Fenix66

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Vedi :
Cassazione, 21/6/00 n. 8443
Il diritto alla divisione tra più mediatori sorge, a norma dell’art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.
Vai a definire l'oggettivo e il soggettivo...... in ogni situazione ....
 

Fenix66

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tribunale di Reggio Emilia,sentenza n. 1428/10 - (6732)

Immobili,mediazione, diritto al compenso, due agenzie immobiliari, provvigioni

"Per aversi diritto alla provvigione non basta che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 c.c., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore, il quale, cioè, deve avere messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare (tra le altre, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15880 del 06107/2010; Cass Sez, 3, Sentenza n. 23842 del 18/09/2008)."
Questa sentenza ad esempio è più chiarificatrice ancora....Qui si specifica che debba esserci una conclusione dell'affare tramite quell'agenzia
 

Fenix66

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Giusto per precisione :
Il diritto al compenso non sussiste, per contro, quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Qualora detta assoluta autonomia della seconda attività di mediazione non sussista e l'affare sia concluso per l'intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in. base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione (Cass. Sez. III, Sentenza n. 5952 del 18/03/2005).
 

Fenix66

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Non dice esattamente questo...............



anche questo "assioma" la giursprudenza, piano piano, sta demolendo......

infatti


X Fenix66 quando citi sarebbe meglio indicare, oltre la fonte, anche i riferimenti......

Smoker
Giusto per precisione :
Il diritto al compenso non sussiste, per contro, quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Qualora detta assoluta autonomia della seconda attività di mediazione non sussista e l'affare sia concluso per l'intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in. base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione (Cass. Sez. III, Sentenza n. 5952 del 18/03/2005).
 

Antonello

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Leggete anche questo:
Spetta la provvigione per solo il ritrovamento
e l’indicazione di uno dei contraenti
La terza sezione civile della Cassazione ha ribadito che se il primo con tatto tra le parti è avvenuto per effetto dell'intervento dell'agenzia immobiliare sorge il diritto alla provvigione. Con la sentenza n. 9884/08, depositata il 15 aprile 2008, gli ermellini hanno riaffermato un consolidato principio giurisprudenziale che, purtroppo, troppo spesso viene dimenticato dai Giudici del merito.
L'antefatto: il titolare di una agenzia reclamava il diritto a percepire la provvigione sostenendo che la vendita di un immobile era avvenuta per effetto del suo intervento, ovvero, avendone ricevuto incarico, per avere svolto l'attività di ricerca di una persona interessata all'acquisto, alla quale aveva, altresì, fatto visitare l'immobile. Il venditore riteneva di non dover pagare alcuna provvigione all'agente immobiliare sostenendo che l'affare non si era concluso per effetto dell'intervento del mediatore. Più precisamente, il venditore sosteneva che il contratto preliminare era stato concluso con una persona diversa da quella ritrovata dall'agenzia e che ave va visitato l'immobile la quale, avvalendosi della clausola per sè o per persona da nominare successivamente gli indicava, quale acquirente, la persona, (guarda caso) reperita dall'agenzia (che cosa non si inventano alcuni clienti pur di non pagare la provvigione).
Il nostro agente immobiliare si è visto respingere la domanda sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello ma, convinto del suo diritto, ha

interposto ricorso in Cassazione.
Si noti che, nel corso dei due giudizi l'agente aveva fornito la prova di essere iscritto al ruolo dei mediatori, di avere ricevuto un mandato irrevocabile ed esclusivo, ma, soprattutto, di aver individuata la persona che, poi, risultò l'acquirente dell'immobile, ma, soprattutto, di averglielo fatto visitare. Inspiegabile, dunque, la decisione dei Giudici dell'Appello.
Fortunatamente, come si dice, ci hanno messo una pezza i Giudici della Corte di Cassazione che hanno affermato il seguente principio di diritto : “...il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto; sicché, la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente

ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata“.
I Giudici di legittimità hanno, dunque, rinviato la causa alla stessa Corte d'Appello, ovviamente, ad un'altra sezione che dovrà pronunciare la sentenza attenendosi a tale principio di diritto. Va, peraltro, rilevato che la pronuncia in commento richiama due precedenti recenti (Cass. 11 aprile 2003, n. 5762, 8 marzo 2002, n. 3438 ), entrambe le quali hanno riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione per avere egli fatto visitare l'immobile alla persona che, dopo un lungo lasso temporale e la scadenza del mandato d'agenzia, s'era determinata ad acquistare attraverso il contatto diretto con il venditore. Non è, dunque, necessario, ai fini della maturazione del diritto a percepire la provvigione che il mediatore intervenga in tutte le fasi della trattativa, ben potendo le sue presta zioni esaurirsi nel semplice ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti all'altro, di guisa che, esista un rapporto di causalità tra l'attività di intermediazione e la conclusione dell'affare, ovvero, la messa in relazione tra le parti deve costituire l'antecedente indispensabile mediante il quale le parti, anche in tempi diversi, sono addivenute alla conclusione dell'affare.
 
S

smoker

Ospite
Abbastanza spesso i giudici interpretano questi comportamenti anche come "frode al mediatore", in gergo immobiliare meglio noto come "scavalco", e condannano di conseguenza.

Quelli che vogliono fregare hanno tutto il mio biasimo.........., però ci sono molte situazioni create dall' ignoranza dei clienti della materia e/o disinvoltura di certi agenti nel consigliare gli stessi e soprattutto dalla normativa particolare riguardante il mediatore (leggi il codice non troverai scritto da nessuna parte che la mediazione è un contratto, ma pensa si trova nel libro dei singoli contratti)...metti insieme tutte queste cose........ogni singolo caso diventa storia a sè.............
Metti, infine, in conto il modus operandi di molti agenti che per tutelare il proprio lavoro diventano mediatori atipici/mandatari.................
Detto ciò dire che il mediatore ha diritto alla provvigione oppure no... in alcuni casi, sul forum narrati, diventa difficile.......addirittura impossibile....... poichè non esiste confine preciso che dica: passato questo devi pagare la provvigione.

Smoker
 

Fenix66

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La triste verità è che se ieri o oggi un Giudice sancisce una cosa, domani un altro suo esimio collega può non recepire la sentenza precedente o non trovarla attinente, e per questo delibera in modo differente....W l'Italia :)
 

Luca1978

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Fenix e Luca andate a leggervi i post e le relative risposte di ai sul serio inerenti varie problematiche e dopo venite a dirmi che noi vecchi abbiamo avuto vita facile.
Mi raccomando leggete questi 3d e dopo solo dopo rispondetemi.

Carissimi io faccio questo lavoro da + di 20 anni ,sono disponibilissimo ad ascoltare e imparare cose nuove ,ma per favore un pochettino di senso pratico non guasterebbe.

Caro Damiameda, ho semplicemente commentato una frase estrapolata da una tua argomentazione in cui mi sembra che semplificassi il mestiere, frase che letta da una persona esterna al settore potrebbe risultare confermare alcuni luoghi comuni.
Non ho assolutamente accusato te di non essere AI o non professionista, nella mia frase "te la fai troppo facile" non c'è nessun punto esclamativo e non mi sembra di offenderti, scusa ma forse sei stato un pò permaloso, oltretutto leggo spesso i tuoi post e mi trovo spesso in accordo, una piccola precisazione in un tuo post non è mettere in discussione tutte le tue opinioni.
Ciao
 

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