MauroScherlin

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@MauroScherlin ma il decreto ingiuntivo sarebbe comunque richiesto solo per i debiti delle 2 annualità, come specificato nell'art. 63 cc? O ho capito male? E anche la solidarietà condominiale si riferisce sempre alle due annualità, per il resto dei debiti però che succede? In questo caso ovviamente non parliamo di possibile nuovo acquirente.
La cosa più intelligente per l'amministratore sarebbe richiedere al venditore la quota di spettanza, per millesimi, del debito del terzo. Qualora il venditore non pagasse gli dovrebbe fare un decreto ingiuntivo. Qualora il decreto ingiuntivo non andasse a buon fine potrebbe rivalersi sul nuovo proprietario per le 2 annualità. Nulla vieta che l'amministratore coinvolga subito il nuovo proprietario per le quote spettanti in solido col venditore.
 

Michela_

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La cosa più intelligente per l'amministratore sarebbe richiedere al venditore la quota di spettanza, per millesimi, del debito del terzo. Qualora il venditore non pagasse gli dovrebbe fare un decreto ingiuntivo. Qualora il decreto ingiuntivo non andasse a buon fine potrebbe rivalersi sul nuovo proprietario per le 2 annualità. Nulla vieta che l'amministratore coinvolga subito il nuovo proprietario per le quote spettanti in solido col venditore.
Ok chiaro, ti ringrazio.
 

Michela_

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Dipende: nei confronti di chi?
Del proprietario moroso.
Quindi (sempre da come ho capito io, leggendo cose anche al di fuori del forum) l'amministratore si dovrebbe muovere così: sollecita il pagamento del debito, il debito non viene pagato, si procede con il decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario, non va a buon fine, si può procedere con la solidarietà condominiale e/o richiesta saldo al nuovo acquirente. Penso che l'amministratore preferisca che il debito venga pagato dal nuovo proprietario... 😉. Ma sempre e comunque solo ed esclusivamente le 2 annualità. Non oltre.
 
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Michela_

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@brina82 mi riferisco a questo (fonte Brocardi.it)

Articolo 63 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) [Aggiornato al 28/02/2023]

FontiDisposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorieCapo I - Disposizioni di attuazioneSezione III - Disposizioni relative al libro iii

"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto"
 

philippo

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Del proprietario moroso.
Quindi (sempre da come ho capito io, leggendo cose anche al di fuori del forum) l'amministratore si dovrebbe muovere così: sollecita il pagamento del debito, il debito non viene pagato, si procede con il decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario, non va a buon fine, si può procedere con la solidarietà condominiale e/o richiesta saldo al nuovo acquirente. Penso che l'amministratore preferisca che il debito venga pagato dal nuovo proprietario... 😉. Ma sempre e comunque solo ed esclusivamente le 2 annualità. Non oltre.
Se il debito supera le 2 annualità ,cosa ti fa pensare che l'amministratore proceda con il decreto ingiuntivo nei confronti del vecchio proprietario ? Se gli altri condomini non si curano , pensi che si svegli la mattina e faccia di iniziativa ? Perché il nuovo proprietario non si è accertato che non ci fossero debiti prima di procedere all'acquisto ?
 

MauroScherlin

Membro Assiduo
Professionista
ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Fantascienza: i fornitori smettono semplicemente di operare nel condominio, inoltre quando si pagano le fatture si pagano intere, non frazionate.

Sarei curioso di conoscere qualche amministratore che ha applicato con successo questa regola senza prima dare le dimissioni.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Altra fantascienza: prova un po' a chiudere l'acqua o il riscaldamento ad una famiglia e vedere cosa succede.
 

philippo

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Michela_

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Michela_

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Se il debito supera le 2 annualità ,cosa ti fa pensare che l'amministratore proceda con il decreto ingiuntivo nei confronti del vecchio proprietario ? Se gli altri condomini non si curano , pensi che si svegli la mattina e faccia di iniziativa ? Perché il nuovo proprietario non si è accertato che non ci fossero debiti prima di procedere all'acquisto ?
Il mio intento non è polemizzare sul comportamento o il dovere dell'amministratore, le considerazioni me le tengo per me, mi interessava capire quale fosse il modus operandi in generale, la prassi comunemente utilizzata in casi come questo da me postato e anche nel caso simile postato da Brina.
 

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