Belle teorie, diverse le pratiche. Sarò un po' provocatorio ma è giusto metter in luce i diversi aspetti delle risposte alla domanda iniziale.
1- Il patentino NON serve per esercitare la professione di Agenti Immobiliari: serve per iscriversi al ruolo provvisorio/temporaneo in camera di commercio (per quanto resterà provvisorio non ci è dato saperlo).
2- la legge prevede che non si possa esercitare la professione di agente d'affari in mediazione immobiliare senza essere iscritti al ruolo.
3- La mediazione avviene/matura quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta (sempre meglio fare tutto in forma scritta).
Se il questuante:
- va alla ricerca di immobili da mettere sul mercato;
- li pubblicizza (vetrina, opuscoli, internet etc);
- accompagna potenziali clienti in visita;
- presenta suddetti potenziali ai proprietari dell'immobile (metti caso si tratti di una dimora abitata dagli stessi);
- compila un formulario per la proposta che vien sottoscritto dal proponente e da un Agenti Immobiliari (regolarmente registrato a ruolo) solitamente titolare vero e proprio dell'agenzia, che riporta i dati della propria azienda (sul formulario di cui sopra) quale mediatore dell'affare nel caso questo si concluda;
Possiamo affermare che il questuante abbia svolto intermediazione tra le parti per la compravendita immobiliare o che abbia svolto l'attività di segnalazione (all' Agenti Immobiliari) di un potenziale cliente per un determinato immobile? Per quanto labile sia la differenza, direi che tecnicamente abbia svolto la seconda attività.
Se invece firmasse lui stesso i moduli/formulari/contratti da sottoporre ai potenziali clienti lo dovremmo additare come "tentato mediatore" e l'abuso della professione potrebbe essere contestato.
Nuove figure, quali il "flat hunter" o "property finder" o "personal shopper" si affacciano sul mercato e dal punto di vista normativo possono occuparsi liberamente della compravendita (non mediazione). Qual'è il limite a cui debbano fermarsi prima di diventare "abusivi" non ci è dato saperlo vista la mancanza di normativa in essere e la facilità di aggiramento (legale) della stessa.
1- Il patentino NON serve per esercitare la professione di Agenti Immobiliari: serve per iscriversi al ruolo provvisorio/temporaneo in camera di commercio (per quanto resterà provvisorio non ci è dato saperlo).
2- la legge prevede che non si possa esercitare la professione di agente d'affari in mediazione immobiliare senza essere iscritti al ruolo.
3- La mediazione avviene/matura quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta (sempre meglio fare tutto in forma scritta).
Se il questuante:
- va alla ricerca di immobili da mettere sul mercato;
- li pubblicizza (vetrina, opuscoli, internet etc);
- accompagna potenziali clienti in visita;
- presenta suddetti potenziali ai proprietari dell'immobile (metti caso si tratti di una dimora abitata dagli stessi);
- compila un formulario per la proposta che vien sottoscritto dal proponente e da un Agenti Immobiliari (regolarmente registrato a ruolo) solitamente titolare vero e proprio dell'agenzia, che riporta i dati della propria azienda (sul formulario di cui sopra) quale mediatore dell'affare nel caso questo si concluda;
Possiamo affermare che il questuante abbia svolto intermediazione tra le parti per la compravendita immobiliare o che abbia svolto l'attività di segnalazione (all' Agenti Immobiliari) di un potenziale cliente per un determinato immobile? Per quanto labile sia la differenza, direi che tecnicamente abbia svolto la seconda attività.
Se invece firmasse lui stesso i moduli/formulari/contratti da sottoporre ai potenziali clienti lo dovremmo additare come "tentato mediatore" e l'abuso della professione potrebbe essere contestato.
Nuove figure, quali il "flat hunter" o "property finder" o "personal shopper" si affacciano sul mercato e dal punto di vista normativo possono occuparsi liberamente della compravendita (non mediazione). Qual'è il limite a cui debbano fermarsi prima di diventare "abusivi" non ci è dato saperlo vista la mancanza di normativa in essere e la facilità di aggiramento (legale) della stessa.