La sig.ra Angela secondo me ha un po' travisato la circolare.
Il paragrafo 3.2 che viene citato inizia così (metto in grassetto le parti che mi interessa evidenziare):
3.2 Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione.
"Il comma 2 richiede, tuttavia, anche altri requisiti, in quanto i contribuenti
in questione devono sostenere “ulteriori spese documentate”, rispetto a quelle
sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per “l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto
di ristrutturazione”.
La finalizzazione, che conferma quella già presente nel 2009, evidenzia la
stretta correlazione tra l’incentivo a favore del settore del mobile e quello a
favore del settore edile.
L’Agenzia delle entrate, già con riguardo all’analoga agevolazione istituita
dall’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, ha chiarito che gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in
esame non sono limitati alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma
comprendono anche la manutenzione straordinaria, e il restauro e risanamento
conservativo, di singole unità immobiliari residenziali (cfr. circolare n. 35/E del
2009).
Il comma 2 dell’art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la limitazione
agli interventi edilizi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali”, pur mantenendo invariata la necessaria finalizzazione dell’acquisto all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione
della detrazione in esame l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità
immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117 del codice civile (cfr. il paragrafo 1.3 di questa circolare), in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole
unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del
portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). L’effettuazione di
lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli
condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili
e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
Inoltre, occorre tenere conto della circostanza che l’art. 16-bis del TUIR
ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili anche alcuni interventi non
contemplati dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 (norma sui benefici fiscali per il recupero del patrimonio edilizio richiamata dall’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009).
In particolare, l’art. 16-bis del TUIR consente la fruizione della detrazione
per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lett. c), nonché nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie (comma 3), detrazione originariamente prevista dall’art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 e più volte prorogata. In questo secondo caso la detrazione per gli interventi edilizi, calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, compete al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari.
Al medesimo contribuente compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013."
Da qui in avanti segue quanto citato dalla sig.ra Angela, che secondo me non sono altro che ulteriori estensioni delle detrazioni a casi non contemplati nell'articolo 16 del TUIR o in altre leggi.
Se ci fate caso infatti, i punti citati si riferiscono in buona parte a parti comuni, sulle quali non c'era molta chiarezza.
La signora secondo me ha dato una lettura un po' frettolosa alla circolare senza aver ben presente il colllegamento tra le varie leggi.
Sarei però curioso di sapere qual era il contenuto della e-mail inviata. Mi chiedo se non sia il caso di replicare alla risposta facendo presente che l'articolo 16bis del TUIR al punto f) fa riferimento esplicito all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.