ingelman

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Agente Immobiliare
Art. 26 - Opere interne

1. Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
be allora è percorribile anche la determinazione dell'importo in sanatoria e la richiesta di rogito al venditore, con eventuale riduzione del prezzo...roba cosi è quasi la prassi, si sistema...era da fare una diversa distribuzione degli spazi interni, una cosa davvero da piccola spesa, invece ora costerà di più perchè in sanatoria.
 
Ultima modifica:

Gabriele061067

Membro Junior
Privato Cittadino
Signori chi fa il film per due spicci è il venditore....il notaio si è rifiutato di rogitare appunto perchè ha esatto la sanatoria prima dell'atto e questo si rifiuta....o ha trovato uno che gli dà più di me o è un vecchio rin*******ito!
Siamo al punto che a questo punto l'arrabbiato sono io, capite? E non ho 20 anni, anzi.....insomma sono capace di intendere e volere, adulto e vaccinato!
 

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