bene...girero' la tua mail a quei centinaia di notai ( ovviamente non laureati alla tua facolta' ) compreso ai 3 con cui collaboro da 25 anni che hanno cmq. rogitato in quei di' alle stesse condizioni della nostra amica ( che non l'ha invece fatto ),dicendo che il loro atto e' "nullo".
in merito alla "validita' " della legge retroattiva...
Dopodiche vi sono 2 correnti di pensiero...con una maggioranza di letteratura legislativa che ritiene corretto come sopra...e una altra che considera la retroattiva possibile solo in casi specifici.
E poi c'e' il pensiero di SOTER... che dopo averci illuminato ( noi duri di comprendonio ) con disegni e letteratura ci ha finalmente aperto gli occhi.
Grazie
in merito alla "validita' " della legge retroattiva...
.L’articolo 11 disp. prel. c.c.[2] invece esprime un altro principio molto importante, secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire, non potendo avere un effetto retroattivo. La formulazione della norma è molto chiara e dal contrasto fra la forma positiva (la legge non dispone che per l’avvenire) e quella negativa (non ha effetto retroattivo) si coglie maggiormente il concetto che il legislatore del 1942 ha voluto esprimere: l’irretroattività delle norme giuridiche. Le conseguenze di questa decisione sono fondamentali sia sul piano della certezza del diritto, sia su quello della tutela del cittadino, in quanto le nuove norme potranno essere applicate solo a fattispecie concrete verificatesi dopo l’entrata in vigore della norma stessa.
In sostanza, afferma questa parte della dottrina, non è possibile che una norma nuova vada indietro nel tempo e faccia nascere effetti giuridici per un periodo ormai già trascorso. La norma tributaria retroattiva dispone solo per il futuro e la caratteristica della retroattività e giustificata dal semplice fatto che la norma assume a presupposto dell’ imposta fatti accaduti nel passato.
[1] Art. 10 disp. prel. c.c. : “Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”
[2] Art. 11 disp. prel. c.c. : “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”
Una disposizione molto simile la troviamo nell’articolo 73, comma terzo, della Costituzione, dove si ribadisce che le norme sono pubblicate dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione, salvo che la stessa legge non stabilisca diversamente. Nonostante si tratti di una norma costituzionale, la presenza di questo specifico rinvio permette al legislatore ordinario di stabilire un termine iniziale diverso; quindi non cambia nulla rispetto a quanto detto circa l’articolo 10 delle disp. prel. cod.civ.
Dopodiche vi sono 2 correnti di pensiero...con una maggioranza di letteratura legislativa che ritiene corretto come sopra...e una altra che considera la retroattiva possibile solo in casi specifici.
E poi c'e' il pensiero di SOTER... che dopo averci illuminato ( noi duri di comprendonio ) con disegni e letteratura ci ha finalmente aperto gli occhi.
Grazie