ma non eri quello che diceva che, sbattendosene del contratto, il venditore poteva decidere di consegnare le chiavi un "tot" dopo il rogito?
Questo tuo intervento, seppur parzialmente errato, offre l'opportunità per un interessante spunto.
Come in questa discussione, pure in quella da te rilevata, si faceva riferimento al rispetto dei contratti e alle inadempienze scaturende dei mancati obblighi assunti.
In quel caso in senso invertito.
Da bravi farisei, alcuni dei miei colleghi, puntarono il dito su parte venditrice, che non consegnava l'immobile alla data del rogito.
Rea di inadempienza contrattuale.
Anche lì era il codice civile e i suoi noti articoli a dettare la loro linea.
Rogito fissato qualche giorno dopo la delibera di mutuo.
Dove pure lì era presente un acconto misero, per di più non incassabile per via della sospensiva.
Come si possa pensare che una famiglia possa "fisicamente" fare un trasloco in via espressa, senza aver incassato alcuna caparra, oppure fargli correre il rischio di procedere in quel senso, con un acconto di misera entità, ciò senza prevedere alcuna forma di consegna differita è per me una prassi inconcepibile.
A nulla poi serve aggrapparsi alle applicazioni del codice civile, puntando il dito, come a dire:
"Ormai avete firmato sono problemi vostri rispettate il contratto è il codice civile che lo impone".
Ciò dopo un evidente errore del mediatore che non prevede o si "dimentica", che per lasciare una casa, si deve prima liberarla dalle cose.
Per alcuni di questi, forse meglio sarebbe, prima di applicare il codice civile agli altri, applicare per loro stessi, quello deontologico.
Detto ciò rifaccio mie le argomentazioni tra le differenze tra possesso e proprietà.
Mentre sottoscrivo a doppia firma il tuo intervento relativo alla sospensiva mutuo.
Se non piace non occorre accettarla per forza.
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