E premesso che leggo da apprendista stregone, leggo che la rappresentazione .........
Ciao Bastimento, una volta si chiamava "azzeccagarbugli"
Siamo su un forum, per cui già grazie a tutti quelli come te, Luna, che si prestano col loro prezioso tempo e tengono in piedi questi forum, si prestano col loro sapere per discutere i problemi di quelli come me, incompetente in materia, che pongono le più disparate domande, grazie per tutto ciò che viene detto o meglio scritto, ben venga, non sarà legge ma sicuramente ti illumina un pochino sul proprio problema, per cui grazie mille
Anch'io pensavo a voialtri per il tutto, ieri volevo rispondere subito ma il tempo e impegni mi sono stati tiranni, e ho risposto tramite cell quindi ho fatto un pò di pasticci.
sentirei un altro notaio per M.
Auguri ad M, sperando e valga la pena. E cambia notaio....
Stamane ho avuto un consulto con un altro notaio, che mi ha confermato che M non ha diritto all'eredità per rappresentazione perchè quest'ultima è valida solo per i fratelli e non per i discendenti dei medesimi
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Io ho trovato i due articoli di legge il 467 e 468
Come si applica la rappresentazione (Cassazione 22840/09)
"L'istituto della rappresentazione è previsto nell'art. 467 del codice civile, vale a dire:
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Il successivo art. 468 disciplina i soggetti a favore dei quali trova applicazione la rappresentazione:
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (1)
(1) La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi."
Per cui mi sovviene che o ha letto male o sono io che interpreto malamente l'articolo
Mi ha detto che devo rivolgermi ad un avvocato, per far riaprire la successione, perchè il notaio non può farlo di sua spontanea volontà, mi sottolinea "un buon avvocato, perchè non è facile procedere in merito"
Devo sentire un altro notaio?, ogni volta vado con info in più