli alloggi"!
Ma allora per quale motivo l'Avvocatura quando da i pareri per la preparazione delle Delibere di Roma Capitale suggerisce di inserire la dicitura che i vincoli valgono anche "a convenzione scaduta"?
Per quale motivo nella modifica degli schemi di convenzione fatti con la Delibera 46/2017 tutti i vincoli decadono al ventesimo anno TRANNE quello del PMC che non consente la <<libera>> vendita degli alloggi?
Cioè al Consiglio di Stato l'Avvocatura dice che la durata non può essere differente per le varie parti di una Convenzione, ma DEVE essere la stessa, invece la Delibera 46/2017 fa una forzatura diametralmente opposta!
Qui c'è qualche burocrate di Roma Capitale che dice fregnacce!!!!

allegato 1
 

Allegati

  • all. 1.pdf
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pelide

Membro Junior
Privato Cittadino
In merito alla decadenza dei vincoli in caso di convenzione scaduta da oltre 20 anni riporto in allegato quanto attuato in molti comuni italiani A DIFFERENZA DEL COMUNE DI ROMA!!!!
 

Allegati

  • riscatto totale vincoli peep.pdf
    197,2 KB · Visite: 105

Francesco958

Membro Attivo
Professionista
Salve a tutti, ho letto che è stato approvato in Senato l’emendamento (del M5s) al decreto legge Fiscale che “pone rimedio” per usare parole della consigliera regionale Roberta Lombardi, ai contenziosi tra privati in merito al prezzo di compravendita delle case realizzate in regime di edilizia agevolata, pagando praticamente l’affrancazione….

Personalmente ho una trattativa di vendita di un immobile sottoposto alla 167 del quale detengo solamente il diritto superficiario e sul quale ho perso tutte le speranze di concretizzare la compravendita. L’appartamento l’ho acquistato nel 1984.

L’acquirente mi ha fatto una proposta che potrebbe essere risolutiva, ma potrebbe avere anche delle problematiche con serie conseguenze. Praticamente si è offerta di pagare lei l’affrancazione a patto che io gliela scali dal prezzo di vendita. Questo perché ha fretta di rogitare in quanto ha venduto un anno fa il suo appartamento (prima casa) ed ora ne dovrebbe acquistare un altro altrimenti perderebbe l’importo che il notaio si è trattenuto (a garanzia) dalla vendita della precedente sua prima casa… ora vorrebbe acquistare la mia. Ci siamo accordati su tutto, compreso il prezzo…

Mi propone questo tipo di scrittura che verrà sia registrata che trascritta dal notaio entro i 20 giorni canonici:

“5. La vendita avverrà a corpo e non a misura al prezzo che di comune accordo si stabilisce in euro 330.000,00 il proprietario si impegna a provvedere all’affrancazione prima del rogito.

Visto però che a Roma, dal momento della richiesta di affrancazione al Comune possono passare anche due anni per ottenere la risposta e liberare l’immobile, La parte acquirente, che ha la necessità di effettuare l’acquisto prima di marzo 2019, richiede di provvedere essa stessa all’affrancazione, a proprie spese con tranquillità dopo il perfezionamento del rogito. Il costo di affrancazione viene stimato concordemente dalle parti pari ad euro 30.000,00 (Trentamila/00, 27.000,00 affrancazione e 3.000,00 notaio), qualora il costo effettivo di affrancazione dovesse successivamente discostarsi dal valore stimato, l’eventuale differenza in aumento rimarrebbe a totale carico della parte acquirente.

La presente compravendita dell’immobile, dunque, viene concordata e regolata “per patto espresso” ad euro 300.000,00

La parte promissaria acquirente contestualmente al presente atto dichiara di non voler avvalersi della ripetizione dell’indebito e di provvedere lei stessa ad affrancare a suo personale e totale costo prima di rivendere nel caso sussistano ancora tali disposizioni in materia.

Dichiara di essere edotta e ben conoscere il prezzo di massima cessione attuale (127.000/00 euro) al quale questa tipologia di immobile dovrebbe sottostare essendo un acquisto in convenzione di superficie 99 + 99 anni, legge 167/1962

6. La parte promissaria acquirente si impegna a pagare alla parte promittente venditrice nei modi e nei termini seguenti:

quanto a € 5.000.00 (Cinquemila/00) vengono corrisposte dalla parte promissaria acquirente a mezzo assegno ……………………………………………………….., contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e che la parte promittente venditrice ritira a titolo di caparra penitenziale rilasciandone ricevuta;
quanto a € 295.000.00 (Duecentonovantacinquemila/00) in 2 assegni circolari a titolo di saldo contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile relativo al definitivo trasferimento del bene immobile che la parte promittente venditrice ritirerà a titolo di saldo prezzo, entro la data del 28.02.2019; dei suddetti due assegni circolari, uno sarà riveniente dalla vendita della precedente prima casa della Signora ………………… e attualmente bloccato presso lo studio del notaio …………………………………..……e l’altro a saldo.”

….vorrei portarla al vaglio del notaio, ma nello stesso tempo vorrei chiedervi che ne pensate della fattibilità di una compravendita concepita in questo modo. Secondo voi presenta dei rischi?
 

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