od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Ok, sono sempre insicuro, lo so, ma quando si tratta di $$$, sai com'è...
Uhm... "una detrazione dall'imposta lorda"...
Io non ho mai fatto la detrazione (CAAF).
In sostanza... una volta l'anno avrò 500€ in più in uno stipendio, puliti, senza detrazioni od altre tasse?
In sostanza dall'imposta IRPEF lorda sottrai le detrazioni di cui una sara' quella relativa alle ristrutturazioni e una ai mobili e alla fine avrai l'imposta netta che e' quella che devi dare allo stato. Devi rivolgerti ad un caf.
 
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GioCasi

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
ciao a tutti,

prima di scrivervi sul forum avevo mandato un'email all'AdE.
mi hanno risposto sabato. Ecco cosa mi hanno scritto:


Testo risposta:
Gentile contribuente, sono ammessi alla detrazione del 50% anche gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra le quali è compreso l'impianto di allarme, anche se acquistato direttamente dal soggetto che intende beneficiare dell'agevolazione (......) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si usufruisce della relativa detrazione, con la circolare n. 29 del 18/09/2013. In particolare, al paragrafo 3.2 della citata circolare è stato chiarito che "in sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi: - di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; - di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; - di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; - di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali". Sembrerebbe, pertanto, esclusa la possibilità di fruire del "bonus mobili" nel caso di spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti. Si ritiene comunque opportuno rammentarLe la possibilità di richiedere un parere all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'istituto dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 212/2000, in quanto sussistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma. Cordiali saluti

La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

Agenzia delle Entrate
Centro di Assistenza Multicanale di Roma
Contact Center
IL DIRETTORE
Angela Davoli

quindi???? Secondo questa email, sembrerebbe che l'installazione dell'allarme è detraibile, ma non ti da la possibilità di fruire del "bonus mobili"!
...sono molto perplessa..

Qualcuno sa dirmi qualcosa?
In cosa consiste inoltre "la possibilità di richiedere un parere all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'istituto dell'interpello" ?? (ho già letto su questo forum riguardo all'interpello ma non ho capito cosa bisogna fare..)

grazie, buona giornata
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
ciao a tutti,

prima di scrivervi sul forum avevo mandato un'email all'AdE.
mi hanno risposto sabato. Ecco cosa mi hanno scritto:


Testo risposta:
Gentile contribuente, sono ammessi alla detrazione del 50% anche gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra le quali è compreso l'impianto di allarme, anche se acquistato direttamente dal soggetto che intende beneficiare dell'agevolazione (......) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si usufruisce della relativa detrazione, con la circolare n. 29 del 18/09/2013. In particolare, al paragrafo 3.2 della citata circolare è stato chiarito che "in sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi: - di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; - di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; - di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; - di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali". Sembrerebbe, pertanto, esclusa la possibilità di fruire del "bonus mobili" nel caso di spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti. Si ritiene comunque opportuno rammentarLe la possibilità di richiedere un parere all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'istituto dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 212/2000, in quanto sussistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma. Cordiali saluti

La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

Agenzia delle Entrate
Centro di Assistenza Multicanale di Roma
Contact Center
IL DIRETTORE
Angela Davoli

quindi???? Secondo questa email, sembrerebbe che l'installazione dell'allarme è detraibile, ma non ti da la possibilità di fruire del "bonus mobili"!
...sono molto perplessa..
Qualcuno sa dirmi qualcosa?

In cosa consiste inoltre "la possibilità di richiedere un parere all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'istituto dell'interpello" ?? (ho già letto su questo forum riguardo all'interpello ma non ho capito cosa bisogna fare..)

grazie, buona giornata

ADE che vai interpretazione che trovi...... Siamo alle solite.....
Secondo me bisogna prendere Angela Davoli e Giovanni Angelo Frogheri e farli incontrare :)
Come al solito la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Vedi il posto 257 di RainBoy dove allo stesso quesito rispondono in maniera diametralmente opposta.

PEr l'interpello qui trovi le informazioni

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Interpello/
 

undertherain

Membro Attivo
Privato Cittadino
Arrivati a questo punto, essendo stato dal mobiliere ed avendo capito che con la detrazione ci guadagno, non mi resta che spendere circa 750€ e fare DIA, SCIA o quello che è per i due muretti in cartongesso che realizzerò, almeno detrarrò sia i muretti al 50% (giusto?) ed i mobili, con sicurezza...
 

GioCasi

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
ADE che vai interpretazione che trovi...... Siamo alle solite.....
Secondo me bisogna prendere Angela Davoli e Giovanni Angelo Frogheri e farli incontrare :)
Come al solito la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Vedi il posto 257 di RainBoy dove allo stesso quesito rispondono in maniera diametralmente opposta.

sì l'avevo letto quel post! Per questo sono rimasta così perplessa..
Cmq io ci penso ancora qualche giorno.. poi deciderò se provarci con l'antifurto o meno.. poi l'anno prossimo vedremo come andranno le cose.

Grazie intanto per il link sull'interpello.
 

gigantino

Membro Attivo
Privato Cittadino
La sig.ra Angela secondo me ha un po' travisato la circolare.
Il paragrafo 3.2 che viene citato inizia così (metto in grassetto le parti che mi interessa evidenziare):

3.2 Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione.

"Il comma 2 richiede, tuttavia, anche altri requisiti, in quanto i contribuenti
in questione devono sostenere “ulteriori spese documentate”, rispetto a quelle
sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per “l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto
di ristrutturazione”.
La finalizzazione, che conferma quella già presente nel 2009, evidenzia la
stretta correlazione tra l’incentivo a favore del settore del mobile e quello a
favore del settore edile.
L’Agenzia delle entrate, già con riguardo all’analoga agevolazione istituita
dall’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, ha chiarito che gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in
esame non sono limitati alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma
comprendono anche la manutenzione straordinaria, e il restauro e risanamento
conservativo, di singole unità immobiliari residenziali (cfr. circolare n. 35/E del
2009).
Il comma 2 dell’art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la limitazione
agli interventi edilizi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali”, pur mantenendo invariata la necessaria finalizzazione dell’acquisto all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione
della detrazione in esame l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità
immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali
di cui all’art. 1117 del codice civile (cfr. il paragrafo 1.3 di questa circolare), in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole
unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del
portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). L’effettuazione di
lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli
condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili
e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
Inoltre, occorre tenere conto della circostanza che l’art. 16-bis del TUIR
ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili anche alcuni interventi non
contemplati dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 (norma sui benefici fiscali per il recupero del patrimonio edilizio richiamata dall’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009).

In particolare, l’art. 16-bis del TUIR consente la fruizione della detrazione
per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lett. c), nonché nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie (comma 3), detrazione originariamente prevista dall’art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 e più volte prorogata. In questo secondo caso la detrazione per gli interventi edilizi, calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, compete al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari.
Al medesimo contribuente compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013."

Da qui in avanti segue quanto citato dalla sig.ra Angela, che secondo me non sono altro che ulteriori estensioni delle detrazioni a casi non contemplati nell'articolo 16 del TUIR o in altre leggi.

Se ci fate caso infatti, i punti citati si riferiscono in buona parte a parti comuni, sulle quali non c'era molta chiarezza.
La signora secondo me ha dato una lettura un po' frettolosa alla circolare senza aver ben presente il colllegamento tra le varie leggi.

Sarei però curioso di sapere qual era il contenuto della e-mail inviata. Mi chiedo se non sia il caso di replicare alla risposta facendo presente che l'articolo 16bis del TUIR al punto f) fa riferimento esplicito all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
 

GioCasi

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Sarei però curioso di sapere qual era il contenuto della e-mail inviata.

ecco l'email che ho inviato:
Testo richiesta informazioni:
buon giorno, ho visto molti pareri discordanti sul web, quindi vi scrivo direttamente per avere la sicurezza che ad oggi l'acquisto di un allarme mi rende in linea con i requisiti per poter scaricare l'acquisto dei mobili per la casa in cui installero` l'allarme stesso...se si` posso acquistare un allarme in un negozio ed installarmelo da me o devo per forza avvalermi di un installatore che mi faccia fattura?..ultima domanda, nel caso possa fare da me, quali dichiarazioni / certificazioni sono necessarie?..ringrazio in anticipo, saluti
 

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