Un alloggio è da intendersi idoneo se possiede i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che abbia a disposizione un minimo di metri quadrati.
Gli artt. 2 e 3 del D.M. del 5 luglio 1975 contengono norme relative al rapporto superficie dell’alloggio e suoi abitanti.
Più nello specifico l’art. 2 stabilisce che “per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14″.
L’art. 3 prevede che “ferma restando l’altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all’art. 1, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone”
La superficie non è l’unico requisito da rispettare, ma ne esistono diversi, quali l’igiene, l’altezza, il riscaldamento, l’umidità, la ventilazione, l’illuminazione ecc.