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Guarda un po' cosa dice il Comune di Modena - Tributo sui rifiuti
Dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo comunale sui rifiuti TARI destinato a finanziare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
Per
l'anno 2014, la
gestione del servizio di riscossione del tributo TARI è affidato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/4/2014 ad
HERA S.p.a. , Gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per il Comune di Modena. Pertanto gli inizi, le variazioni e le cessazioni delle occupazioni devono essere dichiarati entro sessanta giorni agli sportelli di Hera in Via Razzaboni 80; sempre presso gli stessi sportelli vanno presentate le eventuali istanze di rimborso.
Per la disciplina applicativa del tributo, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario e del regolamento del nuovo tributo comunale si applica per quanto compatibile il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES), di cui alla deliberazione consiliare n. 37/2013, esecutiva ai sensi di legge.
Con deliberazione n. 65 del 24 luglio 2014 è stato approvato il
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI
Per informazioni Hera ha attivato un n
umero verde: 800999004 (da lunedì a venerdì 8,00-20,00, sabato 8,00 -13,00). Per le chiamate da cellulare 199.500.170, numero a pagamento come da piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Il nuovo tributo TARI sostituisce il precedente prelievo TARES, che aveva soppresso tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA, ed è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999.
Esso è applicato alle superfici calpestabili dei locali (per le unità immobiliari a destinazione ordinaria – categorie catastali A, B e C - fino a quando non sarà realizzato l'allineamento con la banca dati catastale. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto allineamento. - Legge 2/5/2014 n. 68 di conversione del D.L. 16/2014 -) e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, e comunque alle superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione.
Nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe definitive, le tariffe per l'anno 2014 sono determinate in via provvisoria nella misura delle tariffe tares 2013 incrementare del 2,85 per cento, per la prima rata TARI; mentre, per le successive rate verranno applicate le
tariffe definitive 2014 approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 24 luglio 2014
Le scadenze di pagamento in tre rate:
la
prima con competenza semestrale e scadenza al
31/07/2014
la
seconda con competenza trimestrale e scadenza al
30/09/2014
la
terza con competenza trimestrale e scadenza al
31/12/2014
Il pagamento, ai sensi del comma 688 dell' articolo unico della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, potrà essere effettuato tramite i modelli di pagamento già predisposti e recapitati a domicilio per il versamento quali il bollettino di c/c postale e tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali la domiciliazione bancaria, nonchè secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 (Mod. F/24 - codice tributo 3944 - ), per cui è consentito il pagamento del tributo TARI anche in compensazione con un credito erariale.
Per i versamenti effettuati dall'estero, vedere le modalità specifiche, indicate nella
Risoluzione n.10/DF del 2 dicembre 2013, (risoluzione Tares che si richiama per quanto compatibile anche per il tributo Tari) valide anche per gli Enti Pubblici che non possono utilizzare il Mod. F/24 enti pubblici (F/24-EP).
Data dell'ultimo aggiornamento:
22/08/2014