Re: [Topic Ufficiale] Direttiva Europea 2006/123/CE La cancellaz
La liberalizzazione del mercato e la promozione della concorrenza sono i due temi al centro di una serie di interventi promossi, a partire dal luglio 2006, dal ministro per lo Sviluppo Economico Pierluigi Bersani.
Questa azione si è concretizzata in diversi pacchetti normativi: il primo Decreto Bersani (decreto legge 4 luglio 2006, n.223) e relativa Legge di conversione (legge 4 agosto 2006, n.248), il secondo pacchetto Bersani (decreto legge 31 gennaio 2007, n.7) e il Testo coordinato del secondo pacchetto con la Legge di conversione (legge 2 aprile 2007, n.40).
Le nuove regole introdotte per l’esercizio di alcune attività economiche e professioni, comportano cambiamenti anche per le Camere di commercio, relativamente agli adempimenti necessari e alle relative competenze.
Ecco le principali novità per le imprese.
Apertura d’impresa: comunicazione unica per via telematica
L'ufficio del Registro Imprese diventa il punto di accesso integrato per la comunicazione unificata di avvio, modificazione e cessazione dell'impresa, anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
Ecco i nuovi step per l’apertura dell’impresa:
- presentazione da parte dell’impresa all'ufficio Registro Imprese, esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, della comunicazione unica per gli adempimenti necessari alla nascita dell'impresa (la comunicazione unica assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali previsti, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA);
- rilascio da parte del Registro Imprese della ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge. Il Registro Imprese dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
Con le stesse modalità dovranno essere comunicate eventuali variazioni e cessazioni d'impresa.
Soppressione delle Commissioni Ruolo agenti d’affari in mediazione e Ruolo agenti e rappresentanti di commercio
Sono state soppresse le Commissioni camerali per la tenuta del Ruolo di agenti d’affari in mediazione e per la tenuta del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e la rispettiva commissione ministeriale per l’esame dei ricorsi. Di conseguenza, i requisiti per l'iscrizione nei relativi ruoli saranno valutati dalla Camera di commercio.
L'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Chi intende svolgere l'attività di mediazione, anche in maniera discontinua o occasionale, deve iscriversi nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione, tenuto dalle Camere di commercio. Il Ruolo è articolato in quattro sezioni:
- sezione degli agenti immobiliari, in cui sono iscritti i mediatori immobiliari che svolgono attività per la conclusione di affari riguardanti immobili (terreni, fabbricati, ecc.) e aziende;
- sezione degli agenti merceologici, in cui sono iscritti i mediatori che svolgono attività per la conclusione di affari relativi a merci, derrate o bestiame;
- sezione degli agenti con mandato a titolo oneroso, in cui sono iscritti coloro che operano per conto o su incarico di una ditta nel settore immobiliare e delle aziende;
- sezione degli agenti in servizi vari, in cui sono iscritti coloro che svolgono attività per la conclusione di affari in campo finanziario e pubblicitario.
Sono obbligati all'iscrizione nel Ruolo degli Agenti di affari in mediazione non soltanto i titolari di impresa e gli amministratori di società, ma anche chi svolge attività di mediazione per conto di altri soggetti, in qualità di dipendenti e collaboratori di questi ultimi. Sono esclusi dall'iscrizione in tale Ruolo, in quanto soggetti ad altre normative: i mediatori marittimi; i mediatori assicurativi (brokers); i soggetti che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici; i mediatori creditizi o promotori finanziari.
I requisiti professionali (in presenza di possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado) sono accertati attraverso il superamento di un esame dinanzi ad un'apposita commissione costituita presso la Camera di commercio.
Questa la normativa recente!
E se vogliamo il Ruolo c’è ed è vigente. Ma chi lo tiene?
Vista la soppressione della commissione per la tenuta del Ruolo ci pensa la CCIAA a tenere il ruolo ma con quali criteri? Se non quelli di una mera valutazione dei requisiti chi cui parlavo prima …. O no?
Quindi quando si parla di soppressione del Ruolo (che noi non auspichiamo sia chiaro ma non ne drammatizziamo l’evento) non vuol dire che si puntiamo anche all’eliminazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione e l’accesso alla professione! Ci siamo capiti?
Vanno difesi i requisiti minimi di accesso e quelli per restare nel Ruolo più che il Ruolo , in sé e per sé, come … luogo delle iscrizioni!
Poi dai requisiti a caduta nascono le conseguenze legate all’applicazione e alla gestione dei rapporti aziendali interni ed esterni.
Qui ognuno conosce la sua situazione aziendale e rischia di disegnare la silhouette normativa … a sua immagine e somiglianza!