Leggi sopra che è meglio... stai mettendo carne al fuoco che non c'entra nulla.
Anzi lo riporto sotto, visti i post inutili che abbiamo messo:
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Il diritto dei diversi mediatori ad una quota della provvigione.
In base all'art.1758, qualora l'affare sia stato concluso per effetto dell'intervento di più mediatori, secondo le modalità sopra delineate, a ciascuno di essi spetta una quota della provvigione. Pertanto, la parte che si è avvalsa dell'attività dei mediatori può considerarsi liberata dall'obbligo del pagamento della provvigione solo quando abbia corrisposto, a ciascun intermediario, la quota spettantegli: il credito dei vari mediatori, infatti, non è solidale.
Di conseguenza, se la parte corrisponde l'intera provvigione ad uno soltanto dei mediatori, non è liberata verso gli altri e non può agire per la ripetizione dell'indebito pagamento verso colui che l'ha percepita; quest'ultimo, del resto, non è responsabile in solido con la parte che l'ha pagato verso gli altri mediatori. Inoltre, la rinuncia di alcuni mediatori al compenso non autorizza gli altri a pretendere una somma superiore a quella corrispondente alla loro quota. Al contrario, qualora uno dei mediatori risulti non iscritto nell'apposito ruolo della legge n.39/1989 (e, quindi, non possa ottenere alcun compenso), gli altri colleghi potranno percepire la maggior quota che avrebbero potuto pretendere senza la partecipazione del mediatore abusivo. In ogni caso, la parte non è obbligata a pagare una quota della provvigione al mediatore che, pur avendo contribuito alla conclusione dell'affare, abbia agito nell'ombra sulla base di un accordo con l'unico mediatore con il quale il cliente ha trattato: in questa ipotesi il mediatore occulto, per ottenere la sua quota, potrà rivalersi soltanto verso l'altro collega che, per essere stato l'unico ad entrare in relazione con la parte, ha percepito l'intero compenso.
Per quanto riguarda, infine, la misura di ciascun compenso, nel silenzio dell'art.1758, secondo la giurisprudenza, sembra doversi escludere il criterio della parità delle quote, dovendo tale misura essere rapportata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.