od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Definizione di ristrutturazione edilizia come da dpr 380/2001 articolo 3.

"d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica."

Definizione di manutenzione straordinaria:

"b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;"

Definizione di restauro e risanamento conservativo:

"c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,"
 

undertherain

Membro Attivo
Privato Cittadino
Io ho preso appartamento nuovo, rogitato fine Settembre.
Farò realizzare due muri in cartongesso, da pavimento a soffitto, che non creano nuovi locali.
Nonostante questo, ho sentito geometra ed il mio comune prevede comunque che venga fatta una SCIA asseverata (con conseguente modifica della pianta dell'appartamento).
Per capirci... vorrei fare questa pratica, che ripeto, obbligatoria nel mio comune, per "agganciarvi" la detrazione mobili, dato che, sinceramente, non mi fido ad utilizzare l'impianto di allarme, come motivazione.
Qualcuno mi può confermare che la mia idea è corretta e che una volta arrivato davanti al CAAF sarà tutto ok?
 
F

Fiosco

Ospite
Io devo acquistare mobili per un totale di 4500€. Qual'é il lavoro meno costoso che mi consentirebbe di ottenere il bonus? C'è qualcosa che posso fare con meno di 500€?
 
Ultima modifica di un moderatore:

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Qual'é il lavoro meno costoso che mi consentirebbe di ottenere il bonus? C'è qualcosa che posso fare con meno di 500€?


La legge consente di godere del bonus solo in caso di acquisti di arredi relativi al tipico intervento di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria (sulle singole unità immobiliari), restauro e risanamento conservativo, a cui si aggiungono i lavori di ricostruzione dell’immobile in seguito a calamità naturali. La semplice ritinteggiatura di una stanza o il cambio di una maniglia di una porta non rientra tra quelli agevolabili, in quanto manutenzione ordinaria. Se sostituisco un bidet vecchio con uno nuovo non posso detrarre alcunché; invece, se la sostituzione è avvenuta nell’ambito di una ristrutturazione, tale spesa è agevolata. In sostanza, se manca il vincolo della ristrutturazione edilizia, il bonus mobili non è fruibile.

PRESUPPOSTI PER GODERE DEL BONUS MOBILI

a) Il potenziale beneficiario deve essere un soggetto fiscalmente attivo per lo Stato (No dichiarazione dei redditi? No bonus mobili!);

b) I mobili devono essere nuovi (i mobili usati o di antiquariato non godono dell’agevolazione);

c) Possono essere detratte solo le spese dopo il 6 giugno (fino al 31 dicembre 2013);

d) Gli acquisti devono essere effettuati con bonifico “parlante” postale o bancario oppure carta di credito, bancomat (no contanti, no assegni o altri mezzi di pagamento).

e) Il bonus mobili è legato alla ristrutturazione edilizia, si è detto, ma attenzione a quanto riporta l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n°29/E/2013, al paragrafo 3.3:

A tal fine, occorre considerare che – per effetto del richiamo alla fruizione della detrazione di cui al comma 1 – i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in precedenza indicati, dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 83 del 2012 (cfr. paragrafo 2.1). Si ritiene, quindi, che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi in precedenza elencati, come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame, essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

Il principio di fondo della legge, secondo l’interpretazione delle Entrate, è molto semplice: quando si ristruttura un immobile, è possibile che sia necessario rinnovare anche gli arredi, gli elettrodomestici ecc. Pertanto, anche l’acquisto di tali beni gode di un bonus fiscale per chi l’ha sostenuto. Tale criterio guida impatta il tipo di detrazione con ricadute fiscali che vanno attentamente valutate. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che se io, ad esempio, cambio la caldaia di riscaldamento con un modello a condensazione (che è opera di manutenzione straordinaria), ma intendo beneficiare del 65%, previsto in alternativa al 50% edilizio, io poi perdo il bonus mobili (le due detrazioni non sono associabili).
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Il principio di fondo della legge, secondo l’interpretazione delle Entrate, è molto semplice: quando si ristruttura un immobile, è possibile che sia necessario rinnovare anche gli arredi, gli elettrodomestici ecc. Pertanto, anche l’acquisto di tali beni gode di un bonus fiscale per chi l’ha sostenuto. Tale criterio guida impatta il tipo di detrazione con ricadute fiscali che vanno attentamente valutate. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che se io, ad esempio, cambio la caldaia di riscaldamento con un modello a condensazione (che è opera di manutenzione straordinaria), ma intendo beneficiare del 65%, previsto in alternativa al 50% edilizio, io poi perdo il bonus mobili (le due detrazioni non sono associabili).
Sara' anche semplice ma come al solito le informazioni che escono dai loro uffici sono contrastanti :) Comunque il problema alla base e' questo un impianto d'allarme messo a servizio dell'appartamento puo' essere o non essere considerato ristrutturazione edilizia visto che da definizione:

"d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica."
rientra nell'inserimento di elemento o impianto?
A) Si
B) No
Quale accendi? :)
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Le leggi italiane sono fenomenali. Più no che si però
Questa e' l'interpretazione dell'ADE.Da notare su cosa e' basata questa interpretazione.

"Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia) è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto (6 giugno 2013) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione"

l'aggiunta da parte di chi ha scritto quel dl della parola ristrutturazione alla fine.

Prima fanno riferimento a tutto il comma 1 e poi aggiungono l'ambiguità di quella parola. Ma ci vuole tanto a dire a chi usufruisce della detrazione di cui al comma 1) lettere a b etc .... e questi li paghiamo pure profumatamente per complicarci la vita.
Senza poi parlare del fatto che a seconda di che ufficio dell'ADE senti ci sono risposte diverse:)
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Comunque il problema alla base e' questo un impianto d'allarme messo a servizio dell'appartamento puo' essere o non essere considerato ristrutturazione edilizia visto che da definizione:

"d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica."
rientra nell'inserimento di elemento o impianto?

A) Si
B) No

Quale accendi? :)


:) Se fossi seduta a "Il milionario" :soldi: accenderei:

A) Sì

anche se dovrei accendere:

C) Forse (opzione non prevista)

Allo stato attuale dell’arte, c’è una zona bianca (interventi agevolabili) e una zona nera (interventi non agevolabili), ma c’è anche una zona grigia su quei lavori, eseguiti sulle singole unità immobiliari, che l’art. 16-bis, comma 1, del TUIR agevola con il 50%, a prescindere dall’inquadramento edilizio, come, ad esempio, gli interventi per la prevenzione dei furti. Se ricadono nella manutenzione ordinaria, questi lavori potrebbero avere sì il 50% edilizio, in quanto espressamente agevolati dall’articolo sopra richiamato, ma non quello sui mobili.:disappunto:

L’elenco di lavori stilato dalle Entrate (si tratta pur sempre di una interpretazione) è probabilmente troppo restrittivo rispetto alla legge (si può presumere che non sia tassativo). In attesa di chiarimenti da parte dell’autorevole interprete (campa cavallo!), si consiglia, a questo punto, di verificare con un illuminato professionista del settore edilizio se l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria. Se l’illuminato pronuncia la parolina magica “manutenzione straordinaria”, si ha diritto al bonus mobili. Molte delle spese agevolate sono inquadrabili come straordinarie (sostituzione caldaia, installazione pannelli fotovoltaici ecc.). Lo stesso dicasi per tutti quei lavori agevolati dalla lettera f) e diretti a prevenire illeciti (come, appunto, gli impianti antifurto). Di più, oggi, non so dirti, od1n0. :)
 
Ultima modifica:

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
:) Se fossi seduta a "Il milionario" :soldi: accenderei:

A) Sì

anche se dovrei accendere:

C) Forse (opzione non prevista)

Allo stato attuale dell’arte, c’è una zona bianca (interventi agevolabili) e una zona nera (interventi non agevolabili), ma c’è anche una zona grigia su quei lavori, eseguiti sulle singole unità immobiliari, che l’art. 16-bis, comma 1, del TUIR agevola con il 50%, a prescindere dall’inquadramento edilizio, come gli interventi per la prevenzione dei furti. Se ricadono nella manutenzione ordinaria, questi lavori potrebbero avere sì il 50% edilizio, in quanto espressamente agevolati dall’articolo sopra richiamato, ma non quello sui mobili.

L’elenco di lavori stilato dalle Entrate (si tratta pur sempre di una interpretazione) è probabilmente troppo restrittivo rispetto alla legge e si potrebbe sostenere che non sia tassativo. In attesa di chiarimenti da parte dell’autorevole interprete (campa cavallo!), si consiglia, a questo punto, di verificare con un illuminato professionista del settore edilizio se l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria. Se l’illuminato pronuncia la parolina magica “manutenzione straordinaria”, si ha diritto al bonus mobili. Molte delle spese agevolate sono inquadrabili come straordinarie (sostituzione caldaia, installazione pannelli fotovoltaici ecc.). Lo stesso dicasi per tutti quei lavori agevolati dalla lettere f) e diretti a prevenire illeciti (come, appunto, gli impianti antifurto). Di più, oggi, non so dirti, od1n0. :)
Purtroppo non sei al milionario al massimo puoi vincere una detrazione per 10 anni :)
Non ho mai preteso che tu fossi chiaroveggente anche se con questi bisognerebbe esserlo :)
Era solo per avere la tua opinione a riguardo :)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto