andrea boschini

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Agente Immobiliare
bene:applauso::applauso::applauso:...girero' la tua mail a quei centinaia di notai ( ovviamente non laureati alla tua facolta' ) compreso ai 3 con cui collaboro da 25 anni che hanno cmq. rogitato in quei di' alle stesse condizioni della nostra amica ( che non l'ha invece fatto ),dicendo che il loro atto e' "nullo".

in merito alla "validita' " della legge retroattiva...
L’articolo 11 disp. prel. c.c.[2] invece esprime un altro principio molto importante, secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire, non potendo avere un effetto retroattivo. La formulazione della norma è molto chiara e dal contrasto fra la forma positiva (la legge non dispone che per l’avvenire) e quella negativa (non ha effetto retroattivo) si coglie maggiormente il concetto che il legislatore del 1942 ha voluto esprimere: l’irretroattività delle norme giuridiche. Le conseguenze di questa decisione sono fondamentali sia sul piano della certezza del diritto, sia su quello della tutela del cittadino, in quanto le nuove norme potranno essere applicate solo a fattispecie concrete verificatesi dopo l’entrata in vigore della norma stessa.
.

In sostanza, afferma questa parte della dottrina, non è possibile che una norma nuova vada indietro nel tempo e faccia nascere effetti giuridici per un periodo ormai già trascorso. La norma tributaria retroattiva dispone solo per il futuro e la caratteristica della retroattività e giustificata dal semplice fatto che la norma assume a presupposto dell’ imposta fatti accaduti nel passato.
[1] Art. 10 disp. prel. c.c. : “Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”
[2] Art. 11 disp. prel. c.c. : “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”
Una disposizione molto simile la troviamo nell’articolo 73, comma terzo, della Costituzione, dove si ribadisce che le norme sono pubblicate dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione, salvo che la stessa legge non stabilisca diversamente. Nonostante si tratti di una norma costituzionale, la presenza di questo specifico rinvio permette al legislatore ordinario di stabilire un termine iniziale diverso; quindi non cambia nulla rispetto a quanto detto circa l’articolo 10 delle disp. prel. cod.civ.

Dopodiche vi sono 2 correnti di pensiero...con una maggioranza di letteratura legislativa che ritiene corretto come sopra...e una altra che considera la retroattiva possibile solo in casi specifici.

E poi c'e' il pensiero di SOTER...:shock: che dopo averci illuminato ( noi duri di comprendonio ) con disegni e letteratura ci ha finalmente aperto gli occhi.
Grazie
 

Antonello

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Agente Immobiliare
Per Soter
Ed un consiglio: meglio astenersi dal commentare questioni giuridiche se non si ha nemmeno una laurea in giurisprudenza...(come minimo....)
Forse intendevi dire: meglio astenersi dal commentare questioni giuridiche se, anche avendo una laurea in giurisprudenza, nulla si capisce della materia.............(come minimo....)
 

Sarah333

Nuovo Iscritto
Professionista
Veramente è come dice Soter...La irretroattività della legge, cioè la sua non applicabilità a fatti precedenti la sua entrata in vigore..
Nell nostro ordinamento soltanto la norma penale non può essere retroattiva, pertanto nessuno può essere puntito per un fatto che, nel momento storico in cui fu commesso, non costituiva reato. Ogni altra norma può essere retroattiva solo nel caso in cui il legislatore formuli, in maniera non equivoca, tale qualificazione.

Per quel che riguarda le cc.dd. leggi interpretative, emanate per chiarire il significato di una norma antecedente, la retroattività ha efficacia proprio perché è motivazione stessa di legislazione. E' importante chiarire che la retroattività si applica anche a controversie che, al momento dell'emanazione siano pendenti, mentre per le sentenze già passate in giudicato non vi sono effetti...

Non andate a cercare quì e lì tesi dottrinarie se poi non sapete che significano... bisogna conoscere il diritto in una certa maniera e poi discuterne... Giustamente chi si è calato anni e anni di giurisprudenza qualcosa in più pensate ne sappia no? Magari Soter si è espresso da"saputello" inveendo contro gli Agenti Immobiliari ok, ma anche voi non pensate di sapere tutto..penso che il notaio potrà confermarvi tutto quello che ha detto e che vi confermo anch io...
 

Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
ciao a tutti. sono incappato in uno spiacevolissimo inghippo: questa mattina avrei dovuto stipulare l'acquisto della mia casa; venditore, agenzia immobiliare e banca tutti pronti, ma......ieri sera squilla il telefono: era la segretaria del notaio che mi avvertiva che la stipula non si poteva effettuare. motivo: le norme inerenti gli atti notarili stanno cambiando in funzione della nuova finanziaria e siccome non sanno quando quest'ultima entrerà in vigore, non vogliono correre il rischio di fare una stipula con norme che potrebbero risultare non corrette (relative cioè alla vecchia finanziaria) ed inefficiare la stipula stessa, rendendola non valida. ora, a parte il disagio derivante dal fatto che avevo prenotato la ditta dei traslochi e la ditta per imbiancare, sono con le mani legate perchè mi hanno detto di aspettare quando si saprà qualcosa riguardo la stessa finanziaria.Vi chiedo lumi riguardo i motivi per cui il notaio mi ha risposto così e soprattutto se è vero tutto ciò. grazie infinite

Cosi' spiegato, a mio parere, fermo restando che la retroattività c'è nel Diritto, la risposta era scontata.............tant'è che nessun Notaio m'ha telefonato e/o rimandato atti.............

Poi se da questa spiegazione se ne trae altre e piu' approfondite ipotesi di verità, allora ok.....ma fermo restando che è vero che non si sapesse che la norma sarebbe stata introdotta il 1 luglio, ma nemmeno è pensabile che si blocchino i rogiti italiani per questo motivo......a me pare che si trattava di logica piu' che di Diritto.......

....poi posso sbagliarmi.
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Veramente è come dice Soter...La irretroattività della legge, cioè la sua non applicabilità a fatti precedenti la sua entrata in vigore..
Nell nostro ordinamento soltanto la norma penale non può essere retroattiva, pertanto nessuno può essere puntito per un fatto che, nel momento storico in cui fu commesso, non costituiva reato. Ogni altra norma può essere retroattiva solo nel caso in cui il legislatore formuli, in maniera non equivoca, tale qualificazione.

Per quel che riguarda le cc.dd. leggi interpretative, emanate per chiarire il significato di una norma antecedente, la retroattività ha efficacia proprio perché è motivazione stessa di legislazione. E' importante chiarire che la retroattività si applica anche a controversie che, al momento dell'emanazione siano pendenti, mentre per le sentenze già passate in giudicato non vi sono effetti...

Non andate a cercare quì e lì tesi dottrinarie se poi non sapete che significano... bisogna conoscere il diritto in una certa maniera e poi discuterne... Giustamente chi si è calato anni e anni di giurisprudenza qualcosa in più pensate ne sappia no? Magari Soter si è espresso da"saputello" inveendo contro gli Agenti Immobiliari ok, ma anche voi non pensate di sapere tutto..penso che il notaio potrà confermarvi tutto quello che ha detto e che vi confermo anch io...

quindi tutti i Notai che hanno continuato a rogitare ne sanno di meno:confuso: di Soter e Sarah333...:shock:
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
penso che il notaio potrà confermarvi tutto quello che ha detto e che vi confermo anch io...
Il fatto preoccupante, sia chiaro per te Sarah333 e Sotter, è che i notai da me interpellati non solo non hanno confermato ma, benevolmente, ci hanno riso sopra.
Giustamente chi si è calato anni e anni di giurisprudenza qualcosa in più pensate ne sappia no?
A Napoleone, che ricercava un capace e valido vice, gli sollecitarono un giovane proveniente da una famiglia di dotti in legge e con studi in una celebre accademia di guerra.
Quale ulteriore titolo, gli rammentarono che quel giovane lo aveva accompagnato in tantissime battaglie e quindi era da reputare, dopo tanti anni di esperienza, un ottimo vice.
Al che Napoleone: "e che dire, allora, del mio somaro che in tanti anni mi ha trasportato in tutte le battaglie?".
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
MOrale: o il notaio che non ha fatto l'atto è troppo scrupoloso o gli altri notai sono stati superficiali, questo a dimostrazione che in ITalia "fatta la legge" non ci si capisce ..............nulla.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
A Napoleone, che ricercava un capace e valido vice, gli sollecitarono un giovane proveniente da una famiglia di dotti in legge e con studi in una celebre accademia di guerra.
Quale ulteriore titolo, gli rammentarono che quel giovane lo aveva accompagnato in tantissime battaglie e quindi era da reputare, dopo tanti anni di esperienza, un ottimo vice.
Al che Napoleone: "e che dire, allora, del mio somaro che in tanti anni mi ha trasportato in tutte le battaglie?".


:risata::risata::risata::risata:
 

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