L’articolo 1199 del codice civile dice: “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”. Quindi, quando il proprietario percepisce il pagamento del canone di affitto, ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta del versamento, comunque fatto, con bonifico bancario, con assegno o in contanti. La semplice ricevuta del bonifico emessa dalla banca non è sufficiente.
La materia della marca da bollo è regolata dal dpr 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni. La marca si applica sulle ricevute con importi superiori a 77,47 euro se non soggette a IVA. L’obbligo di applicazione è del locatore che la emette, il costo (2 euro) è invece in capo all’inquilino. Per lo Stato non è importante chi “fisicamente” acquista la marca e chi la mette sulla ricevuta. Ma c’è sempre un’obbligazione solidale e anche se nei rapporti tra le parti l’obbligo è previsto solo a carico di una di esse (cioè di chi richiede la ricevuta), se la parte obbligata non provvede a pagare l’imposta regolarmente, anche la parte non obbligata sarà responsabile in solido nei confronti dello Stato per l’omissione, salvo il diritto di regresso verso la parte obbligata.
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Ti dorò io ho visto molti che a fine anno ti consegnano una busta con 12 ricevute ( o quando richiesto)... però è accordo sempre tra le parti...
Le ricevute sono fatte ogni mese e conservate perchè la marca da bollo non ha la stessa data... e poi vengono consegnate.