Buongiorno a tutti, chiariamo le confusioni di Riccardo12345678.
Gli articoli proposti confermano quanto giustamente hanno ribadito m3m3 e elisabetta.
La risoluzione n. 63/E del 25/02/2008 dell’agenzia delle entrate ha chiarito che la proposta d'acquisto perfezionata (dopo l'avvenuta comunicazione dell'accettazione) è a tutti gli effetti un preliminare, quindi è soggetta ad obbligo di registrazione entro 20 giorni e prevede la responsabilità solidale dei mediatori.
Inoltre la proposta di acquisto accettata e comunicata è il momento in cui si maturano le provvigioni.
Ricordo che il mediatore non vende le case, ma il suo compito è mettere d'accordo le parti.
Quello di cui parla l'articolo è una "minuta", ma noi utilizziamo moduli e formulari preventivamente depositati presso la camera di commercio.
Se la proposta non è vincolante il proponente puo revocarla sempre che non sia stata gia accettata, ma di solito si scrive "proposta irrevocabile".
Chiariamo un altro aspetto, una cosa è la registrazione(per fini fiscali), un'altra è la trascrizione. La trascrizione nei Registri Immobiliari presso la conservatoria è una forma di pubblicità degli atti che riguarda in generale gli immobili e i diritti reali ed ha lo scopo di fornire a tutti un quadro delle vicende giuridiche dei beni immobili e quella di far constare il trasferimento della proprietà nei confronti di tutti, serve per rendere l'atto opponibile ma non è obbligatoria per il preliminare. La trascrizione fa sì che tale trasferimento sia a tutti noto e, soprattutto, “opponibile”, ovverosia che abbia efficacia nei confronti dei terzi.
La trascrizione è finalizzata a tutelare l’acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli (cessione, ipoteche, ecc.) che potrebbero essere iscritte o trascritte nel periodo che va dal preliminare al rogito.