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Utente Cancellato 86326

Ospite
ahinoi, e con questa perdonami ma chiudo, il diritto all'abitazione non solo non rientra tra le libertà costituzionali; l'unico articolo in cui l'abitazione è riportata è il 47, che stabilisce verbatim che (la repubblica) Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, [omissis]"

la contraddizione delle norme di fatto non esiste; come è ben noto anche agli studenti di primo anno di legge (e non solo a loro...) nell'ordinamento italiano vige il concetto di gerarchia delle fonti che prevede che quando in contrasto, quella "più bassa" si inchini a quella "più alta".

Il diritto all'abitazione non esiste. Il diritto al voto esiste. Il diritto al voto è subordinato alla residenza. La residenza comporta l'abitare. Quindi il diritto al voto è collegato all'abitare.
 
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Utente Cancellato 86326

Ospite
Il diritto all'abitazione non esiste. Il diritto al voto esiste. Il diritto al voto è subordinato alla residenza. La residenza comporta l'abitare. Quindi il diritto al voto è collegato all'abitare.
Per chiunque voglia dire che esistono i votanti che vivono all'estero (non residenti in Italia), tale caso è sempre in subordine alla residenza, infatti si è iscritti all'AIRE (residente "all'estero") altrimenti NON si può votare.
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
Dal punto di vista pratico, ogni Comune può istituire una via fittizia, territorialmente non esistente che, però, ha una rilevanza giuridica, e denominarla con un nome convenzionale (ad esempio, via della Casa comunale). Nella predetta via può essere iscritta la persona senza dimora domiciliata nel territorio comunale che non ha un vero e proprio recapito nel Comune stesso.

Una volta avvenuta l’iscrizione il Comune evidenzia la posizione anagrafica della persona senza fissa dimora nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina). Tale informazione viene conservata nel Registro delle persone senza dimora di cui è titolare il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici presso il ministero dell’Interno.
N.b. non ho riferimenti di Legge/Codice civile!
 

brina82

Membro Storico
Professionista
L'unica soluzione al dilemma a parere dello scrivente, è che i requisiti per il rilascio dell'abitabilità siano incoerenti con la prescrizione che la residenza sia registrabile ovunque, dato che la "residenza" si trascina dietro il concetto di "abitare".
Secondo te quindi ogni locale dovrebbe poter ricevere l'agibilità (per abitazione)? Ho inteso bene?

Una precisazione.

Garage e cantine non possono ottenere l'agibilità come abitazioni (a meno di effettuare un cambio dest. d'uso), ma sì come garage e cantine.
 
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Utente Cancellato 86326

Ospite
Le persone senza fissa dimora devono essere iscritte nel registro dell'anagrafe della popolazione residente del Comune presso il quale hanno stabilito il proprio domicilio. In mancanza del domicilio si considerano residenti nel Comune di nascita (Legge 24/12/1954, n. 1228, art. 1 e 2).

Gentilissima grazie per il tuo intervento. In effetti conoscevo questa norma, il problema è sempre l'applicabilità. Faccio un esempio. Se io possiedo un locale C2 o C6 e ci vivo dentro, non posso dichiarare di essere senza fissa dimora. E per quanto concerne la residenza nel comune di nascita, se ti rivolgi all'anagrafe comunale dicendo: io non vivo da nessuna parte, ma sono nato in questa città e voglio essere qui residente, non ti iscrivono (prassi) nonostante la corretta citazione normativa che hai puntualmente posto.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Puoi avere la residenza in un garage o una cantina, se ci dimori abitualmente.
Ma sei passibile di sanzione amministrativa, perché vivi in un posto non idoneo.
È una contraddizione ?
Può darsi.
Ma se così non fosse, sarebbe troppo semplice bypassare le regole che impongono una certa destinazione d’uso per ogni immobile, e il rispetto delle norme edilizie.
 
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Utente Cancellato 86326

Ospite
Secondo te quindi ogni locale dovrebbe poter ricevere l'agibilità (per abitazione)? Ho inteso bene?

Una precisazione.

Garage e cantine non possono ottenere l'agibilità come abitazioni (a meno di effettuare un cambio dest. d'uso), ma sì come garage e cantine.

Gentilissima brina82, prima di risponderti ti prego di illuminarmi sul punto che tu conosci meglio di me. Potresti (e ti ringrazio anticipatamente) chiarire perché oggi abitabilità e agibilità sono la stessa cosa e quale è il relativo riferimento alla legge che le parifica ? Grazie

Formulo un'altra domanda, se io ho l'agibilità come garage, ci posso vivere dentro (senza fare opere) in quanto rispetta i requisiti igienico sanitari della legge del 1954 ? Grazie due volte.
 

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