Cara Donatella e ragno: mi verrebbe da dire che l'arroganza o l'ignoranza non sono una valida scusa per non voler capire o non volersi documentare. Comunque capisco che ad una certa ora sia difficile essere obiettivi e lucidi.
Internet è un'ottima fonte, ma bisogna saper valutare e pesare le fonti.
Non sono un esperto di catasto e non pretendo impartire lezioni, ma a domanda cerco di rispondere.
Allego i link alle due circolari: (ovviamente scaricabili dal sito AdT)
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/circolari_2001/circolare_1_2001.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/Circolari_2006/circolare1_2006_docfa_comma336.pdf
Rinvio in particolare al punto e) dell'Allegato B alla circolare 1/2006 di cui riporto uno stralcio:
http://www.agenziaterritorio.it/sit...rimento/Circolari_2006/circolare336_all_b.pdf
In particolare :
A-A1-comma e) le variazioni di destinazione d’uso delle unità immobiliari;
Nella fattispecie aggiungo anche il riferimento alla circolare 9/2001, citata nella 1/2006 che viene ritenuta non pertinente (sul punto tornerò fra poco):
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/circolari_2001/circolare_9_2001.pdf
di cui estraggo il paragrafo (che interessa in questa discussione.
Si, la circ. 1/2006 esplicita le modalità operative necessarie quando ci sia un cambio di destinazione a seguito di frazionamento, ma implicitamente afferma quanto evidenziato nella circolare 9/2001 sopra riportata.
Ci saranno anche altri riferimenti normativi legati all'obbligo di denuncia di variazione catastale a seguito di cambio di destinazione dell'immobile. A me le informazioni di cui sopra sono bastate per avere un quadro degli obblighi nei confronti del catasto.
Quanto invece alla prassi corrente in Italia, abbiamo tutti già detto: non aggiungo altro.
Internet è un'ottima fonte, ma bisogna saper valutare e pesare le fonti.
Non sono un esperto di catasto e non pretendo impartire lezioni, ma a domanda cerco di rispondere.
Allego i link alle due circolari: (ovviamente scaricabili dal sito AdT)
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/circolari_2001/circolare_1_2001.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/Circolari_2006/circolare1_2006_docfa_comma336.pdf
Rinvio in particolare al punto e) dell'Allegato B alla circolare 1/2006 di cui riporto uno stralcio:
http://www.agenziaterritorio.it/sit...rimento/Circolari_2006/circolare336_all_b.pdf
Premesso che, in base alle norme ed istruzioni catastali, l’attribuzione di nuovi classamenti viene operata in tutti i casi di nuova costruzione e nelle variazioni del patrimonio esistente concernenti la geometria ovvero i caratteri intrinseci ed estrinseci dell’unità immobiliare, incidenti sulla rendita catastale, si riepilogano e si precisano di seguito gli interventi che di norma comportano l’obbligo di un aggiornamento catastale (A) e quelli invece ininfluenti a tal fine (B).
In particolare :
A-A1-comma e) le variazioni di destinazione d’uso delle unità immobiliari;
Nella fattispecie aggiungo anche il riferimento alla circolare 9/2001, citata nella 1/2006 che viene ritenuta non pertinente (sul punto tornerò fra poco):
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/circolari_2001/circolare_9_2001.pdf
di cui estraggo il paragrafo (che interessa in questa discussione.
Causali delle denunce di variazione
o E’ obbligatorio utilizzare le causali già codificate e cioè quelle dei punti 1,
2, 3 e 4 anche quando vengono trattate unità iscritte in partite speciali (beni comuni non censibili e beni comuni censibili). Il punto 5 altre variazioni deve essere perciò utilizzato solamente se la causale che si intende dichiarare non è già codificata nei punti di cui sopra ed in particolari casi di incompatibilità;
o si ribadisce la possibilità di trattare più unità immobiliari aventi la medesima causale in un unico file (es. ultimazione di fabbricato urbano, diversa distribuzione degli spazi interni, Classamento ai sensi del DM 701/94 ecc…), a condizione che non vi sia nessun cambio di identificativo catastale e che la titolarità delle unità trattate sia unica;
o la causale variazione di destinazione può essere utilizzata solamente
quando l’unità immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza cioè fondersi e/o dividersi con altre. È obbligatoria l’attribuzione di un nuovo subalterno.
o la causale frazionamento per trasferimento di diritti può essere utilizzata
solamente quando si costituiscono delle unità in corso di definizione (F4). Per tutti gli altri casi, va utilizzata la causale divisione.
Si, la circ. 1/2006 esplicita le modalità operative necessarie quando ci sia un cambio di destinazione a seguito di frazionamento, ma implicitamente afferma quanto evidenziato nella circolare 9/2001 sopra riportata.
Ci saranno anche altri riferimenti normativi legati all'obbligo di denuncia di variazione catastale a seguito di cambio di destinazione dell'immobile. A me le informazioni di cui sopra sono bastate per avere un quadro degli obblighi nei confronti del catasto.
Quanto invece alla prassi corrente in Italia, abbiamo tutti già detto: non aggiungo altro.