Per gli immobili acquistati in asta, ho sempre pagato le spese ordinarie relative all'anno in corso e all'anno precedente, intendendo
l'anno gestionale e non l'anno solare. La data di riferimento è quella del decreto di trasferimento.
Le spese straordinarie hanno cercato di farmele pagare in qualche occasione, ma ho sempre fatto valere le mie ragioni e alla fine me le hanno stornate.
L'unica eccezione è quando vi sia un regolamento condominiale
contrattuale e
registrato presso il notaio come atto pubblico, che disponga diversamente.
GE dovrebbe, nell'ordinanza, indicare che le spese residue sono a carico di ... (aggiudicatario o insolvente) in modo che risulti chiaro di che si parli proprio come indicato nella perizia esecutiva allegata al bando
Mai successo, a mia esperienza, che un giudice decretasse in tal senso.
Per quanto riguarda la strategia di
@Daniele80 , per lui sarebbe preferibile che il decreto di trasferimento venisse emesso
poco dopo la chiusura dell'anno, in modo che l'anno in corso risulti quello appena iniziato e quindi non ci sia niente da pagare, rimanendo da pagare un solo anno, quello appena concluso.
Posticipare l'emissione del decreto è possibile posticipando il pagamento, rimanendo nell'ambito di quanto stabilito nell'offerta, oppure con istanza al giudice (che nei tribunali che frequento io le respinge sempre).
Certo che se hai offerto il pagamento a 120 giorni, e l'anno di esercizio scade dopo 100 giorni dall'aggiudicazione, pagando dopo 60 giorni rischi che il decreto di trasferimento venga emesso così presto da includere i due anni già conclusi, quindi è come darsi
'na martiddata int'i cabbasisi...