Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Cara Donatella e ragno: mi verrebbe da dire che l'arroganza o l'ignoranza non sono una valida scusa per non voler capire o non volersi documentare. Comunque capisco che ad una certa ora sia difficile essere obiettivi e lucidi.

Internet è un'ottima fonte, ma bisogna saper valutare e pesare le fonti.

Non sono un esperto di catasto e non pretendo impartire lezioni, ma a domanda cerco di rispondere.

Allego i link alle due circolari: (ovviamente scaricabili dal sito AdT)

http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/circolari_2001/circolare_1_2001.pdf

http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/Circolari_2006/circolare1_2006_docfa_comma336.pdf

Rinvio in particolare al punto e) dell'Allegato B alla circolare 1/2006 di cui riporto uno stralcio:
http://www.agenziaterritorio.it/sit...rimento/Circolari_2006/circolare336_all_b.pdf
Premesso che, in base alle norme ed istruzioni catastali, l’attribuzione di nuovi classamenti viene operata in tutti i casi di nuova costruzione e nelle variazioni del patrimonio esistente concernenti la geometria ovvero i caratteri intrinseci ed estrinseci dell’unità immobiliare, incidenti sulla rendita catastale, si riepilogano e si precisano di seguito gli interventi che di norma comportano l’obbligo di un aggiornamento catastale (A) e quelli invece ininfluenti a tal fine (B).

In particolare :
A-A1-comma e) le variazioni di destinazione d’uso delle unità immobiliari;

Nella fattispecie aggiungo anche il riferimento alla circolare 9/2001, citata nella 1/2006 che viene ritenuta non pertinente (sul punto tornerò fra poco):
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/circolari_2001/circolare_9_2001.pdf

di cui estraggo il paragrafo (che interessa in questa discussione.
Causali delle denunce di variazione
o E’ obbligatorio utilizzare le causali già codificate e cioè quelle dei punti 1,
2, 3 e 4 anche quando vengono trattate unità iscritte in partite speciali (beni comuni non censibili e beni comuni censibili). Il punto 5 altre variazioni deve essere perciò utilizzato solamente se la causale che si intende dichiarare non è già codificata nei punti di cui sopra ed in particolari casi di incompatibilità;
o si ribadisce la possibilità di trattare più unità immobiliari aventi la medesima causale in un unico file (es. ultimazione di fabbricato urbano, diversa distribuzione degli spazi interni, Classamento ai sensi del DM 701/94 ecc…), a condizione che non vi sia nessun cambio di identificativo catastale e che la titolarità delle unità trattate sia unica;
o la causale variazione di destinazione può essere utilizzata solamente
quando l’unità immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza cioè fondersi e/o dividersi con altre. È obbligatoria l’attribuzione di un nuovo subalterno.
o la causale frazionamento per trasferimento di diritti può essere utilizzata
solamente quando si costituiscono delle unità in corso di definizione (F4). Per tutti gli altri casi, va utilizzata la causale divisione.

Si, la circ. 1/2006 esplicita le modalità operative necessarie quando ci sia un cambio di destinazione a seguito di frazionamento, ma implicitamente afferma quanto evidenziato nella circolare 9/2001 sopra riportata.


Ci saranno anche altri riferimenti normativi legati all'obbligo di denuncia di variazione catastale a seguito di cambio di destinazione dell'immobile. A me le informazioni di cui sopra sono bastate per avere un quadro degli obblighi nei confronti del catasto.

Quanto invece alla prassi corrente in Italia, abbiamo tutti già detto: non aggiungo altro.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Internet è un'ottima fonte, ma bisogna saper valutare e pesare le fonti.

Caro Bastimento, sono più che d'accordo soltanto con questa tua affermazione.
(Per il resto lo sai : a me interessano gli argomenti, non i tentativivi di psicoanalisi dell'interlocutore, e quindi su questo aspetto non replico affatto).

Ripartendo dall'argomento: sono tot volte che linki circolari in cui si spiega come il geometra debba fare gli accatastamenti in funzione delle caratteristiche dell'immobile.
E sono altrettante volte che in diversi ti diciamo: "sì, ok! Ma dove la leggi la diversa norma che obbliga me, cittadino X , ad esercitare una certa attività solo in un certo tipo di immobile?
O meglio : di queste norme (che vincolano all'esercizio in un determinato tipo di immobile con eslcusione di altre possibilità) è pieno l'ordinamento italiano. E per questi, addirittura, non hai le autorizzazioni amministrative e sanitarie all'esercizio dell'attività se l'immobile non ha quelle caratteristiche, che devi dimostrare in sede di rilascio di codeste autorizzazioni : così è (dico i primi che mi vengono in mente) per gli ambulatori medici, per quelli veterinari, per i parruccchieri, per le agenzie d'affari ex 115 TULPS, e così via. Ok?
Nessuna di queste norme si trova tra quelle di ordinamento del catasto (come è logico che sia). E vengono rispettate eccome! Anche perchè...o le rispetti o non vedi completarsi le pratiche autorizzatorie! Semplice, no?

Qui si parlava dello specifico caso dello studio professionale.
Rinnovo la domanda: dove sta scritto che lo studio professionale DEBBA essere esercitato in A10?
Se c'è e io non lo conosco ti faccio sin d'ora pubbliche scuse (fino ad un certo punto...perchè fino ad ora non l'hai detto TU).
Certo che non lo troverai MAI nei trattati o manuali di pratica catastale, perchè quelli trattano di tutt'altra cosa e per tutt'altre ragioni. Anche se non so più come dirlo....son felice di trovarmi in stimabilissima compagnia in questo tentativo (inutile) di focalizzare che ...è inutile andare a cercare in un testo di Ingegneria Navale ....se Schettino sia responsabile del naufragio della Concordia!
 
I

ilragno

Ospite
Cara Donatella e ragno: mi verrebbe da dire che l'arroganza o l'ignoranza .......




Si, la circ. 1/2006 esplicita le modalità operative necessarie quando ci sia un cambio di destinazione a seguito di frazionamento, ma implicitamente afferma quanto evidenziato nella circolare 9/2001 sopra riportata.


Ci saranno anche altri riferimenti normativi legati all'obbligo di denuncia di variazione catastale a seguito di cambio di destinazione dell'immobile. A me le informazioni di cui sopra sono bastate per avere un quadro degli obblighi nei confronti del catasto .

Riguardo la prima sorprendente affermazione, rispondo : ha fatto bene a non dirlo.
Se lo avesse detto, mi sarebbe molto dispiaciuto scoprire, dopo soli 4 giorni, la sua intolleranza civica.

Riguardo la circolare 1/2006 è vero che l'ho letta di notte e preso dal raptus delle sue affermazioni palesemente errate (non mi verrebbe da dire : lo dico) ma sono lucido 24h/24h, visto che credo di avere responsabilità verso i lettori.

Chi si rivolge ad un forum, conosciuto e qualificato come immobilio.it, si aspetta di leggere cose corrette ed, a richiesta, documentate.

La circolare 1/2006 si riferisce ad obblighi che nulla hanno a che fare con la discussione in corso. E lei stesso lo ammette quando dice .....esplicita........

L'....implicitamente afferma.. è una sua personale interpretazione.


Se ADT avesse voluto affermare qualcosa, lo avrebbe fatto, con o senza il suo permesso. ADT non ha ritenuto di affermare quello che a lei è tanto caro quanto errato.

Poi mi sembra che lei confonda le funzioni di ADT, ADE, Comune.

Visto l'esperienza negativa che ho avuto con sue segnalzioni di link di fantasia e impropri, non ritengo di consumare il mio internet per leggere le altre sue segnalazioni, che prevedo dello stesso livello (estranei al caso dell discussione).

I lettori hanno oramai elementi sufficienti per valutare le risposte che hanno ricevuto.

-------------------------------------------------------------------------
Può spiegare ai lettori ( io non ho bisogno delle sue spiegazioni, ritenendole, in questo caso errate ) quale sia la differenza di leggere la circolare 1/2001 su internet o su carta stampata acquistata in libreria ?????

Lei sta asserendo, esplicitamente e non implicitamente, che in internet pubblicano testi delle circolari ADT modificate per smentire i suoi interventi.
Per favore, non creda di essere così importante da mobilitare la rete contro lei.

Suvvia! A forza di:disappunto: peggiora la sua comprensione delle circolari ADT.:triste:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Giusto per curiosità, mi piacerebbe sentire l'interpretazione di qualche professionista del settore, oltre a bruno80 che si è già espresso nei post 2-4-16-19.

Se poi qualche moderatore volesse verificare se i link da me postati siano di fantasia rispetto a quanto affermato, ne sarei lieto.

Quanto a considerare "personali interpretazioni" i richiami dalle stesse circolari operati, è per lo meno curioso.

Su una cosa almeno, concordo:
Chi si rivolge ad un forum, conosciuto e qualificato come immobilio.it, si aspetta di leggere cose corrette ed, a richiesta, documentate.

appunto ... e sarebbe un vero peccato dovessimo constatare, dopo 2 anni e mezzo e un paio di migliaia di interventi, che le cose stanno peggiorando.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Giusto per curiosità, mi piacerebbe sentire l'interpretazione di qualche professionista del settore, oltre a bruno80 che si è già espresso nei post 2-4-16-19.

Sempre per restare rigorosamente sull'argomento : Basti.... è già qualcosa ammettere che sarebbe molto interessante poter leggere qualche ALTRO professionista.
Che poi, volendo ma solo volendo, ....i professionisti della lettura delle norme....lo dovremmo sapere quali sono , o no?

Bruno80 ha , sì è vero, ripetuto più volte "è come dico io" . Ma....non c'era neanche uno straccetto di tentata spiegazione! Mancava solo il "perchè lo dico io".... (tanto è ancora qui sopra, verificare per credere).

Per il resto, e detto in assoluta cordialità, non mi sembra che qualcuno ti abbia contestato di postare testi fasulli. Mi pare ti venga detto, e a questo mi associo convintamente, che tu - pure nella più splendida buona fede - ti ostini col voler forzare al tuo principio una serie di disposizioni che non dicono affatto quel che tu vorresti far dire ad esse. Tutto qui.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
E' da ieri che volevo farlo e poi non l'ho fatto per prigrizia: questo qui sotto in corsivo è il primo brano che tu hai citato testualmente da una delle circolari che hai più volte menzionato:
la causale variazione di destinazione può essere utilizzata solamente
quando l’unità immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza
cioè fondersi e/o dividersi con altre. È obbligatoria l’attribuzione di un nuovo
subalterno.


E' da ieri che (perdonami) ci sorridevo su quanto sia lampante quel che ti stiamo contestando, persino all'interno di quel che TU citi, che davvero resto basita .

Mi spiego: il fatto che "la causale variazione di destinazione d'uso" POSSA "essere utilizzata solamente quando l'unità immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza cioè fondersi e o dividersi con altre"....ma non te la dice lunghissima su come il testo (giustamente, vista la sua funzione) sia tutto puntato sulle caratteristiche dell'immobile E NON PER NIENTE su quelle dell'attività che ci si svolge dentro????? :)

Applicato al quesito del 3d significa che se l'Ing. X o l'Avv. Y hanno il loro studio (100 mq) nel classico A2 di 250 mq, comunicante dall'interno con l'abitazione che occupa gli altri 150 mq,....costoro....manco VOLENDO possono operare le variazioni catastali che dici tu, e non possono farlo proprio per quello che hai scritto tu!!!!!
Giusto per ridere : h ai mai visto nessuno di costoro (son tantissimissimi in Italia) che si stringeva la fronte dinanzi al bivio "orca miseria : o faccio 250 mq di ufficio o faccio 250 mq di abitazione, oppure sono un fuori legge!!!" ???????? :^^:
 
I

ilragno

Ospite
Il geom. Laganà/bruno80 merita il più grande rispetto per la coraggiosa scelta di avere associato il suo nick alla sua completa individuazione anagrafica.
E di questo mi complimento con l'interessato.

Premesso ciò, confermo che ritengo che bruno80 sbagli in pieno.

Condivido integralmente la posizione di studiominucci, che è peraltro un professionista di settore competente in materia.

Non sono state prodotte dal sig. Bastimento neanche minime conferme documentate delle sue affermazioni (giuste? errate?) salvo implicite interpretazioni personali di circolari, che per la loro natura dovrebbero solo esplicitare l'applicabilità di norme e non implicitare alcunchè

Rilevo una fantasmagorica eruzione di contraddizioni negli scritti del medisimo sig Bastimento, che è pure complesso riportarla tutta per controbattere. Ma se lo ritenessi interessante per me ci spenderei il tempo necessario.

Al momento sono interessato e curioso di seguire altre discussioni del forum.
Questa è, per me, terminata anche per la scomparsa di interessati.

Invito solo tutti ad una riflessione : non mi risulta che sia stata emessa una sola sanzione od un solo invito di ADE a che affitta un C/1 a studio professionale o a sede di società di servizi o altre attività non commerciali.

Eppure ADE ha il compito di registrare tutti contratti di locazione, come è noto anche ai bambini. ADE non si lascerebbe sfuggire questa manna dal cielo, conoscendo benissimo le attività del conduttore e la posizione catastale dell'immobile.
----------------------------------------------------------------------------
I lettori sicuramente hanno già capito dove sta il giusto e dove sta l'errato, nonostante le agitazioni convulse pre-mortis (simbolicamente parlando, ovviamente) di chi ha scoperto di stare affogando e cerca di appigliarsi al primo link a portata di....dito.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non è da ieri (perdona anche me) che mi sono reso conto di quanto sia lampante la tua boria ed abitudine di attribuire a chi dissente da te la prassi di ribaltare a proprio uso e consumo le argomentazioni. Quando poi l'abitudine trova seguito, a questo gioco incrociato sai che non ci sto.

Mi perdonerà spero anche il moderatore di turno se la risposta non sarà delle più diplomatiche. Ma se la discussione viene personalizzata, senza richiami, mi sento autorizzato a rispondere.

1) Intanto sono stato l'unico a citare documenti ufficiali, cioè circolari del catasto. Da te e soci ho sentito solo opinioni e valutazioni che reputo errate per quanto segue.
2) La citazione non aveva la pretesa di essere esaustiva: non sono un ufficio di consulenza normativa pagato per questo
3) L'inciso sulla causale di variazione, aveva lo scopo di farvi entrare nella testa che tra le tante causali legate all'obbligo di denuncia catastale, c'è pure la semplice variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare. Forse è per qualcuno troppo difficile capire che possono presentarsi due casi: uno semplice e lineare (destino un ex negozio ad ufficio, in tempi fiscali definibili durevoli), su cui nessuno aveva chiesto chiarimenti alla AdT sulle tecnicalities da utilizzare; esiste poi un caso più complesso, di variazione di destinazione a seguito di frazionamento ecc: e poichè all'AdT erano pervenute richieste di delucidazione conseguenti all'attivazione delle procedure telematiche denominate DOCFA, la circolare 1/2006 da voi considerata non pertinente, illustra come procedere al meglio: lo capisce anche uno sprovveduto che la soluzione indicata non ci riguarda, come non siamo necesariamente nel caso di interventi edilizi.

Sempre dal sito AdT, alla voce diritti e doveri viene scritto sinteticamente:
http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=6121

Obbligo di presentazione di denuncia di nuova costruzione o di variazione urbana

A seguito di variazioni nello stato di immobili urbani (fusione di più immobili, frazionamento in più immobili, cambio di destinazione, ecc…), o costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione di costruzione urbana, è fatto obbligo ai possessori degli immobili di presentare denuncia in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

Sul fatto che a seguito di una variazione di destinazione non precaria occorra (occorrerebbe) la denuncia di variazione, spero di non dover tornare. (Se non è chiaro il condizionale, è usato per ribadire che anche se la norma è alquanto disattesa e misconosciuta dalla pratica corrente, questo non significa che non esista.)

4)
Applicato al quesito del 3d significa che se l'Ing. X o l'Avv. Y hanno il loro studio (100 mq) nel classico A2 di 250 mq, comunicante dall'interno con l'abitazione che occupa gli altri 150 mq,....costoro....manco VOLENDO possono operare le variazioni catastali che dici tu, e non possono farlo proprio per quello che hai scritto tu!!!!!

Qui concordo nel definire lampante che il tuo è un esempio sballato: la situazione è chiaramente normata, e in tutte le sedi è chiarita la modalità: anche in sede di istruzioni (le leggi?) per la denuncia IRPEF, e relativo trattamento fiscale.
Questi sono casi previsti ed è contemplato che una professione possa essere praticata in una porzione definita del proprio appartamento, adibito in parte a studio.

Considerati poi i banali commenti sul costo dei libri, suggerisco una pratica gratuita: frequentare le biblioteche civiche. Possedevo la copia della copertina, proprio per memo di un testo consultato gratuitamente in biblioteca. Del medesimo autore ho avuto modo di vedere altre edizioni: la IX spende molte più capitoli nella illustrazione pratica per l'uso delle procedure; le precedenti riguardavano maggiormente aspetti normativi; rivolgendosi quasi esclusivamente a professionisti del settore (tipicamente i geometri) non avrebbe certamente invogliato i suoi potenziali acquirenti ripetendo all'ennesima potenza tutti gli obblighi previsti.

Dici che il testo citato (la circolare) sia tutto puntato sulle caratteristiche dell'immobile E NON PER NIENTE su quelle dell'attività che ci si svolge dentro vediamo di insegnare a te, qualcosa: i geometri che tu snobbi queste cose elementari le sanno o lo dovrebbero sapere (imparare ... non è mai troppo tardi anche per i laureati...: )


1.1. Generalità e scopi del Catasto dei Fabbricati
Il Catasto dei Fabbricati ha gli stessi scopi del cessato N.C.E.U.
con in più l'accatastamento dei fabbricati rurali. Pertanto la
nuova definizione del Catasto dei Fabbricati, desunta dall'art. I
del regolamento di cui al decreto n. 28 del 2 gennaio 1998 è
quella di "inventario del patrimonio edilizio nazionale" mentre
lo scopo resta quello di "accertare Ia proprietà immobiliare edilizia
esistente nel tenitorio nazionale ed accertarne la rendita".
...................................

In merito a casi dubbi di accatastamento gli stessi funzionari catastali così si esprimono:

Per la molteplicità dei casi che una denuncia di variazione
può presentare e per gli aspetti giuridici insiti nell'operazione,
essa deve essere oggetto di attenta considerazione non solo per
quanto riguarda le modalità di esecuzione, ma anche sulla necessità
e tempi di presentazione.
Non per nulla si debbono registrare molti errori negli atti
censuari per omesse denunce di varíazíone (o tardive denunce)
conseguenti a mutazioni giudicate, erroneamente, ininfluenti
nel contesto della proprietà specialmente poi se realízzate senza
sostanziali lavori di trasformazione.

Trattando poi il tema delle "variazioni", sono ancora più prudenti di quelli che credono di essere i più titolati a leggere ed interpretare le norme....

..... Per la molteplicità dei casi che una denuncia di variazione .....
.....veniamo ai casi di denuncia di variazione, limitandoci a quelli che fanno al caso nostro:
2.5.2. Variazioni per eventi già avvenutí
È il caso più tradizionale e tipico di effettiva variazione. Esso
si realizza quando a seguito di lavori già eseguiti o di prowedimenti
già presi, tutti nell'ambito della stessa proprietà, le unità
immobiliari censite (o denunciate) hanno cambiato o la loro
perimetrazione o la loro destinazione o, più genericamente, la
loro redditività.
Ci vuole quindi una causale che giustifichi una variazione; è
importante conoscerla, non come notizia a sé stante, ma per
poter stabilire le modalità di denuncia e le formalità che si devono
espletare

Mi spiace dover scontentare ragni (e mosconi molesti): per ora sono vivo e vegeto, non sentirò certo la mancanza di qualcuno che crede di essere spiritoso e spara affermazioni prive di fondamento e motivazione, benedicendo dal trono:
Premesso ciò, confermo che ritengo che bruno80 sbagli in pieno.

Condivido integralmente la posizione di studiominucci, che è peraltro un professionista di settore competente in materia.

Senza offesa per studiominucci, è amministratore di condominio, che non mi risulta funzione autorizzata a trattare pratiche catastali per cui sono richieste altre competenze, titoli professionali, ecc.
Titoli e competenze che bruno80 invece possiede e di cui andrei cauto ad affermare che sbaglia.

Una proposta per il forum: casi come questi non dovrebbero ripetersi. Personalizzare la discussione è sintomo di cattiva educazione, oltre che di mancanza di argomenti. Dare spazio al cosiddetto chiacchiericcio snatura questo finora ottimo forum.

Non è stato colto l'invito precedente a moderare la discussione. Adesso passo a chiedere le pubbliche scuse.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Spero tu ti renda conto che in tutto quel che hai copia-incollato ....continuano a ribadirsi i nessi tra classamenti e caratteristiche edilizie dell'immobile, mentre non esiste un solo riferimento al diverso (tutto diverso) nesso tra il classamento dell'immobile e l'attività che vi si svolge.

Questo nesso, ove esistente, trovasi logicamente nelle normative che disciplinano le attività, e non nei testi che servono agli stimatissimi geometri per fare gli accatastamenti.

C'è mica bisogno di scaldarsi! :^^:
 

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