fpcami

Membro Attivo
Privato Cittadino
se la prima agenzia non può far vedere la casa può darsi che il suo mandato sia già scaduto, sta tentando di sfruttare il periodo di transizione post mandato (magari previsot dall'accordocon proprietario) e di nn perdere l'affare. ma non si può andare alla prima agenzia (o a una altra), dichiarare di essere a conoscenza dell'esistenza di incarichi a più agenzie, chiedere di visionare il mandato di vendita, e avere per iscritto eventuali accordi con altre agenzie? (pure il proprietario sembra avere idee poco chiare...o non ha fiducia nelle agenzie o è deciso a spuntare un prezzo alto)
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Ciao tytty, nella mia reale esperienza, ho venduto casa tramite due agenzie ho consultato notai ed avv.ti e l'agente stesso mi ha detto che la provvigione che spetta a lui verrà suddivisa con l'altro agente immobiliare ho le sue mail a comprova, anche se poi alla fine non l'ha fatto....(disonesto lui) nel rogito è stato inserito tutto per filo e per segno così da non avere problemi in futuro.

Questo è proprio il caso da me descritto, se c'è nesso causale non conta un fico secco chi hai messo ne rogito, anzi, potrebbe venirti addebitata la mancanza di correttezza della dichiarazione sostitutiva in caso la seconda agenzia abbia soddisfazione. Se il primo agente ha riscosso, anche promettendo di dividere, al secondo agente non riguarda, questi chiederà il dovuto al cliente, non all'agente, non ci sono rapporti di solidarietà nel diritto e il debitore nei confronti dell'agente rimane il cliente. Troppa faciloneria.
 

rominabis

Membro Attivo
Privato Cittadino
sicura??
molto rischioso...

senti io l'ho fatto con avv.ti e notaio e poi ho parlato a voce con tutte e due le agenzie ho le mail ... più chiaro e limpido di così.... essere trasparenti conviene.

Aggiunto dopo 11 minuti...

Questo è proprio il caso da me descritto, se c'è nesso causale non conta un fico secco chi hai messo ne rogito, anzi, potrebbe venirti addebitata la mancanza di correttezza della dichiarazione sostitutiva in caso la seconda agenzia abbia soddisfazione. Se il primo agente ha riscosso, anche promettendo di dividere, al secondo agente non riguarda, questi chiederà il dovuto al cliente, non all'agente, non ci sono rapporti di solidarietà nel diritto e il debitore nei confronti dell'agente rimane il cliente. Troppa faciloneria.


Faciloneria vai a dirlo a qualche altra persona.... non ho speso tanto per poi dirmi da gente che non sa ...faciloneria... il rogito è redatto con le prescritte formalità, da un notaio che fa prova legale dei fatti ed atti giuridici.
>questi chiederà il dovuto al cliente, non all'agente, non ci sono rapporti di solidarietà.
Ma vaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ma che scrivi.....anche diego antonello dice che:vale il codice civile, che stabilisce che in caso di pluralità di mediatori la provvigione va ripartita tra loro per quota.
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
:risata::risata::risata:
..che poi, come già detto, l'agenzia rimasta a bocca asciutta paventi rivalse, avvocati, scomuniche :)mrgreen:) o quello che le passa per la testa, è un altro discorso...ognuno è libero di reagire come ritiene opportuno.........ma alla fine resta la legge!
ho visto provvigioni dovute in quanto accettate e sottocritte dalle parti, ridotte poi dal giudice anche a cifre inferiori agli usi di piazza.......figuriamoci un'agenzia che chiede all'acquirente (che ha pagato un'altra agenzia) di pagare una seconda provvigione.....:risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata:
che poi..............non è comunque detto che all'agenzia convenga rompere le scatole.......supponiamo il caso:
vedo una casa con agenzia, faccio un'offerta che mi viene rifiutata.......vado da un'altra agenzia che vende la stessa casa, faccio un'offerta che in questo caso viene accettata ma ad una cifra inferiore............
MAGARI la prima agenzia mi rompesse le scatole........le chiedo pure i danni!
ragazzi....mettetevi in testa che sono passati i tempi dei sensali....che basta dire "quella casa lì è in vendita" e poi aspettare.............il diritto è tutto da dimostrare
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
resta comunque vero che meno casino si fa meglio è..;)

Il tipo non merita ulteriore attenzione da parte mia ;)

Aggiunto dopo 2 minuti...

resta comunque vero che meno casino si fa meglio è..;)

Delle due l'una: o sostieni che non ci sono problemi (e quindi questo tuo consiglio non ha senso) o invece sostieni che ci sono e allora fai male a farla facile come il nostro.

Tornando a bomba sui faciloni che parlano e dovrebbero prima documentarsi, la pluralità di mediatori non è un principio assoluto, ma si verifica con certe modalità e in alcune situazioni, ben descritte. Ma la pluralità di mediatori deve esser palese e è interesse del debitore (il cliente) far si che questa sia palese, palesata e che tutti gli attori siano a conoscenza e concordi. Lo scrivere nel rogito che ho pagato il mediatore x non inficia di una virgola i diritti di un eventuale mediatore y che chiedesse, con ragione, il dovuto. Nel caso migliore, se l'agente ha diritto e può provare il nesso, il giudice potrebbe richiamare al pluralità e riconoscergli solo una quota del monte provvigionale, ma tale quota non verrebbe richiesto all'agente che ha già riscosso, ma al cliente, che dovrebbe poi preoccuparsi di riuscire a farselo restituire dall'agente che ha pagato. ;)

Questo solo come esempio.

Aggiunto dopo 5 minuti...

A rafforzo di quanto io dico, per l'uso facilone che ne volete fare:

E' opportuno rilevare che l'ipotesi prevista dalla norma di cui sopra ricorre non soltanto quando più mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ma anche quando abbiano agito successivamente ed in modo autonomo, purché l'uno si sia giovato dell'apporto utile dell'altro, limitandosi, da parte sua, ad integrarlo ai fini del raggiungimento dell'accordo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare.
Il diritto dei diversi mediatori ad una quota della provvigione.
In base all'art.1758, qualora l'affare sia stato concluso per effetto dell'intervento di più mediatori, secondo le modalità sopra delineate, a ciascuno di essi spetta una quota della provvigione. Pertanto, la parte che si è avvalsa dell'attività dei mediatori può considerarsi liberata dall'obbligo del pagamento della provvigione solo quando abbia corrisposto, a ciascun intermediario, la quota spettantegli: il credito dei vari mediatori, infatti, non è solidale.
Di conseguenza, se la parte corrisponde l'intera provvigione ad uno soltanto dei mediatori, non è liberata verso gli altri e non può agire per la ripetizione dell'indebito pagamento verso colui che l'ha percepita; quest'ultimo, del resto, non è responsabile in solido con la parte che l'ha pagato verso gli altri mediatori. Inoltre, la rinuncia di alcuni mediatori al compenso non autorizza gli altri a pretendere una somma superiore a quella corrispondente alla loro quota. Al contrario, qualora uno dei mediatori risulti non iscritto nell'apposito ruolo della legge n.39/1989 (e, quindi, non possa ottenere alcun compenso), gli altri colleghi potranno percepire la maggior quota che avrebbero potuto pretendere senza la partecipazione del mediatore abusivo. In ogni caso, la parte non è obbligata a pagare una quota della provvigione al mediatore che, pur avendo contribuito alla conclusione dell'affare, abbia agito nell'ombra sulla base di un accordo con l'unico mediatore con il quale il cliente ha trattato: in questa ipotesi il mediatore occulto, per ottenere la sua quota, potrà rivalersi soltanto verso l'altro collega che, per essere stato l'unico ad entrare in relazione con la parte, ha percepito l'intero compenso.
Per quanto riguarda, infine, la misura di ciascun compenso, nel silenzio dell'art.1758, secondo la giurisprudenza, sembra doversi escludere il criterio della parità delle quote, dovendo tale misura essere rapportata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.

Fonte: Giuseppe Bordolli, Mediazione immobiliare: diritto alla provvigione e pluralità di mediatori
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Delle due l'una: o sostieni che non ci sono problemi (e quindi questo tuo consiglio non ha senso) o invece sostieni che ci sono e allora fai male a farla facile come il nostro.
sostengo entrambe le idee e le confermo!
a titolo di esempio: se tu sei un cattivo pagatore e io ti do dei soldi, ho le mie tutele legali, quindi lo potrei fare....ma IL BUON SENSO fa si che io non ti impresti manco i soldi per un caffè!
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
tanto per rinfrescare la memoria......
Art. 1754 Mediatore

E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Art. 1755 Provvigione

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto