studiopci

Membro Storico
Concordo.
Anche a me sembra che il giudice sia uscito dai binari della legge. Visto lo sciopero il giudice aveva l'obbligo di rinviare l'udienza, nel senso di non cominciarla. Poi si possono rinviare in caso di sciopero le udienza di dibattimento e non quelle delle aste, che non prevedono intervento di avvocati.
Non credo che il G.E. abbia commesso qualche irregolarità, a quanto mi sembra di aver capito, il Tribunale ha scioperato perchè rientra in una di quelle sedi che si dovranno chiudere grazie al decreto Spending Review, per cui ha semplicemente ravvisato la necessità di spostare la data dell'udienza non avendo la disponibilità di personale amministrativo e del cancelliere per operare ... il Giudice è da tener presente che è un ufficio... aldilà di tutto... e senza il personale di supporto non può espletare le sue mansioni... a questo ci aggiungiamo che gli avvocati nella situazione riportata da yannix77 ... la chiusura del tribunale .... hanno tutto l'interesse a creare opera di disturbo per evitare di andare a lavorare chissà a quanti Km da dove comodamente sono... per cui credo che yannix77 s è trovato semplicemente in mezzo ad un'azione di disturbo avverso questo provvedimento, ecco perchè gli avvocati delle parti concordemente hanno tutelato i loro interessi e non quello degli altri. Fabrizio
 

Yannix77

Membro Junior
In effetti l'udienza si è' svolta. Il rinvio e' stato chiesto dall avv. Della banca in quanto,lui era in sciopero. L'udienza era valida anche perché' un altro immobile e' stato aggiudicato. Se ci fosse stato sciopero anche il giudice avrebbe dovuto aderire rinviando tutte le udienze non vi pare? H e f come faccio a fare un esposto alla procura della repubblica? LA udienza e' stata fissata al 4 ottobre. Rientro nei termini? Grazie
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Non credo che il G.E. abbia commesso qualche irregolarità, a quanto mi sembra di aver capito, il Tribunale ha scioperato perchè rientra in una di quelle sedi che si dovranno chiudere grazie al decreto Spending Review, per cui ha semplicemente ravvisato la necessità di spostare la data dell'udienza non avendo la disponibilità di personale amministrativo e del cancelliere per operare ... il Giudice è da tener presente che è un ufficio... aldilà di tutto... e senza il personale di supporto non può espletare le sue mansioni... a questo ci aggiungiamo che gli avvocati nella situazione riportata da yannix77 ... la chiusura del tribunale .... hanno tutto l'interesse a creare opera di disturbo per evitare di andare a lavorare chissà a quanti Km da dove comodamente sono... per cui credo che yannix77 s è trovato semplicemente in mezzo ad un'azione di disturbo avverso questo provvedimento, ecco perchè gli avvocati delle parti concordemente hanno tutelato i loro interessi e non quello degli altri. Fabrizio
A me risulta che lo sciopero del 18-19-20 era degli avvocati, ed io il 20/9 ero in Tribunale di una molto grande città ( dove la spending review non c'entra niente ) ed i giudici hanno cancellato le udienze. La prova ne è che il G.E. ha fatto l'asta ed è stato l'avvocato della banca a chiedere lo stop. Il mio avvocato, non scioperante, si è costituito regolarmente. La cancelleria funzionava a pieno ritmo.
Non si inizia e poi si sospende una udienza. Vorrei leggere cosa ha verbalizzato : che gli è venuto il mal di pancia ed ha dovuto sospendere ?
I verbali di udienza sono obbligatori e pubblici. Il nostro amico può chiederne copia e se il verbale è falso denunciare tutti alla Procura della Repubblica. GRATIS.
 

Yannix77

Membro Junior
Intraprenderò a questo punto tale strada anche se dovrò imbattermi in mille difficoltà successive, ma non mi importa. Il verbale il g.e. Ha disposto il rinvio ai prossimi gg in quanto la parte creditrice non poteva esprimere parere in quanto scioperante. Tenuta comunque la mia offerta valida ed unica e precludendo altre offerte. Ricordo che è' un asta senza incanto. Nell esposto devo inserire anche i nomi del giudice e del l'avvocato? Oppure faccio riferimento ALL udienza del...numero....? Grazie 1000
 

studiopci

Membro Storico
Premesso che me ne sono andato per un idea in merito allo sciopero, non sapendo come sono andate realmente le cose... se il G.E. come tu stesso dici:
Ha disposto il rinvio ai prossimi gg in quanto la parte creditrice non poteva esprimere parere in quanto scioperante.
non mi sembra ci siano estremi per un ricorso... che sinceramente non farei... perchè se gli avvocati facevano sciopero quel giorno e comunque uno degli avvocati o tutti e due non si sono presentati, il G.E. preso atto della mancanza non poteva fare altro che rinviare, perchè mancando un avvocato viene meno il diritto al patrocinio.
Per la presentazione dell'esposto... questo deve essere inoltrato all'Ufficio Protocollo della Procura ed indirizzato al Presidente e deve contenere solo ed esclusivamente i fatti così per come sono andati, non altro nè tantomeno considerazioni personali altrimenti ti potresti creare qualche problema. Fabrizio
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Studio pci per quale motivi non faresti ricorso? Ci possono essere problematiche successive?
Grazie per i vostri contributi
Io ti consiglio di andare a trovare il cancelliere e chiedere spiegazioni.
La banca non ti vuole fare comprare e devi essere edotto dei tuoi diritti e di come evitare inghippi. Il Giuidce mi sembra sia stato equo. Puoi anche chiedere un incontro al Giudice. Io farei vedere che non accetto trucchi.
 

Tovrm

Membro Attivo
Privato Cittadino
La materia delle aste è disciplinata nel codice di procedura civile, artt. 474-632.
In particolare, con riferimento a quanto accaduto, rilevano, a mio modo di vedere, i seguenti:

Articolo 624 - Sospensione per opposizione all'esecuzione.

Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.

Articolo 615 - Forma dell'opposizione.

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.
Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Saluti
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
La materia delle aste è disciplinata nel codice di procedura civile, artt. 474-632.
In particolare, con riferimento a quanto accaduto, rilevano, a mio modo di vedere, i seguenti:

Articolo 624 - Sospensione per opposizione all'esecuzione.

Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.

Articolo 615 - Forma dell'opposizione.

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.
Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Saluti
Concordo e si tratta di vedere se il giudice ha rispettato tempi e modalità del codice di procedura civile. Lo sciopero è stata una scusa forse inconsistente.
 

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