topcasa

Membro Storico
Ho appena fatto due residenze e la procedura e' quella che ti ho descritto, ovvero si fa anche per italiani.
Da noi a Modena si puo' fare anche telematica.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
AGGIORNATI!
Guarda un po' cosa dice il Comune di Modena - Tributo sui rifiuti
Dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo comunale sui rifiuti TARI destinato a finanziare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
Per l'anno 2014, la gestione del servizio di riscossione del tributo TARI è affidato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/4/2014 ad HERA S.p.a. , Gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per il Comune di Modena. Pertanto gli inizi, le variazioni e le cessazioni delle occupazioni devono essere dichiarati entro sessanta giorni agli sportelli di Hera in Via Razzaboni 80; sempre presso gli stessi sportelli vanno presentate le eventuali istanze di rimborso.
Per la disciplina applicativa del tributo, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario e del regolamento del nuovo tributo comunale si applica per quanto compatibile il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES), di cui alla deliberazione consiliare n. 37/2013, esecutiva ai sensi di legge.
Con deliberazione n. 65 del 24 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI

Per informazioni Hera ha attivato un numero verde: 800999004 (da lunedì a venerdì 8,00-20,00, sabato 8,00 -13,00). Per le chiamate da cellulare 199.500.170, numero a pagamento come da piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Il nuovo tributo TARI sostituisce il precedente prelievo TARES, che aveva soppresso tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA, ed è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999.
Esso è applicato alle superfici calpestabili dei locali (per le unità immobiliari a destinazione ordinaria – categorie catastali A, B e C - fino a quando non sarà realizzato l'allineamento con la banca dati catastale. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto allineamento. - Legge 2/5/2014 n. 68 di conversione del D.L. 16/2014 -) e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, e comunque alle superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione.
Nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe definitive, le tariffe per l'anno 2014 sono determinate in via provvisoria nella misura delle tariffe tares 2013 incrementare del 2,85 per cento, per la prima rata TARI; mentre, per le successive rate verranno applicate le tariffe definitive 2014 approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 24 luglio 2014

Le scadenze di pagamento in tre rate:
la prima con competenza semestrale e scadenza al 31/07/2014
la seconda con competenza trimestrale e scadenza al 30/09/2014
la terza con competenza trimestrale e scadenza al 31/12/2014
Il pagamento, ai sensi del comma 688 dell' articolo unico della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, potrà essere effettuato tramite i modelli di pagamento già predisposti e recapitati a domicilio per il versamento quali il bollettino di c/c postale e tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali la domiciliazione bancaria, nonchè secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 (Mod. F/24 - codice tributo 3944 - ), per cui è consentito il pagamento del tributo TARI anche in compensazione con un credito erariale.
Per i versamenti effettuati dall'estero, vedere le modalità specifiche, indicate nella Risoluzione n.10/DF del 2 dicembre 2013, (risoluzione Tares che si richiama per quanto compatibile anche per il tributo Tari) valide anche per gli Enti Pubblici che non possono utilizzare il Mod. F/24 enti pubblici (F/24-EP).
Data dell'ultimo aggiornamento:
22/08/2014
 

topcasa

Membro Storico
Scusa ma stiamo parlando del fatto che occorre la firma del proprietario per la residenza anche per italiani mentre tu dici di no (questo sempre successivo al primo contratto di locazione)
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
AHHHHHHHHHHH!
Diciamo che si sta parlando di tante cose.
Rimaniamo alla residenza autorizzata dal proprietario anche per gli italiani. Tu dici che lo fai telematicamente. E' il Comune di Modena che lo richiede?
Adesso vado a vedere.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Questo è riportato sul sito del Comune di Modena
IMPORTANTE: tutti coloro che intendono chiedere la residenza o effettuare un cambio di indirizzo all'interno del Comune di Modena, in base alla legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5, hanno l'obbligo di produrre, a pena di nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell'alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc. ) o, in sostituzione, di compilare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà Allegato 1 o Allegato 2. (istruzioni alla compilazione)
Per la nuova normativa dal titolo di occupazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1 e 2 si deve poter sapere sempre chi è il proprietario dell'immobile (dati anagrafici, indirizzo e telefono).
Testo dell'articolo 5 della legge 23 maggio 2014 n 80 :" Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.

Vedi che dicono
che si deve poter sapere i dati del proprietario e non che debba essere autorizzato dal proprietario a chiedere la residenza.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Tu per me hai una gran fantasia!
Che differenza fa se primo contratto di residenza o secondo occupante che chiede la residenza?
Il primo se intende stabilirci la residenza deve presentare i dati dell'immobile e il nominativo del proprietario. Il secondo se vuole essere residente dovrà essere autorizzato dal titolare del contratto di affitto e non dal proprietario.
Se poi il secondo non titolare del contratto di locazione, non vuole spostare la sua residenza dalla città di origine, non deve fare proprio niente. Una volta la Questura faceva chiedere l'ospitalità se superiore al mese, adesso sembra che per gli italiani non serva più nemmeno quella.
 

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