Salve, forse si sta valutando la questione vedendola però in un ottica errata ( pensiero mio ) secondo me c'è da fare una prima distinzione :
1. la consulenza immobiliare come escamotage alla mediazione immobiliare
2. l'attività di consulenza immobiliare resa da Agenti Immobiliari regolarmente abilitato all'esercizio ;
Sorvòlo sul primo aspetto che chiaramente è la soluzione " atipica " a cui ricorrono molte categorie professionali per giustificare l'attività vera di mediazione immobiliare chiaramente si tratta di abusivi, fermandomi però sul 2 aspetto. partiamo da un primo principio, dato per assunto che"
l'agente immobiliare ha titolo per l'iscrizione nei ruoli degli esperti della locale camera di commercio e dopo tre anni che svolge la professione, nell'elenco dei periti del tribunale di competenza ed ha naturalmente titolo ad eseguire ed eventualmente giurare perizie a fini privati o come consulenza tecnica della parte in procedimenti giudiziari" principio questo sancito per legge ( 39 /89 e ss modificazioni) possiamo per logica conseguenza e definizione affermare che l'attività dell'Agenti Immobiliari non si limita esclusivamente alla mera mediazione ( come affermato da Luigi prima ) questo perchè se ci iscriviamo nei ruoli della C.C.I.A. prima ed in quello dei Periti ed esperti del tribunale poi , non è certamente per fare una mediazione per legge, bensi perchè chiamati eventualmente a sviluppare una stima commerciale ( badate bene non tecnica ) abbiamo quindi in questo caso fatto una consulenza, quindi a mio parere abbiamo raggiunto già un primo punto :
1 - L'Agenti Immobiliari può fare consulenza nell'ambito della sua professionalità acquisita .
A questo punto dobbiamo però precisare che
: l' art. 1754 del C.C. - Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
senza dilungarmi oltre, penso abbiamo precisato anche un secondo punto :
2 - L' Agenti Immobiliari non può fare la consulenza in un affare dove interviene per la conclusione dello stesso.
Andando avanti con il ragionamento passiamo ora a definire in che modo e come può svolgere incarico di consulente , sempre secondo me, semplicemente appellandosi all'art. 2222 ( contratto d'opera ) e seguenti del C.C. nella fattispecie l'art. 2222 recita :
" Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti)" .
riferendoci a questi artt. abbiamo trovato il
modo e inquadrando tale attività come prestazione d’opera intellettuale (intendo la libera professione) od impresa, a secondo dei casi abbiamo trovato il
come
Pertanto abbiamo definito un terzo aspetto della questione :
3 - il modo per l 'Agenti Immobiliari di fare consulenza è il contratto d'opera e come farlo e la prestazione d'opera intellettuale.
Ora passiamo alla definizione di un aspetto che forse ha tratto in inganno molti dei partecipanti alla discussione e sarebbe
l'aspetto fiscale assolutamente non secondario anzi, come giustamente ha fatto notare Roby
MI disse il mio commercialista che c'è un limite alle fatture di consulenza (d'importo intendo).
questo perchè ? ... perchè nel caso di soggetto giuridico e fiscale intestatario di p.IVA, e con codice attività ben definito ( nel caso nostro A.I: ) le collaborazioni occasionali, contratti d'opera , consulenza o dirsi voglia, devono essere caratterizzate dalla loro essenza sporadica, episodica, non professionale, minima e non organizzata. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto (es. 20 collaborazioni in un anno sempre per la consulenza immobiliare) altrimenti potrà essere contestato che egli lo faccia con abitualità e dunque soggetto altro regime fiscale, contributivo ecc. (ad esempio impresa individuale). Allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata allo stesso modo la continuità od, ad esempio, il lavoro dipendente ( questo per esempio spiega perchè non è valido avere i collaboratori in agenzia con P.IVA ).
Credo che adesso possiamo definire il quarto punto:
4 - L'Agenti Immobiliari può svolgere attività di consulenza ma non essendo fiscalmente la sua attività principale queste devono essere sporadiche .
Pertanto riassumendo i 4 punti
1 - L'Agenti Immobiliari può fare consulenza nell'ambito della sua professionalità acquisita .
2 - L' Agenti Immobiliari non può fare la consulenza in un affare dove interviene per la conclusione dello stesso.
3 - il modo per l 'Agenti Immobiliari di fare consulenza è il contratto d'opera e come farlo e la prestazione d'opera intellettuale.
4 - L'Agenti Immobiliari può svolgere attività di consulenza ma non essendo fiscalmente la sua attività principale queste devono essere sporadiche ed occasionali .
possiamo affermare che :
L'Agenti Immobiliari nell'ambito della sua esperienza professionale, può essere incaricato per una consulenza a patto che non abbia anche interesse alla mediazione con il soggetto che lo ha incaricato e può emettere fattura come prestazione occasionale .
Prima di chiudere volevo chiarire alcuni punti :
La consulenza è riservata ai professionisti iscritti agli Ordini come già fatto notare in questa e altre discussioni
Scusa Luigi , non ce l'ho con te ma per dovere di chiarezza ... è imprecisa la tua definizione, se parliamo di consulenza tecnica specifica e/o parere tecnico specifico inerente la materia di categorie
professionali protette da ordini o albi ( Vale la pena di ricordare che il libero professionista non è l'Ingegnere,l'Avvocato, il Medico o altri iscritti agli ordini o albi questi sono professionisti protetti ) allora hai perfettamente ragione , ( es. una consulenza per valutare la buona esecuzione di una struttura in cemento armato ) ma se parliamo di qualsiasi altra prestazione di consulenza per tutto ciò che è fuori da questo , chiunque dotato della necessaria esperienza e nozionismo può farlo ( es. una consulenza per una perizia calligrafica ) .
Ma tu prova a pretendere il pagamento per consulenza, magari facendo causa a chi non volesse pagartela
se facciamo un contratto nel quale definiamo la natura , l'entità ed il compenso della prestazione occasionale o consulenza occasionale , vediamo in base a quale legge ti rifiuti di pagarmi
...
Fabrizio