Esatto #brina82. La dichiarazione di successione ha solo valenza fiscale.
Qualora non risultasse alcuna trascrizione di accettazione ad opera del debitore esecutato, il G.E. ordinerà al creditore procedente di procedere con la ricostruzione della continuità della trascrizioni (qualora possibile).
Quindi il creditore dovrà verificare la sussistenza di atti di accettazione che implichino accettazione da parte del debitore ed eventualmente promuovere un giudizio autonomo per accertare l'avvenuta accettazione. In difetto, l'immobile non potrà essere posto in vendita.
Buongiorno, mi ritrovo il caso di presenza di successione, ma assenza dell'accettazione espressa di eredità... Parliamo di una successione degli anni '60, a seguito della quale l'esecutato non ha mai venduto (trattasi quindi di esecuzione immobiliare).
Dalla relazione notarile emerge questa mancanza, mentre non emerge dalla relazione del delegato alla vendita, che non muove alcuna riserva in merito alla continuità delle trascrizioni. Posto che il controllo va fatto nell'ultimo ventennio a decorrere dalla trascrizione del pignoramento, nel caso in cui l'esecutato è proprietario da più di 20 anni, che io sappia, occorre comunque tornare indietro fino al primo titolo precedente... Che appunto risulta assente!
In tal caso appunto non è assicurata la continuità delle trascrizioni!
Cosa ne pensi? (nei prossimi giorni comunque mi dovrò confrontare con l'Avvocato delegato).
PS c'è da considerare che comunque l'esecutato, successivamente, ha acquistato altre frazioni dello stesso immobile, e attualmente risulterebbe proprietario di tutto... Può valere come accettazione tacita di eredità? In altre parole, negli anni '60 fai conto ha ereditato una frazione dell'immobile, poi successivamente ha acquistato la restante parte.
Grazie.