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marcanto

Membro Senior
Professionista
non sono esperto della materia

da quel che leggo, i modi possibili di costituzione dei vincoli paesaggistici son tre:
- legge;
- Piano paesaggistico;
- procedimento speciale.

In quest'ultimo caso, poi, le possibili ipotesi son due, a seconda che le "bellezze" siano classificate come "bellezze singole" oppure come "bellezze d'insieme".

La distinzione tra le due bellezze ha rilievo in ordine alle forme di pubblicità del vincolo, in quanto - solo per le "bellezze singole"- ha da essere effettuata la notifica e la successiva trascrizione del vincolo nei registri immobiliari, mentre per quelle "d'insieme" è prevista la sola pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ,nei Bollettini delle regioni, e l'affissione all'albo pretorio dei Comuni.

per quel che capisco, quindi, esclusa a priori qualsiasi pubblicità circa i vincoli paesaggistici per legge e da Piano paesaggistico, sarà da individuare se la modalità di costituzione del vincolo in questione possa farsi rientrare nelle ipotesi costituite tramite procedimento speciale e, successivamente - sperare che la fattispecie rientri nella sotto categoria della cd. "bellezza singola"

(cosa che ,purtroppo, non credo...)

non che possa cambiare la situazione per l'acquirente, ma ,quantomeno, detto vincolo avrebbe dovuto risultare da una visura alla conservatoria dei RR.II. ed il tuo cliente potrà rivalersi nei confronti del notaio

ciò sempre che il notaio non sia stato espressamente dispensato dall'adempimento della visura
D'accordo con le perplessità di @brina82

Poi non comprendo cosa c'entra l'iter, eventualmente, di formazione di un vincolo paesaggistico con la fattispecie che questo possa danneggiare o meno un acquirente, nonché con le dichiarazioni del venditore in sede di rogito.
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
avere delle perplessità... ci sta

in contrario, però, è sufficiente una breve ricerca su internet per verificare che - nella pratica - le parti hanno la facoltà di esonerare espressamente il notaio dall'eseguire le visure, scaricandolo così da responsabilità in merito

(se occorre recuperare del materiale, son qui)

perchè ,poi, non dovrebbe esser possibile alle parti di un contratto esonerare il notaio, visto che le medesime potrebbero aver già fatto eseguire le visure da un esperto visurista, dal commercialista, dall'avvocato, oppure avervi proceduto esse stesse?


circa il resto, basta considerare che il procedimento speciale (uno dei 3 possibili modi di costituzione di cui ho scritto sopra) è su iniziativa di apposite commissioni istituite dalle pubbliche autorità

occorre approfondire l'esame del codice del paesaggio (Decreto lgs. n.42/2004) con le successive modifiche, in specie gli artt. 131-159

circa la trascrizione del vincolo in conservatoria (riferito al solo caso - lo ripeto - di apposizione del vincolo su iniziativa delle apposite commissioni), non me lo sono inventato io: lo scrive l'avv. urbanista Gian Carlo Mengoli nel suo Manuale di diritto urbanistico, Giuffrè, 2009, pag.548

(non possiedo l'ultima edizione: il libro costa un botto)

non so dire chi procede in questi casi alla trascrizione: penso che vi proceda l'ufficio commissariale pubblico che impone il vincolo (non la parte privata che tale vincolo lo subisce),

non è una novità: così succede per l'apposizione dei vincoli sugli immobili sottoposti al vincolo delle Belle Arti

la sommaria indicazione dell'iter poteva servire (oltre a me anche) a chi ha postato la domanda per iniziare a far capire al suo cliente (che la pressa) che il vincolo potrebbe NON risultare trascritto da nessuna parte : infatti solo quelli imposti dalle commissioni vengono trascritti

solo uno (su tre procedimenti di formazione del vincolo) parrebbe venir formalizzato e trascritto in conservatoria, gli altri due si leggono sulla gazzetta o sul bur
 
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marcanto

Membro Senior
Professionista
non sono esperto della materia

da quel che leggo, i modi possibili di costituzione dei vincoli paesaggistici son tre:
- legge;
- Piano paesaggistico;
- procedimento speciale.
Anche se ci si allontana dal problema della discussione, vorrei approfondire questa parte se non ti dispiace.
Per poterlo fare occorre innanzitutto stabilire la fonte di queste asserzioni.
Dato che indichi "da quel che leggo" lasci intendere che sono informazioni che hai estrapolato da una qualche fonte.
Tale fonte quale sarebbe ?
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
il testo che ho citato nel mio post precedente

avv. Gian Carlo Mengoli, Manuale di diritto urbanistico, Giuffrè, 2009, capitolo XII, I vincoli paesaggistici, pagg. 541 - 576

è un classico della materia, un manuale istituzionale che tratta l'intera materia urbanistica

ci sono edizioni più recenti e più aggiornate

se di interesse, trovi anche libri che trattano in maniera più specifica e più approfondita la sola materia dei vincoli paesaggistici
 
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marcanto

Membro Senior
Professionista
se di interesse, trovi anche libri che trattano in maniera più specifica e più approfondita la sola materia dei vincoli paesaggistici
Faccio una premessa:
Non voglio essere presuntuoso ma nei miei trascorsi universitari ho studiato e superato l'esame Diritto e legislazione urbanistica, prima analizzato i PRG e poi progettato PRG di un comune e per finire progettato un piano Particolareggiato PEEP!
Quindi, Ne so quanto basta di urbanistica......senza poi considerare le esperienze successive che sono quelle che contano.
Perché l'ambito disciplinare è quello urbanistico, se non ti fosse chiaro.

Fatta questa premessa, ti avevo chiesto:
1_ per comprendere quali fossero i tuoi riferimenti.
2_ perché in quello che hai indicato avevo notato delle incongruenze o indicazioni non proprio esatte.

Ti faccio notare che il testo a cui ti riferisci è scritto da un Avv. ossia da chi "conosce" l'urbanistica SOLO da un punto di vista teorico/Diritto o anche giurisprudenziale MA non anche di pratica applicativa come quelka che può avere un professionista Architetto e Ingegnere edile.

Siamo comunque su tematica che non afferisce alla discussione.
 
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matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
cercherò di inquadrare la questione secondo il mio personale punto di vista, senza nessuna pretesa di verità e/o di completezza, ma anzi con tanti dubbi

d'altra parte, finora si sa ben poco dell'intricata vicenda

le uniche informazioni disponibili riguardano:
- la compravendita di un immobile, stipulata tra le parti nel 2019,
- all'interno della quale sarebbe stata riportata una dichiarazione del venditore che attesta l’immobile come libero da ogni tipo di vincolo o gravame,
- e la successiva scoperta, presso l'Ufficio comunale competente, che l'immobile è soggetto ad un vincolo paesaggistico, non menzionato nell'atto di acquisto, con conseguenti limitazioni che impediscono all'acquirente di creare una terrazza a tasca sul tetto e di verandare una parte del giardino.

Dando per scontato tutto ciò - e precisato (una volta di più) che la vicenda è ancora tutta da chiarire - in quanto :
- del vincolo paesaggistico si sa poco o quasi nulla: quale tipologia, natura, etc.,
- non è dato di sapere ,con la necessaria millimetrica precisione farmaceutica (il che sarebbe doveroso) nè l'esatta formulazione della clausola contrattuale sopra riportata, nè l'intero altro contenuto dell'atto notarile,
- come pure non si sa quali e quanti documenti siano stati allegati, nè cosa essi certifichino (ad es., il certificato di destinazione urbanistica);
- nemmeno si sa con assoluta certezza se son state eseguite le visure e con quali risultati,
- ed, inoltre, non è noto neppure se l'atto notarile sia stato, o meno, preceduto da uno scambio di documenti o di comunicazioni intervenute tra le parti, atti preparatori, minute, preliminari, etc.

Comunque, ciò posto, nello spirito collaborativo del forum, provo a fornire alcune mie personali supposizioni ed indicazioni di massima, sperando che tornino utili alla postante, che oggi si trova pressata da un cliente ansioso, senza il momentaneo ausilio di precise informazioni tecniche nonchè nell'assenza - per fortuna solo momentanea - dell'indispensabile contributo interpretativo del notaio rogante.

Ribadito che del vincolo paesaggistico non si sa nulla - e la cosa, a certe condizioni, potrebbe fare la differenza - parrebbe fuor di dubbio che si tratti di una limitazione, di un vincolo pubblicistico rientrante in ogni caso nella disciplina di cui all'art. 1489 cod. civ.

La fattispecie regolata da detta norma comprende una serie di ipotesi assai ampia di diritti reali o personali di terzi, oneri, restrizioni di carattere giuridico, che spaziano dal diritto privato al diritto pubblico, e che hanno come loro caratteristiche principali - da un lato - quella di gravare la proprietà dell'immobile diminuendone il normale godimento e la libera disposizione del bene e - dall'altro - quella di risultare ignorati dal compratore siccome non apparenti, almeno fino a dopo la data di stipula.

A questo proposito, la dottrina ha notato come, soprattutto, con riguardo ai vincoli, limiti ed oneri di natura pubblicistica la norma dell'art. 1489 abbia mostrato una notevole capacità estensiva ad opera della giurisprudenza.

Arrivando al punto (dolente) della vicenda, è stato poi osservato come sull'applicazione pratica dell'art. 1489 cod. civ. si siano riscontrate gravi incertezze che hanno visto - e tuttora vedono - contrapposte la giurisprudenza da una parte e la dottrina dall'altra (per dottrina non mi riferisco a qualche leguleio da strapazzo, ma ad autorevoli civilisti, studiosi e professoroni universitari dello spessore e del calibro di C.M. Bianca, Luminoso, Cabella Pisu ed altri).

La giurisprudenza - dopo una fase iniziale favorevole a riconoscere al compratore la tutela accordata dall'art. 1489 circa i vincoli pubblicistici in discorso - è da tempo orientata nel senso di escludere tali vincoli dalla garanzia di cui al predetto articolo in quanto , ad es., i piani regolatori avrebbero natura di norme generali da equiparare alle disposizioni di legge ,così da doversi presumere conosciuti iuris et de iure poichè conoscibili dall'acquirente e, quindi , apparenti essendo soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

al contrario e per non restare nel vago circa l'indicata contrapposizione insorta tra giurisprudenza prevalente ed autorevole dottrina, per quest'ultima il vincolo per essere apparente ha da risultare ed essere individuabile mediante un esame diretto del bene immobile, il provvedimento impositivo del vincolo ha da essere particolare (e non generale), fondandosi la regola sulla normalità della limitazione, da valutarsi di volta in volta in relazione alla categoria cui il bene appartiene

in teoria, pertanto, ed in via di prima risposta approssimativa, dovrebbe esser "dura" per il cliente ,che si è rivolto a Lady per l'assistenza, riuscire a rivalersi in qualche modo nei confronti del venditore con l'azione di risoluzione o con la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1480 cod. civ.

però..... però.....potrebbe esserci una via d'uscita, estremamente ardua e densa di mille eccezioni, da investigare molto nel dettaglio

per questo, sarà fondamentale e primario l'ausilio del tecnico per l'esatta individuazione del vincolo ma, soprattutto, del notaio rogante che potrà dare più precisi e puntuali lumi sul contratto a rogito, sugli allegati e qualche indicazione sull'eventuale documentazione precedentemente intercorsa

evidenzio, comunque, che la differenza - a favore del compratore danneggiato - potrebbe ricavarsi dalla clausola, succintamente riportata da Lady, circa l' insussistenza di qualsiasi tipo di vincolo o gravame

attenzione, perchè anche le definizioni utilizzate nel testo potrebbero aiutare a fare la differenza (in un senso o nell'altro), come pure la potrebbe fare la dichiarazione specifica e dettagliata - in positivo - del proprietario/venditore che il bene è soggetto ad un preciso vincolo, mentre altro valore sarebbe da attribuire ad una dichiarazione generica - in negativo - da parte dello stesso che l'immobile è libero da oneri e diritti di terzi

infatti, la giurisprudenza prevalente - che se ne impippa altamente se il vincolo non è apparente e se questo dipenda da disposizioni di grado secondario, oltretutto generali e non particolari - la giurisprudenza riconosce, a tutela dell'acquirente, rimasto ignaro del vincolo, i rimedi di cui all'art. 1489 cod. civ. nei soli casi in cui il venditore abbia garantito espressamente che l'immobile non è gravato da vincoli derivanti da strumenti urbanistici

la dichiarazione del venditore di insussistenza di vincoli concorre a fissare il contenuto dell'impegno traslativo, esonerando il compratore dal compimento, ad es., di indagini sui pubblici registri immobiliari

naturalmente, come ho tenuto a precisare più volte, occorrerà che chi dovrà valutare per poi consigliare sia messo in grado di conoscere l'intera situazione nei suoi aspetti tecnici, tutte le clausole contrattuali (allegati compresi come pure eventuali atti precedenti) nonchè la situazione di fatto
 
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U

Utente Cancellato 83267

Ospite
Del suddetto vincolo sappiamo poco o nulla, in quanto le opportune verifiche tecniche devono essere ancora svolte in modo meticoloso. L’unica cosa che ad oggi sappiamo è dell’esistenza di suddetto vincolo, riportato al cliente dagli uffici preposti quando ha presentato domanda di Scia. Per avere chiarimenti è stato invitato a prendere appuntamento per fare tutti i controlli. Se tutto va per il meglio , avremo risposte dal comune il 22 gennaio. Ho riportato la clausola così come scritta nel rogito, se è stringata le responsabilità sono di chi l’ha scritta.
 
U

Utente Cancellato 83267

Ospite
Ma dai...
é risibile che cliente e tecnico abbiano "scoperto" il vincolo paesaggistico solo dopo aver depositato la scia.
Il cliente ha presentato da solo domanda di Scia. La domanda è stata bloccata per il tipo di lavori che vuole fare, lavori non compatibili con il vincolo paesaggistico presente nell’area. Ma per avere chiarimenti è stato invitato a prender appuntamento in comune, cosa che ha fatto, prima data disponibile il 22 Gennaio, appuntamento a cui andrà un tecnico incaricato dal nostro ufficio.Sappiamo solo che sull’area è presente suddetto vincolo ( lo ribadisco è una villetta unifamiliare posta i zona collinare, limitrofa alla città, zona in cui sono presenti anche altre villette), che impedisce modifiche esterne come una veranda ed una terrazza a tasca. Se dovete mettere in dubbio ogni mia parola evitate di leggere, ho chiesto informazioni in merito visto che alla richiesta del cliente siamo rimasti tutti ( 3 avvocati, 2 segretari, 1 mediatore e 3 tirocinanti) sbigottiti. Ma tant’è. Ad un tuo cliente rideresti in faccia senza fare controlli prima? Dove lavoro io di ci premura di avere tutta la documentazione prima di rispondere “ Hai preso un abbaglio “.
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Non si tratta di mettere in dubbio le tue parole
evidentemente non sai come funziona una SCIA edilizia, non è una SCIA per inizio attività.

per depositare una SCIA il tecnico incaricato:
  1. verifica la conformità della preesistenza
  2. prepara un elaborato garfico con almeno:
    stralcio della carta IGM,
    stralcio del piano paesistico,
    stralcio del piano paesaggistico tavole A, B e C,
    stralcio del PRG,
    piante catastali,
    piante prospetti e sezioni ante opera,
    piante prospetti e sezioni post opera,
    dettagli esecutivi
  3. compila la relazione della SCIA, (saranno 20 pagine)
  4. allega le foto e i renderings
Non è semplicemente possibile depositare un elaborato senza inquadrarlo urbanisticamente.
o chi l'ha fatto è un incompetente colossale, oppure ti ha raccontato fischi per fiaschi
 

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