sgaravagli

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Grazie per la ricerca.... la sua dichiarazione in atto che il venditore si è avvalso della mia prestazione a me non serve.... il preliminare si è concluso sui miei moduli firmati da tutti compreso me ho poi portato tutto anche a registrare.....
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
non per prima, proprio adesso: stavo per metterti il link di una sentenza (ma col senno di poi non avrebbe avuto senso)

aggiunto dopo il tuo post
come dici tu

ps. in effetti ricordo di aver letto che ci voleva una rinuncia scritta per il non avvalersi dell'operato del mediatore. Differentemente la provvigione è dovuta da entrambe le parti. Mo lo cerco.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
sul sito "laleggepertutti" c'era questo: Quando non pagare la provvigione all’agenzia immobiliare

Non accenna alla rinuncia scritta, parla di dissenso. In sto caso il dissenso non c'è: è anzi espresso per iscritto l'essersi avvalso dell'operato del mediatore. Allo stesso tempo però mi domando se (come da link che stavo postando prima) la dichiarazione in rogito di avvalersi del mediatore abbia/non abbia valore "legale".

:riflessione: mi sa che ti tocca andare in giudizio. Di certo sarebbe una sentenza utile per capire come comportarsi per simili eventualità (per quanto il presentarsi con la fattura da farsi pagare resti, a mio umile avviso, soluzione idonea se si precisa in atto che la prestazione dovrà essere eseguita entro un certo termine).
 

sgaravagli

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
sul sito "laleggepertutti" c'era questo: Quando non pagare la provvigione all’agenzia immobiliare

Non accenna alla rinuncia scritta, parla di dissenso. In sto caso il dissenso non c'è: è anzi espresso per iscritto l'essersi avvalso dell'operato del mediatore. Allo stesso tempo però mi domando se (come da link che stavo postando prima) la dichiarazione in rogito di avvalersi del mediatore abbia/non abbia valore "legale".

:riflessione: mi sa che ti tocca andare in giudizio. Di certo sarebbe una sentenza utile per capire come comportarsi per simili eventualità (per quanto il presentarsi con la fattura da farsi pagare resti, a mio umile avviso, soluzione idonea se si precisa in atto che la prestazione dovrà essere eseguita entro un certo termine).

in causa ci andrò senz'altro ...... la sentenza l'ho letta anche se non è più pubblicata infatti la mia risposta in un post precedente era a quella sentenza......

da quella sentenza sembra che non si possa portare in giudizio la dichiarazione come "prova" della mediazione..... ma da quel punto di vista io sono a posto ho il preliminare strafirmato da tutti.......

il nocciolo della lite è che il venditore deve provare che io avrei affermato di lavorare gratis....... ecco perché la mia domanda ad inizio 3d è stata se una prestazione professionale è da ritenersi a titolo oneroso, in mancanza di patto scritto col quale si rinuncia al compenso.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Vi dico quello che penso...

Il rogito notarile è un atto nel quale le parti sono l'acquirente ed il venditore.
L'agenzia immobiliare non è parte del contratto.
Ciò che riguarda l'agenzia immobiliare deriva da una dichiarazione (dell'acquirente e del venditore) ed in nessun modo può essere "veicolata" dall'agente.
Agente che, per volontà delle parti, potrebbe anche essere messo alla porta e neppure presenziare alla sottoscrizione del rogito.

Spesso si assiste a dichiarazioni mendaci.
Nel caso di @sgaravagli la dichiarazione, per intervento del notaio, attesta invece il vero sostenendo che: 1) l'agente è intervenuto. 2) al rogito l'agente non risulta essere stato pagato.

Il venditore farebbe bene a liquidare al più presto la mediazione: che l'opera di mediazione sia stata svolta lo afferma lui stesso in atto mentre che esista un patto per il quale l'agente immobiliare avrebbe dovuto lavorare a gratis dovrà essere dimostrato dal cliente.

In mancanza di patti scritti ben chiari, il giudice applicherà ciò che prevedono gli usi e costumi della camera di commercio...
 

n3m3six78

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Sembra ovvio che il rogito riguarda solo venditore ed acquirente .l'agente per scelta mia è rimasto fuori ed ho fatto allegare numero di fattura ed importo al rogito. Non credo che si possano avere dubbi su questo. Nel caso in oggetto, essendo il notaio un pubblico ufficiale , è stato scritto nient'altro che il vero. Poi si vedrà come andrà a finire , l'esito delle cause non è mai scontato .
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
la fattura non è garanzia di nulla nella sostanza non cambia niente

Una fattura non pagata ma registrata dal Notaio, vale, eccome se vale, per un'eventuale causa.
Sgaravagli, si ha diritto alla provvigione quando l'affare si conclude con il nostro intervento, tu hai portato il cliente a vedere l'immobile e nello stesso tempo hai predisposto un preliminare che é stato accettato dal venditore. Cosa temi?
Vedrai che appena il venditore riceve i soldini ti paga così evita le spese legali.
 
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Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Art. 1755 codice civile - Provvigione

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare (1) è concluso [1173] per effetto del suo intervento (2).
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti (3), in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233] (4).


(4) Dispone l'art. 6 della l. 3 febbraio 1989, n. 39: "1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. 2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 7 e tenendo conto degli usi locali."


Ratio Legis
La mediazione è naturalmente onerosa: il mediatore ha diritto ad un compenso, la provvigione. Essendo questo un elemento essenziale del contratto, il legislatore detta anche i requisiti per determinarla, al fine di evitare una possibile nullità (1418 c.c.) della stipula.
 
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