Bastimento ha inserito un commento che taglia la testa al toro.
Provo con il copia incolla.
"L'Agenzia delle Entrate ha predisposto norme attuative e relativi moduli di comunicazione dal 7/4/2011 e sono reperibili sul sito ADE.
In breve:
- è stato aggiornato il Mod. 69: adesso oltre agli estremi del locatore/ri e conduttore/ri, oltre agli identificativi catastali, (Fg, nr, sub) , ed il canone annuo pattuito, occorre aggiungere: categoria e rendita catastale (che prima non erano presenti sul vecchio mod 69) e la specificazione della scelta dell'opzione, eventualmente anche disgiunta se i locatori sono più di uno.
- esiste anche un modulo alternativo (SIRIA) pseudo-semplificato .... per la domanda di registrazione, che si deposita solo telematicamente e comporta una scelta comune da parte di tutti i locatori (modulo x 3 locatori max), con delega al "trasmettitore".
Entrambi i moduli prevedono l'onserimento degli identificativi catastali delle pertinenze conensse al contretto medesimo
In parallelo a quanto sopra, per esercitare fiscalmente l'opzione cedolare secca occorre inviare raccomandata all'inquilino in cui si comunica la scelta effettuata e relative conseguenze (rinuncia ad ogni tipo di aggiornamento del canone per il periodo di vigenza dell'opzione (n.b.: o di vigenza contrattuale ?, ma è un punto in dubbio)
Conseguentemente l'AdE non trattiene copia del contratto, esenta dai tributi di registrazione e non pretende i bolli: se un comproprietario mantiene il regime ordinario, pagherà la solita tassa di registro in proporzione alla sola sua quota di proprietà/reddito, sempre col minimo di 67€, e dovrà bollare il contratto.
Fisicamente sul contratto non cambierei nulla, fatta salva la postilla che il locatore/ri si riservano la facoltà di opzionare il nuovo regime, dando nel qual caso comunicazione. (Questo risolverebbe i dubbi se nel tempo convenisse ritornare alla vecchia maniera)
La legge è: D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 art. 3 (comma 4..)
Nota:
- sul provevdimento AdE non si fa cenno, almeno non l'ho notato, all'esenzione dall'obbligo di comunicazione cessione fabbricati (anche se tutti i dati necessari sono già presenti: mi rimane sempre il dubbio quando il conduttore viva con un convivente.....)
- il nuovo regime è esercitabile solo a "ciascun immobile ad uso abitativo locato per finalità abitative e relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione" e "può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di diritto reale di godimento..."
- c'è tempo fino al 6 giugno per "registrare" i contratti in scadenza dal 7/4, per dar modo di adeguare la dichiarazione dei redditi ed il versamento della cedolare inseieme all'acconto IRPEF.
Commento aggiuntivo:
con molti di questo forum si era discusso su legame tra contratto, destinazione d'uso, categ. catastale consona, relativa rendita. Adesso il mod. 69 , vecchia domanda per la registrazione del contratto, include anche la categoria e la rendità, perciò adesso è esplicita e contemporanea la correlazione tra uso e categoria (ricordate le comande se si possa locare un C1 o A10 come abitazione e domande simili?)
In compenso è in sostanza soppresso il modulo CDC per la comunicazion dei dati catastali: è assornbito dal 69.
Insolitamente precisa, (almeno a mio giudizio) la precisazione "ad uso abitativo locato per finalità abitative " che fa i paio con gli A3 locati come uffici, e la limitazione alle persone fisiche: mi domando perchè i titolari di società semplice non commerciale che girano i redditi da fabbricati abitativi col QH sulla propria dichiarazione redditi, debbano essere esclusi da questa opzione. Almeno così dalla circolare sembra doversi intendere.
Spero di esere stato sufficientemete chiaro e sintetico.
Ce lo fatta (sto imparando a capire il piccì).
Il tutto si trova alla discussione intitolata:
Normative sulla Cedolare secca
Buona lettura.