Io non starei tranquillo neppure un po'.
infatti ho consigliato di metterti in contatto direttamente con il proprietario escludendo l'agenzia che ho criticato sin dal mio primo intervento.
Hai un legale, hai scelto già il tuo notaio di fiducia. Appoggiati a questi consulenti per proseguire la trattativa, se ritieni che sia ancora di tuo interesse, se fosse il caso ripartendo da zero.
Ma per cortesia... non facciamo disinformazione asserendo che l'incasso di una somma prima che si realizzi una condizione sospensiva sia passibile di penale... (salvo che il tuo contratto non contenga particolari clausole finora non esaminate).
"Quella proposta di acquisto è, come da lei giustamente precisato, sottoposta alla condizione sospensiva dell’ottenimento del mutuo e tale circostanza, rende di fatto non produttivo di effetti il contratto tra Voi concluso. Solo la comunicazione dell’accettazione del finanziamento da parte dell’istituto rogante, fa sì che il contratto possa divenire efficace e quindi consentirle di trattenere la caparra.
Non essendovi tale circostanza, lei sarà tenuto a restituire la caparra (e non il doppio della stessa).Avvocato Massimo Chimienti"
"Se la condizione non si verifica il contratto è inefficace fin dal momento della sua stipulazione. Ciò comporta che l’eventuale caparra dovrà essere restituita e l’agenzia immobiliare non avrà diritto alla provvigione."mutuosulweb.it
Non so se per preguiudizio che hai nei miei confronti o per altro, ma fatto sta che stai avendo il loro stesso atteggiamento e a me, a quanto avrai capito, le persone prepotenti o arroganti non piacciono.
L'unico che sta portando disinformazione e travisando i fatti sei tu.
Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro nel dire che l'intera validità del contratto è subordinata a una condizione sospensiva che è il "salvo approvazione mutuo".
A questo punto mi sembra di capire che il problema sta proprio nel compredere che cos'è una condizione sospensiva: all'
art. 1353, prevede che "
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro ed incerto".
La condizione sospensiva è quella da cui dipende l'efficacia del contratto: fintanto che non si verificherà l'evento previsto, la scrittura sarà improduttiva di effetti giuridici.
Questo significa che il contratto, per accordo delle parti, è posto in un linbo, e che solo al verificarsi della condizione gli effetti del contratto si producono fin dal momento in cui si è stipulato.
Stabilito ciò, e tornando al mio caso, fermo restando che per me è assolutamente indifferente chi detiene il mio assegno (se l'agenzia o il proprietario) quello che è importante è che l'assegno non venga versato prima che la condizione si avveri. La scelta di tenerlo in deposito presso l'agenzia è stata una decisione del proprietario e dell'agenzia. Ma sono cose che io ho sempre detto e che forse non volgiono essere capite. (Mi riferisco alla battuta dei carabinieri)
Tutto quello che mi hai scritto citando Avvocato Massimo Chimienti è per me ovvio e non l'ho mai messo in dubbio. Infatti non ho mai parlato di penale (se vuoi rileggi la conversazione), ma ho detto che qualora il proprietario avesse incassato l'assegno prima dell'avverarsi della condizione, sarebbe passibile di un reato penale, nello specifico di appropriazione indebita. Per non lasciare dubbi ti spiego cos'è: Art. 646 del
Codice Penale:
« Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata........
Io l'appuntamento con il notaio per portare avanti la trattativa l'ho già fissato per il 7 gennaio, ma ti consiglio la prossima volta prima di risponde innanzittutto di leggere bene ciò che c'è scritto, e in secondo luogo di informarti meglio.
Ti ringrazio ugualmente per il tuo contributo.
Saluti