Questo quesito è un ottimo strizzacervelli: se lo risolviamo .... siamo sicuramente promossi!
Più leggo è più trovo sorprendente questo benedetto istituto della rappresentazione ex 468: vediamo se ho capito.
Aggiunto dopo nella modifica
Art. 468 codice civile - Soggetti - Brocardi.it
letto ora da Brocardi :
Riporto la sintesi che il sito sopra-citato dà della sentenza in questione:
Sentenze relative a questo articolo
Cass. n. 22840/2009
L'ambito di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, è circoscritto dall'art. 468 c.c., nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto; ne consegue che sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote "ex filio".
Alla medesima conclusione perviene il commento citato da Renato savoia alla sentenza postata
Ed il principio di diritto da tenere a mente è:
l'art. 468 c.c. circoscrive i limiti di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio
Renato Savoia
Riporto poi anche la nota 4 relativa all'art 469
(4) Ancora una volta un esempio meglio chiarirà la norma: Tizio muore e lascia due figli Tizione e Tizietto che rinunziano entrambi. Tizione ha tre figli (Primo, Secondo e Terzo) e Tizietto quattro (Quarto, Quinto, Sesto e Settimo). L'eredità verrà divisa in due parti quante sono le stirpi: una metà spetterà ai quattro figli di Tizietto che la divideranno in quattro parti uguali (avranno quindi 1/8 ciascuno). L'altra metà dell'eredità spetterà ai tre figli di Tizione ma questi sono già morti, lasciando Primo due figli, Secondo quattro figli e Terzo tre figli. La metà del patrimonio spettante ai figli di Tizione verrà allora ugualmente divisa in tre parti uguali, di cui una spetterà ai due figli di Primo (che avranno così 1/12 ciascuno), un'altra parte ai quattro figli di Secondo (che avranno 1/24 ciascuno), un'altra ancora ai tre figli di Terzo (1/18 ciascuno).
Come si spiega allora la definizione dell'art 469 che parla di rappresentazione all'infinito?
Dispositivo dell'art. 469 Codice Civile
Fonti →
Codice Civile →
LIBRO SECONDO - Delle successioni →
Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564) →
Capo IV - Della rappresentazione
La rappresentazione ha l
uogo in infinito (1), siano uguali o disuguali il
grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna
stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe [
564 c.c.]
(2).
Quando vi è rappresentazione, la
divisione si fa per stirpi [
726 c.c.]
(3).
Se uno
stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo
(4).
Note
(1) La rappresentazione opera all'infinito, cioè fino a quando non vi sia un discendente che succeda al proprio ascendente. In ciò si differenzia dalla successione legittima, che non ha luogo oltre il sesto grado. Per stirpe si intende il gruppo di discendenti di ciascun chiamato.
Ritorniamo ancora alla conclusione della sentenza.
Se quella conclusione "ex-filio" della sentenza è corretta, non riesco a capire come nell'esempio dell'art. successivo ai figli di Primo, Secondo, e Terzo, (nipoti di Tizio ex filio) vengano inclusi nella successione. LA RAPPRESENTAZIONE DOVREBBE OPERARE ALL'INFINITO
Ritorniamo poi alla seconda conclusione cui perviene il commento alla sentenza:
Ciò premesso, la Cassazione ribadisce il principio
della non estensibilità dell'istituto oltre i casi previsti dall'art. 468 c.c..
In particolare, quando
gl'istituiti con testamento siano nipoti ex fratre, e alcuni di essi non possano accettare l'eredità perchè premorti al testatore, non si fa luogo alla rappresentazione.
Qual'è la nostra situazione?
C <-------
A -------->
B
------|------- |
| | |
F G D
__|__
L M
Il dilemma quindi starebbe nel porsi 2 domande:
1) M come discendente di nipote ex fratre può subentrare come rappresentante di D , considerando che D è stato istituito
in esclusione nel testamento?
2) Se D non fosse stato escluso dal testamento e fosse invece premorto, che diritti avrebbe avuto M?
Notare che M è su una linea generazionale più distante rispetto a F e G: ha rilevanza?
La riflessione e risposta a chi ha la pazienza di rileggere questo lungo post
Mi pareopportuno chiamare in aiuto il nostro amico notaio (sperando non mi maledica): @il povero notaio
p.s.: scusate per il grafico dell'albero genalogico che non viene riportato con le corrette spaziature