Riporto integralmente il tuo post, così non posso essere accusato erroneamente di avere fatto estrappolazioni, attribuendomi senza esserci un riferimento al caso in esame.
"fuorviante".
Anzi ho proprio criticato la generalità di applicazione della tua affermazione, definendola "fuorviante".
Il verbo corretto è, a mio parere, potrebbe e non può , tant'è che tu stesso al capoverso seguente poni le condizioni per la applicabilità di può al di potrebbe : Vuol dire che se INTRODUZIONE DI FRASE CONDIZIONALE : POTREBBE.......SE.........)
Tutta la materia è stata ampiamente trattata nel forum e nel recente passato con anche alcuni molto interessanti interventi di Umberto Granducato, con cui ho avuto una "conversazione privata" del forum, ove Umberto ha sottolieato gli elemnti condizionanti la conformità catatstale di cui parla la legge 122/2010.
La pagina web del Consiglio del Notariato è uno degli interveneti in materia, fra cui un pagina del Rizzi che sarebbe anche interessante leggere (puoi trovarla da solo, è facile con google ).
Io affronterò la materia in una udienza presso il Tribunale di Palermo -Seconda Sezione Civile nella seconda metà di settembre prossimo.
Certo hai fatto bene a riassumere la materi a per i nuovi iscritti o per i vecchi iscritti, che non avessero seguito le interventi di Umberto.
Nessuno, credo, accusa nessuno.
Solo intendevo precisare che ho visto qualche risposta tipo "no, non c'è nessun condono, al massimo una sanatoria ..." per cui mi pareva ci fosse un po' di desiderio di complicare ulteriormente una materia già, per colpa di uno Stato borbonico, troppo complicata e tentavo di dire che per la validità degli atti (e delle pattuizioni che precedono) occorre verificare in primis il titolo di proprietà (L. Notaio ecc.) ed in secundis il titolo abilitativo (L. Concessioni, ante '67 ecc.)
Sempre procedendo per semplificazioni tutti gli altri adempimenti e aspetti "accessori" sono altrettanto importanti e indispensabili ma vengono dopo.
Tornando a quello catastale, dopo il primo spavento al varo della 122/2010 (da un po' di tempo da una parola in su lo Stato appioppa la nullità) si è accertato che non bastano piccole difformità per la nullità a condizione non siano stati dichiarate consistenze minori (Pensano solo alle imposte)
In sintesi volevo solo dire, e lo ribadisco, che se ho tutto a posto e mi accorgo di una incongruità, difformità o disallineamento catastale, pur essendo scaduti i termini del 31/12/10 posso "ravvedermi operosamente" (termine nostro non borbonico) e posso (non potrei) riaccatastare correttamente, e se devo impegnarmi contrattualmente posso farlo.
Cos' come se sono certo (per avere sentito un Professionista) che quell'opera abusiva è sanabile con l'art. 37 del T.U posso impegnarmi contrattualmente mentre se è sanabile con l'art. 36 sarebbe meglio condizionarne il contratto in quanto nel primo caso è un atto dovuto e nel secondo è comunque un PdC. in linea magari solo teorica anche non assentibile e quindi che "potrebbe" essere sanato.
Tutto qui. Il Notaio Rizzi lo leggo sempre volentieri, proprio ieri mi è servito il suo studio 521/11 sull'eliminazione dei vincoli dell'edilizia convenzionata.
Alla prossima.