Ciao
@AleZeta, fermo restando la validità delle indicazioni fornite dai Colleghi, ho il piacere di riportarti, in sintesi, il significato che attribuisco alla clausola sospensiva che uso nei miei contratti nei quali, come ho scritto in più occasioni, tale clausola non viene utilizzata per consentire al Proponente di "retrocedere" ab-origine dal contratto in caso di diniego del mutuo ma lo tutela da evenuali azioni condotte dal Venditore nei sui confronti per inadempienza.
Quindi la formula in sostanza è questa:
" Io Proponente, in caso di accettazione della proposta, chiedo di condizionarne l'efficacia al fine di valutare di poter accedere ad un mutuo entro in certo termine (quindi c'è un soggetto che ne chiede l'inserimento che nel nostro caso è il proponente appunto). Passato tale termine senza aver comunicato all'altra parte (Venditore) l'impossibilità di accedere ad un mutuo, il contratto va avanti normalmente".
Va da sè che se non posso prendere il mutuo, lo comunico nei termini ed il contratto è automaticamente risolto.
Vedi
@AleZeta il problema è sempre e solo uno, generato da questo dilemma Shakespiriano: cosa succede all'acconto versato se la Banca non mi dà i soldi? Semplicemente li perdi.
Se assimili e condividi questo concetto di fondo, mi sento di dirti che puoi scrivere la clausola come meglio credi.
Non c'è bisogno di dirlo, inoltre, ma ci sono mille modi per evitare di far pardere l'acconto al Proponente ( pre-accordi, prefattibilità mutuo, etc. etc.)