Buona sera gambero1. In risposta alla Sua nota, voglia osservare quant segue:
IL CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IL GARANTE
L’art. 4 comma 1-bis del D.L. n. 16/2012 ha apportato una modifica al comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011, stabilendo che ai contratti di locazione assoggettati al regime fiscale della cedolare secca, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, non si applicano le imposte di registro e di bollo alla fidejussione prestata da terzi per il conduttore.
Pertanto, il pagamento dell’imposta di registro sulle garanzie personali previste in un contratto di locazione rimane limitato al solo regime ordinario.
Alcuni Esempi: 1.
Contratto 4+4 in regime di cedolare secca.
Canone di locazione mensile: € 1.000,00
Imposta di registro prima registrazione: non dovuta
Imposta di registro garante persona fisica: non dovuta
Esempio 2.
Contratto di locazione 4+4 in regime IRPEF
Canone di locazione mensile: € 1.000,00
Imposta di registro prima registrazione: € 240,00 - 2% canone annuo - (codice 115T)
Imposta di registro garante persona fisica: € 240,00 (codice 109T)
Il calcolo dell’imposta dovuta sul garante viene effettuato applicando l’aliquota proporzionale dello 0,50% sul canone annuale (non del deposito cauzionale), da versare anticipatamente per l’intera durata contrattuale, con un minimo di 200 euro (ex 168 euro fino al 31/12/2013). Infatti, l’imposta in questione non può essere, in alcun caso, inferiore alla misura fissa stabilita dall’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 131/86.
Nel Suo caso specifico, Ella andrà a sottoscrivere un contratto di locazione di natura transitoria per esigenze di studio. Quattro le condizioni che devono essere rispettate:
- l'ateneo c/o cui l'inquilino è iscritto deve avere sede in un comune diverso da quello di residenza;
- la durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi, né superiore a 3 anni;
- il contratto dovrà contenere clausola di rinnovo automatico, salvo disdetta;
- l'inquilino ha facoltà di recesso per gravi motivicon preavviso di almeno 3 mesi.
Nel caso fitta a più studenti, ciascuno di essi può recedere dal contratto inviando la relativa disdetta senza che sia obbligato a pagare i canoni futuri (gli altri coinquilini/studenti dovranno continuare a pagare l'intero canone convenuto).
Infine, la doppia firma richiesta al garante è indispensabile per il locatore a che la garanzia fornitagli copra i periodi che vanno al di là dei rinnovi e/o proroghe automatiche del contratto. Diversamente, rischia che la copertura sia limitata alla sola durata iniziale prevista nel contratto (cioè, senza proroghe e/o rinnovazioni tacite/automatiche). PDF
IL CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IL GARANTE
L’art. 4 comma 1-bis del D.L. n. 16/2012 ha apportato una modifica al comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011, stabilendo che ai contratti di locazione assoggettati al regime fiscale della cedolare secca, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, non si applicano le imposte di registro e di bollo alla fidejussione prestata da terzi per il conduttore.
Pertanto, il pagamento dell’imposta di registro sulle garanzie personali previste in un contratto di locazione rimane limitato al solo regime ordinario.
Alcuni Esempi: 1.
Contratto 4+4 in regime di cedolare secca.
Canone di locazione mensile: € 1.000,00
Imposta di registro prima registrazione: non dovuta
Imposta di registro garante persona fisica: non dovuta
Esempio 2.
Contratto di locazione 4+4 in regime IRPEF
Canone di locazione mensile: € 1.000,00
Imposta di registro prima registrazione: € 240,00 - 2% canone annuo - (codice 115T)
Imposta di registro garante persona fisica: € 240,00 (codice 109T)
Il calcolo dell’imposta dovuta sul garante viene effettuato applicando l’aliquota proporzionale dello 0,50% sul canone annuale (non del deposito cauzionale), da versare anticipatamente per l’intera durata contrattuale, con un minimo di 200 euro (ex 168 euro fino al 31/12/2013). Infatti, l’imposta in questione non può essere, in alcun caso, inferiore alla misura fissa stabilita dall’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 131/86.
Nel Suo caso specifico, Ella andrà a sottoscrivere un contratto di locazione di natura transitoria per esigenze di studio. Quattro le condizioni che devono essere rispettate:
- l'ateneo c/o cui l'inquilino è iscritto deve avere sede in un comune diverso da quello di residenza;
- la durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi, né superiore a 3 anni;
- il contratto dovrà contenere clausola di rinnovo automatico, salvo disdetta;
- l'inquilino ha facoltà di recesso per gravi motivicon preavviso di almeno 3 mesi.
Nel caso fitta a più studenti, ciascuno di essi può recedere dal contratto inviando la relativa disdetta senza che sia obbligato a pagare i canoni futuri (gli altri coinquilini/studenti dovranno continuare a pagare l'intero canone convenuto).
Infine, la doppia firma richiesta al garante è indispensabile per il locatore a che la garanzia fornitagli copra i periodi che vanno al di là dei rinnovi e/o proroghe automatiche del contratto. Diversamente, rischia che la copertura sia limitata alla sola durata iniziale prevista nel contratto (cioè, senza proroghe e/o rinnovazioni tacite/automatiche). PDF