La caparra ha il valore che gli attribuiscono le parti,
Beh, non proprio: ha il valore che attribuisce il cc.
quindi se il contratto prevede il versamento di una caparra confirmatoria, tale rimane
Certo.
Ma se c’è una condizione sospensiva (anche la condizione sospensiva funziona come ha stabilito il c.c.), la caparra si rende, se la condizione non si avvera.
Mentre tu fai diversamente, e nessuno di noi capisce bene, da un punto di vista giuridico, perché parli di sospensiva, mentre sembra altro.
se è penitenziale vale per entrambi, quindi anche il proponente può pretendere la massima garanzia da parte del venditore
Naturalmente: infatti non sono del tutto convinta che sia utile il versamento di una caparra, per la tutela delle parti, prima di avere certezze sul finanziamento, o anche sulla regolarità dell’immobile.
Ad esempio, nel tuo contratto, cosa succede se il mutuo viene negato per irregolarità dell’immobile ?
In teoria, l’acquirente avrebbe diritto al doppio della caparra versata.
Mentre, con una normale sospensiva mutuo, anche il venditore ha una certa tutela, nel caso in cui la perizia venisse bocciata per abusi dell’immobile, magari a lui nenmmeno noti.
Non consegnando l'assegno, scrivendolo pure magari, si configura come clausola potestativa a discapito del Venditore
No, come appena spiegato.
Per inserire la clausola che abbia effetti sospensivi occorre necessariamente la causa (lo abbiamo visto nella definizione di effetto/i), che nel nostro caso è un contratto concluso
Qui non ti seguo.
Per inserire una condizione sospensiva serve un contratto in cui inserirla.
Ma non capisco cosa c’entri il discorso causa/effetto.
Ripeto, poi ovviamente ciascuno si regola come crede, la tua non è una condizione sospensiva, dato che non ne segue le regole legali.
Sembra una condizione risolutiva , o anche una clausola penale: ma certo non una sospensiva.
Come dice la mia amica Michela, “se è pane non può essere venduto per polenta”.
Buon lavoro a tutti.