zanna640

Membro Junior
Privato Cittadino
Per esperienza diretta, il notaio registra le prove cartacee che gli producono gli eredi o chi per loro. Lui non ha responsabilità se c'era raggiro. La colpa decade al 100% su chi ha erditato. Ecco perchè si può impugnare un atto. Nel mio caso una volontaria del centro Tumori ha presentato dei brogliacci non firmati della de cujus che assisteva dove dava disposizioni per le sue proprietà.Sono stati registrati in favore della stessa con pure delle cancellature! In pratica si è intestata tutto!!!
 

zanna640

Membro Junior
Privato Cittadino
Hai ragione Bagudi. L'unica cosa che mi infastidisce è che certe associazioni di grande merito, vengono infangate da cialtroni. Spero siano rari!
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
La collazione è allo stesso tempo un obbligo ed un diritto per i legittimari.

L'atto di vendita è annullabile in quanto simulato per dichiarazione della parte cedente. L'onere della prova spetta all'istante che ha già la prova in mano. L'eventuale resistente (sorella) non ha la prova di trasferimento denaro. Anche nel 98 vi era un limite (mi pare 20 milioni) per il pagamento in contanti.
Non mi sembra che nel 98 ci fosse limite di venti milioni per il contante. Il notaio non avrebbe acconsentito ad una operazione in contrasto con le norme su l'uso dl contante.
Che il padre, adesso dichiarando che la vendita è stata simulata, avrebbe le stesse difficoltà a dimostrare che ciò è vero. La simulazione va provata.
So di una causa simile pendente da oltre 20 anni.
La responsabilità del notaio è di 3 anni : prescritta.

Anche le annullabilità prescritte.
Dopo 15 anni, ci si ricorda di similuzioni.
Il padre ha venduto : l'atto è atto. Con notaio e tutti i crismi.
Negli anni cambiano le simpatie verso i figli e si vuole togliere ad uno e dare all'altro.
Nel 1998 la preferita era la figlia, oggi è il figlio.

Il padre non doveva nessuna operazione partigiana. Adesso è tardi.
 

Cucci49

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Professionista
Non mi sembra che nel 98 ci fosse limite di venti milioni per il contante. Il notaio non avrebbe acconsentito ad una operazione in contrasto con le norme su l'uso dl contante.
Che il padre, adesso dichiarando che la vendita è stata simulata, avrebbe le stesse difficoltà a dimostrare che ciò è vero. La simulazione va provata.
So di una causa simile pendente da oltre 20 anni.
La responsabilità del notaio è di 3 anni : prescritta.

Il notaio era allora del tutto estraneo alle transazioni di denaro. Non solo è prescritta la responsabilità del Notaio ma neppure c'era: ha raccolto le volontà delle parti e trasferito un titolo. Stop.
Nel '98 il limite era di 20 milioni e questo vuol dire che il rapporto sottostante non è dimostrabile se non vi sono assegni. La simulazione è provata per esplicita dichiarazione del donante. Spetterà alla ricevente dimostrare che in realtà aveva fatto il pagamento e con quali mezzi. Certo che le cose in campo giudiziario sono lunghe, questo non toglie che l'atto è annullabile in quanto simulato, salvo prova contraria.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Il notaio era allora del tutto estraneo alle transazioni di denaro. Non solo è prescritta la responsabilità del Notaio ma neppure c'era: ha raccolto le volontà delle parti e trasferito un titolo. Stop.
Nel '98 il limite era di 20 milioni e questo vuol dire che il rapporto sottostante non è dimostrabile se non vi sono assegni. La simulazione è provata per esplicita dichiarazione del donante. Spetterà alla ricevente dimostrare che in realtà aveva fatto il pagamento e con quali mezzi. Certo che le cose in campo giudiziario sono lunghe, questo non toglie che l'atto è annullabile in quanto simulato, salvo prova contraria.
Sono molto spesso d'accordo con te, ma questa volta no, e spero non ti offenda.

1) Non credo sia stata una transazione sotto i 20 milioni.
Nel 1998, solo le cantine costavano meno di 20 milioni.
Quindi o non c'era un reale limite di 20000 milioni o il notaio sarebbe complice.
E qui non mi sembra di avere torto. Il fatto che sia prescritta non vuol dire che non c'era.
I notai troppo spesso dicono che loro raccolgono le volontà delle parti e trasferiscono il titolo.
La volontà raccolta e steminiata dela notaio è stata una : vendita reale.
Se il notaio avesse avuto dubbi doveva interrompere l'atto.
Ha rogitato e trascritto.
2) Che la vendita sia stata una simulazione lo deve provare il denunciante/donante.
E' chiarissimo in questo discussione, che il padre ha cambiato preferenze di figli.
Nel 1998 stravedeva per una figlia e le ha donato l'immobile.
La mancanza in un estratto conto di versamento di assegni, non vuol dire che cli assegni non ci siano stati : versati su un altro conto, su libretti a portatore o no ( all'epoca la situazion era diversa ), girati a terzi ad estinzioni di eventuali debiti del padre ). Donati ad altri figli . andiamo a vedere i conti correnti degli altri figli, o dell'eventuale amante. Giocati al casinò di Montecarlo o San Remo ?

Ora, per ragioni non note (screzi sopravvenuti, demenza senile, etc.) sono cambiate, come ho già detto, le preferenze. Fino al punto di autodenunciarsi, da morto, di una simulazione.
A mio parere, ci sono pochissime possibilità di successo.
L'istante ( e da morto ) non ha alcuna prova. Quanti conti correnti avevav all'epoca?
Quanti libretti di risparmio ? e tanti altri discorsi già fatti.
Un notaio deve, dico, deve vigilare sulle simulazioni.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Per correttezza non toglierei mai un "mi piace" dato, però confesso: di Cucci al post 37 avevo letto solo il primo paragrafo.:confuso:
Totalmente d'accordo con H&F, per tutto quanto detto al post 38.
All'epoca i notai scrivevano regolarmente che le parti si davano reciproca quietanza di aver ricevuto preventivamente il saldo in contanti e in altra sede. Tutti, sempre.
E quindi...c'è poco da cercare di correre appresso alle tracciabilità che non c'erano!!!
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Per correttezza non toglierei mai un "mi piace" dato, però confesso: di Cucci al post 37 avevo letto solo il primo paragrafo.:confuso:
Totalmente d'accordo con H&F, per tutto quanto detto al post 38.
All'epoca i notai scrivevano regolarmente che le parti si davano reciproca quietanza di aver ricevuto preventivamente il saldo in contanti e in altra sede. Tutti, sempre.
E quindi...c'è poco da cercare di correre appresso alle tracciabilità che non c'erano!!!
Il contanti era usatissimo.
Il figlio dice che ha controllato gli estratti conto del padre (del 1998).
Ma potrebbe essere solo di un conto corrente. Io che sono un poveraccio, non ne ho mai avuto meno di due (uno x lavoro ed uno personale), poi per i risparmi (sempre meno) un libretto postale. E se il padre avesse aperto un deposito titoli con la somma :BTP, CCT, BTO e........ sempre ipotesi.
Un tempo molti titoli potevano essere al portatore.
Poi la questione di lasciarlo scritto nel testamento ? perchè non denuncia ora la simulazione ?
Mi sa che questo padre vuole seminare zizzania anche dall'aldilà. Pacem in Terris.

Faccio una riflessione postuma : ma la simulazione ( vera o finta che sia ) ha una prescrizione ? cioè quasi 20 anni dopo, ed a correo morto, è proponibile una causa di questo genere ?
Spero nel tuo aiuto, studiominucci.
 

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