Insomma, o le case sono invendibili, o non c'è motivo di cercare soluzioni complicate.
Sinceramente a me vien da ridere.
Tra chi vede lontano, verso l'infinito e oltre e chi invece non vede da vicino.
Tra unioni miste o unioni di fatto fiscali o peggio ancora, improbabili permute reciproche, con cessioni di quote che svolazzano di qua e di la' tra un proprietario e l'altro, come fossero aeroplanini di carta che gli scolaretti si lanciano da un banco all'altro.
Se la norma, consente di procedere con la fusione, fino a tre anni dopo l'atto;
Significa, che non e' necessario, che i due, i tre o i quattro alloggi da accorpare, di proprieta' dei fratelli Brambilla, si debbano fondere prima del rogito.
Che puo' avere il suo luogo senza prima barattare proporzionalmente, o scambiarsi reciprocamente, neanche un fico secco.
La condizione principale, e' quella che sull'atto di stipula, risulti chiaramente dichiarata dall'acquirente, l'intenzione di procedere alla fusione entro un anno.
Dichiarazione necessaria, perche' in realta', non esiste alcun dettame o riferimento normativo, che fissi un termine massimo temporale per procedere alla fusione.
I tre anni previsti, sono il limite di tempo, che l'agenzia delle entrate ha a sua disposizione, per procedere con le verifiche.
Cio' per dare risposta al dubbio sollevato dal mio amico presbite
@Bastimento .
Anche se, una tale risposta c'è la si aspettava provenire da un tecnico, piuttosto che da un mediatore.
Coi soldi in mano, si possono comperare due o più unita' distinte, anche provenienti da soggetti diversi e fonderli successivamente.
In presenza di mutuo, occorrera' prima procedere con le pratiche, la scia, la cila o la vattelapesca.
Esercizi e tecnocrazie per altri professionisti.
Ammesso che sappiano fare il proprio mestiere.
Invece di far svolazzare aeroplanini di carta.