La circolare dell'agenzia delle entrate sopra citata non è pertinente, esplicita solamente come interpretare la norma nel caso in cui Nesh volesse vendere solo una quota della sua attuale prima casa, ma - appunto - non è il Suo caso.
Qui si parla di rivendita di una quota di casa con acquisto agevolato, discorso diverso dal nostro: vendita totale e riacquisto quota.
Me ne ero accorto e lo avevo sottolineato. Quanto riportavo era anche per mostrare, appunto, che ci sarebbero due pesi e due misure, ed in un qualche modo ciò che esce dalla porta (evitare la speculazione) rientra dalla finestra (riacquisto di una piccola quota), per evidenti motivi.
Circa due anni fa mi ero confrontato con un notaio su questo tema, e mi aveva detto che l'acquisto doveva esser fatto per la piena intera proprietà.
Non so a quanto risalga la sentenza, ma evidentemente se l'AdE la contestava vuol dire che stiamo giocando sul filo di lana... Magari oggi è prassi consolidata, come dice Kolia.
è una sentenza interessante in cui l'AdE contestava il riacquisto di una quota del 4 per mille di un immobile ritenendola insufficiente per poter essere considerata quota abitativa.
Ad ogni modo è un'ottima notizia, anche se indirettamente, visto che non riguarda direttamente me.
Approfondirò ulteriormente e nel frattempo vi ringrazio per l'informazione.
Ai 6 mesi e un giorno trovo la casa in affitto e trasferisco la mia residenza nella casa nuova.
In questo modo io non ho sanzioni da pagare.
Tutto corretto?
Su questo io dico di no. E ho già riportato il motivo (a meno che non ci siano nuove norme a cui non sono aggiornato, ma prego gli amici di postarle):
Il riacquistoentro un anno prevede non solo che entro un certo termine venga posta laresidenza, ma che quella diventi addirittura abitazione principale (e non sono ammesse due abitazioni principali, in quanto la legge ne ammette una sola). (info tratte sempre da Frizzera, Immobili e Fisco).
Anche Akabab lo riportava:
Unica condizione prevista dalla legge, continuano i giudici del gravame, affinché non si verifichi la decadenza dalle agevolazioni è quella di adibire il secondo immobile acquistato ad abitazione principale, entro il termine annuale (senza quindi che assuma rilevanza la quota di proprietà acquistata).
Morale: non puoi andare in affitto altrove.