Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
un locale C2 o C6 e ci vivo dentro,
Tu puoi vivere dove vuoi. Pure in strada o nell'androne di un condomino. Ma non puoi avere la residenza dove vuoi. Vi sono dei "requisiti" necessari per confermare o meno la residenza, tra cui anche la visita e l'accertamento da parte delle forze dell'ordine (polizia locale?) che deve controllare lo stato dell'immobile. Se non hai nemmeno un citofono o una casetta postale, chi ti trova e dove??? Capisci che la tua domanda non ha senso?
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Puoi avere la residenza in un garage o una cantina, se ci dimori abitualmente.
Ma sei passibile di sanzione amministrativa, perché vivi in un posto non idoneo.
È una contraddizione ?
Può darsi.
Ma se così non fosse, sarebbe troppo semplice bypassare le regole che impongono una certa destinazione d’uso per ogni immobile, e il rispetto delle norme edilizie.
Meraviglioso francesca63, il tuo intervento ci proietta avanti anni luce in questa discussione. Cerco di separare ciò che hai detto, eventualmente correggimi:

- esiste una contraddizione tra la "possibilità" di ottenere la residenza in un determinato immobile e la "possibilità" di essere sanzionato per vivere in luogo non idoneo ad abitare

- indichi che questa contraddizione serve allo stato (in senso ampio, cioè includendo anche i governi locali) per imporre il rispetto delle norme edilizie.

Ora fammi capire tu, se io ho solo un garage e non ho i soldi per andare in affitto o comprare una casa, e non mi danno la casa popolare, dato che per avere le cure mediche e il diritto di voto devo registrarmi una residenza, se io dichiaro come residenza l'unico immobile a mia disposizione, allora verrò sanzionato per aver cercato di esercitare i miei diritti costituzionali ?

Ma qualche utente non aveva detto che tutte le norme sono organizzate in ordine gerarchico, per cui una norma di rango superiore prevale su quelle di rango inferiore ? Allora non è forse vero che non potrei essere multato in quanto la normativa edilizia è di rango inferiore a quella costituzionale ?
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Tu puoi vivere dove vuoi. Pure in strada o nell'androne di un condomino. Ma non puoi avere la residenza dove vuoi. Vi sono dei "requisiti" necessari per confermare o meno la residenza, tra cui anche la visita e l'accertamento da parte delle forze dell'ordine (polizia locale?) che deve controllare lo stato dell'immobile. Se non hai nemmeno un citofono o una casetta postale, chi ti trova e dove??? Capisci che la tua domanda non ha senso?
Gentile Michela, secondo la già citata circolare del mininterno (la trovi all'apertura di questa discussione) il ministero chiarisce che non è compito dei comuni accertare alcunché nella conferma della dichiarazione di residenza se non il semplice fatto di aver "trovato" fisicamente il soggetto all'indirizzo che aveva indicato nella dichiarazione di residenza. Tanto è vero che dicono che uno potrebbe registrare la residenza "in una grotta". Invero altri due utenti in questa discussione hanno confermato quanto da me affermato (salvo poi multe o altro).
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Dal punto di vista pratico, ogni Comune può istituire una via fittizia, territorialmente non esistente che, però, ha una rilevanza giuridica, e denominarla con un nome convenzionale (ad esempio, via della Casa comunale). Nella predetta via può essere iscritta la persona senza dimora domiciliata nel territorio comunale che non ha un vero e proprio recapito nel Comune stesso.

Una volta avvenuta l’iscrizione il Comune evidenzia la posizione anagrafica della persona senza fissa dimora nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina). Tale informazione viene conservata nel Registro delle persone senza dimora di cui è titolare il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici presso il ministero dell’Interno.
N.b. non ho riferimenti di Legge/Codice civile!

Hai ragionissima, può iscriversi una persona senza fissa dimora, non chi dimora permanentemente presso il suo C2 o C6 e ha un recapito nel territorio comunale, altrimenti dichiarerebbe il falso.
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Mi dai gentilmente la definizione di dimora?

Dimora = luogo nel quale una persona si trova, anche in via transitoria
Dimora abituale = luogo nel quale una persona si trova in via non transitoria
Residenza = luogo in cui una persona ha la dimora abituale (art. 43 codice civile)
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Dimora = luogo nel quale una persona si trova, anche in via transitoria
Dimora abituale = luogo nel quale una persona si trova in via non transitoria
Residenza = luogo in cui una persona ha la dimora abituale (art. 43 codice civile)
Specifico solo che "trovarsi" anche in via transitoria deve essere una azione di soggiorno (cioè sostenuta nel tempo) e non azione di trasferimento (cioè uno non dimora nel bar se va a prendersi un caffè); e la quantità del soggiorno deve essere (anche nel caso transitorio) di qualche giorno perché il fatto di IVI trovarsi sia considerato soggiorno.
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per gran parte del tempo.
la dimora abituale si dimostra dal soggetto che vive effettivamente in quel luogo. Quindi deve essere un luogo dove si può VIVERE.
Ora andiamo a cercare i requisiti di un immobile idoneo per vivere
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
Un alloggio è da intendersi idoneo se possiede i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che abbia a disposizione un minimo di metri quadrati.
Gli artt. 2 e 3 del D.M. del 5 luglio 1975 contengono norme relative al rapporto superficie dell’alloggio e suoi abitanti.

Più nello specifico l’art. 2 stabilisce che “per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14″.

L’art. 3 prevede che “ferma restando l’altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all’art. 1, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone”
La superficie non è l’unico requisito da rispettare, ma ne esistono diversi, quali l’igiene, l’altezza, il riscaldamento, l’umidità, la ventilazione, l’illuminazione ecc.
 
U

Utente Cancellato 86326

Ospite
Un alloggio è da intendersi idoneo se possiede i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che abbia a disposizione un minimo di metri quadrati.
Gli artt. 2 e 3 del D.M. del 5 luglio 1975 contengono norme relative al rapporto superficie dell’alloggio e suoi abitanti.

Più nello specifico l’art. 2 stabilisce che “per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14″.

L’art. 3 prevede che “ferma restando l’altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all’art. 1, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone”
La superficie non è l’unico requisito da rispettare, ma ne esistono diversi, quali l’igiene, l’altezza, il riscaldamento, l’umidità, la ventilazione, l’illuminazione ecc.
Gentile Michela, tu stai proseguendo sulla strada delle definizioni e categorie immobiliari/catastali. Io sto proseguendo sulla strada del diritto costituzionale, dell'art 43 del codice civile e della circolare mininterno prima citata. Chi ha costruito la normativa edilizia ha chiaramente posto limitazioni rispetto al diritto costituzionale, e dato che la normativa edilizia è di rango inferiore, a nulla valgono queste limitazioni. Per intenderci: il cittadino che vuole vivere e registrare la residenza nel suo C2 lo fa in base ad un diritto SUPERIORE rispetto a quello che il Comune adotta per stabilire categorie abitative. Il Comune potrà pure non ritenere idoneo l'alloggio, potrà pure tentare di multare il soggetto che ivi ha posto la residenza, ma questo soggetto in tribunale avrà ragione perché il suo diritto costituzionale è superiore alle altre normative di rango inferiore.
 

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