@Mimi ho seguito con interesse tutta la discussione in quanto ho attivato la procedura della cessione del credito inerente interventi col bonus 110%
Quanto da tè postato ha valenza se in seguito ai lavori l'Ade rilevi dolo od altro da parte del contribuente, in quanto i controlli per la cessione del credito vengono effettuati prima dell'inizio dei lavori.
Ti ho incollato l'articolo preso dalla rivista AltroConsumo.
<<I controlli dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito, se rileva profili di rischio, può sospendere per massimo 30 giorni gli effetti della cessione del credito ed effettuare i relativi controlli.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri riferiti a:
- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- dati relativi ai crediti ceduti e ai soggetti che intervengono nella cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni di cessione.
Se dal controllo risultano confermati i rischi, viene notificato a chi ha effettuato la comunicazione della cessione che questa non si considera valida.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, o si superano i 30 giorni di sospensione, la comunicazione di cessione del credito prosegue il suo iter naturale.
Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione.
Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo. L’Agenzia può comunicare l’irregolarità entro i 5 anni successivi a quello in cui è stata commessa la violazione.
Qualora venga accertato il concorso in violazione invece, saranno entrambi responsabili in solido nei confronti del Fisco italiano.
Se, infine, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione. >>