Rispondendo dettagliatamente ad un quesito del nostro Collegio Regionale Fiaip E.R., a mia firma. il Ministero della Sviluppo Economico ha chiarito definitivamente che i Procacciatori d'Affari sono incompatibili con la attivita' di mediazione immobiliare.
Dopo una disquisizione sulle differenze tra le figure di:
- Agente - Rappresentante di Commercio
- Procacciatore d'Affari
- Mediatore/Agente Immobiliare
Il parere del Ministero, nella parte finale, oosi' recita:
............... ".la scrivente amministrazine ritiene censurabili tutti quei casi in cui i procacciatori d'affari esercitano in maniera abusiva l'attivita' di mediazione riservata agli iscritti al Ruolo Agenti d'Affari in Mediazione.
Si rappresenta infine che la Corte Supremaa di Cassazione ha stabilito che la figura del mediatore e quella del procaccatore d'affari si distinguono per la posizione di imparzialita' del mediarore rispetto al procacciatore .
La Corte ha stabilito inoltre che il procacciatore d'affari NON E' SOGGETTO all'applicazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39 art 6. "
Daremo diffusione del parere del Minsitero affinche' le CCIAA provvedano a segnalare alle Autorita' Giudiziarie le attvita' dei Procacciartori d'Affari nel campo immobiliare iscritti o meno nel Registro delle Imprese .
Rappresento quindi che una agenzia immobiliare NON puo' delegare la propria attivita' ad un collaboratore con P.IVA e iscritto alla CCIAA come Procaccaciatore d'Affari.
Sistema molto in uso nelle reti in franchising !
Dopo una disquisizione sulle differenze tra le figure di:
- Agente - Rappresentante di Commercio
- Procacciatore d'Affari
- Mediatore/Agente Immobiliare
Il parere del Ministero, nella parte finale, oosi' recita:
............... ".la scrivente amministrazine ritiene censurabili tutti quei casi in cui i procacciatori d'affari esercitano in maniera abusiva l'attivita' di mediazione riservata agli iscritti al Ruolo Agenti d'Affari in Mediazione.
Si rappresenta infine che la Corte Supremaa di Cassazione ha stabilito che la figura del mediatore e quella del procaccatore d'affari si distinguono per la posizione di imparzialita' del mediarore rispetto al procacciatore .
La Corte ha stabilito inoltre che il procacciatore d'affari NON E' SOGGETTO all'applicazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39 art 6. "
Daremo diffusione del parere del Minsitero affinche' le CCIAA provvedano a segnalare alle Autorita' Giudiziarie le attvita' dei Procacciartori d'Affari nel campo immobiliare iscritti o meno nel Registro delle Imprese .
Rappresento quindi che una agenzia immobiliare NON puo' delegare la propria attivita' ad un collaboratore con P.IVA e iscritto alla CCIAA come Procaccaciatore d'Affari.
Sistema molto in uso nelle reti in franchising !