Ce ne sono molte, di vario tipo Iussit.eu - Mediazione. Pagamento provvigione trovata quasi subito con semplice ricerca... Probabilmente ce ne sono altreun babbeo......
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Ce ne sono molte, di vario tipo Iussit.eu - Mediazione. Pagamento provvigione trovata quasi subito con semplice ricerca... Probabilmente ce ne sono altreun babbeo......
No, non cade affatto secondo me, dove cadrebbe? Ipso iure? Si puó istituire una causa sulla cosa, dove ci saranno posizioni contrastanti come é ovvio, ma non scontato. Quindi la tua tesi difensiva si baserà sul fatto che l'opera di mediazione sia abusiva e che nulla abbia a che faee con l'attività lecita dell'agenzia, loro sosterranno il contrario, poi contano gli elementi e il giudice. Caso diverso invece sarà quello dell'abusivo vero, che potrà si fare causa, ma la perderà al 99%.questo link mi pare abbastanza esaustivo e richiama anche sentenze della cassazione, in pratica:
1) collaboratori non iscritti all'albo dedito al mero accompagnamento dei potenziali clienti in visita all’immobile, possono rientrare nella categoria di soggetti che svolgono attività accessoria e strumentale
2) sussistono dubbi invece collaboratori non iscritti all'albo che si occupano del raccoglimento degli incarichi di vendita e delle proposte irrevocabili di acquisto laddove, al momento del rilascio, le condizioni dettate per la vendita o l’acquisto non abbiano costituito oggetto di una trattativa specifica.
Mediazione in senso proprio è l'attività di avvicinamento delle volontà precontrattuali e contrattuali..
Per quanto riguarda il mio caso Caio non ha svolto solo attività al punto 2 ma ha anche contrattato tra me e il venditore.
@pensoperme
cade quindi, almeno stando al link sopra detto l'equazione collaboratore=tuttook
igor
Probabilmente ce ne sono altre
Bellissima avvocato: quindi sosterrebbe che in presenza i una proposta senza indicazione dell'attività del mediatore il diritto alla provvigione decade... Sentenze? Riferimenti? Grazie.Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Gli Agenti Immobiliari hanno spiegato chiaramente quando secondo la normativa vigente possono dirsi dovute le provvigioni e quando non sono reclamabili come in questo caso mancando sulla proposta accettata l'indicazione dell'attività di intermediazione che è personale dell'Agenti Immobiliari iscritto alla camera di commercio.
Nessuna rilevanza ha la parentela o il rapporto di lavoro presunto.
Luigi De Valeri:-o
Il punto é che l'opera di mediazione non ha una univocità o caratteristiche tali da esser definita in modo preciso, la legge parla di nesso causale e di contatto sociale, stop. Poi ammette, i mancherebbe, l'utilizzo strumentale e accessorio di collaboratori, imponendo solo la "presenza", piú amministrativa che reale, di un agente o un preposto, anch'esso agente, chiaramente. I collaboratori quindi sono accessori all'attività dell'agente o del preposto, poi é palese che i fatto, mediano, nel senso piú puro del termine, ma Non sono abusivi, é il miscuglio di intenzioni che ha sporcato la legge, rendendola di fatto una legge che definisce solo chi ha diritto di chiedere le provvigioni. Palese che la39/89 é una legge non proprio delle migliori. Nel caso l'agenzia usi modulo non depositato, o mancante dei dati dell'agenzia, c'é la multa amministrativa, stop. Nel caso il collaboratore non sia inquadrato c'é da pagare Inps ecc., ma non é automatica la caduta del diritto ala provvigione, affatto, le cose vanno viste in tribunale.anche perchè quella del link è ancora in lire!!
Non credo siano così tante in rapporto alla confusione che c'è.....
Non l'ho letta tutta, ma mi pare che piu che un abusivo sia uno che ci ha 'provato' perchè doveva riscuotere 32milioni di lire
Gli abusivi se sono tali li ho definiti babbei perchè:
- se lavori con un AI e non hai patentino non sei abusivo
- se fai vedere gli immobili da solo e lavori per un'agenzia, senza avere patentino, non sei abusivo
- se compili la proposta d'acquisto e poi la mediazione la incassa l'AI patentato non sei abusivo
- se fai tutto quello che deve fare un AI 'patentato', ma alla fine riscuote l'agenzia iscritta in cciaa non sei abusivo.
quindi se ti beccano in flagrante non saprei come altro definirti.....
Io direi che, tranne qualche caso eccezionale, l'abusivo non esiste (x la legge)
Questo lo trovate sul io Anama, che tira l'acqua al suo mulino, ma che non dice talebanate a differenza di altri. Come vedete questo é fatto per i famosi collaboratori a IVA ( col fantasma ENASARCO) ma la questione, se dubbia in alcuni aspetti per i suddetti, vale i sicuro per i collaboratori assunti.. A cura del Collega Avv. Massimo de Divitiis di Trieste
Navigando qualche giorno fa per siti immobiliari alla ricerca di qualche spunto per la nostra rubrica mensile, mi sono imbattuto in un titolo che non poteva non attirare la mia attenzione:
“I PROCACCIATORI D’AFFARI NON POSSONO OPERARE PER CONTO DELLE AGENZIE IMMOBILIARI: COSÌ HA RISPOSTO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO”
Il Post, a firma di un autorevole Collega di Bologna, rappresentava l’ ultimo atto di una discussione che si protraeva da parecchi mesi (per l’esattezza da Settembre 2010) riguardo la prassi di alcune Camere di Commercio di iscrivere al Registro delle Imprese Procacciatori di Affari – in quanto tali, ovviamente, non dotati dei requisiti per l’ Iscrizione all’ ormai defunto Ruolo – come “Procacciatore d’affari nel settore Immobiliare” e/o come “Procacciatore di affari Per la Ricerca di Clientela Per conto dell’ Agenzia Immobiliare”.
E la risposta del M.S.E., asseritamente affermante che “I Procacciatori di Affari non possono operare per conto delle Agenzie Immobiliari”, affermava, in realtà, che: “ … alla luce di quanto esposto, la scrivente Amministrazione ritiene censurabili tutti quei casi in cui i procacciatori di affari esercitano in maniera abusiva l’ attività di mediazione riservata agli iscritti al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione”, e cio’ non diversamente da avvocati, commercialisti, geometri, salumieri e ogni persona qualunque che svolga (anche occasionalmente) una attività di Mediazione Immobiliare (sulla quale esiste una precisa riserva di legge) senza averne i requisiti.
Una risposta ovvia, quindi, che non giustifica, in alcun modo né* i proclami jihadisti di alcuni dei partecipanti alla discussione, né i* prospettati invii di raccomandate a tutti i Procacciatori di Affari iscritti (obbligatoriamente, tra l’altro) alla CCIAA, le minacciate generalizzate intimazioni di cessazione immediata dell’attività e di conseguente cancellazione d’ufficio dal R.I., per non parlare delle minacce di asportazione (“d’Ufficio”?) delle targhe e delle insegne sotto il controllo delle forze dell’ Ordine e del minacciato intervento di UnionCamere a controllare che mai più abbiano ad iscriversi al Registro delle Imprese Procacciatori di Affari nel settore Immobiliare.
E che non giustifica, neppure, l’affermazione, dell’ Autore del Post, “daremo diffusione del parere del Ministero, affinchè le CCIAA provvedano a segnalare alle Autorita’ Giudiziarie le attivita’ dei Procacciatori d’Affari nel campo immobiliare iscritti o meno nel Registro delle Imprese”, messa li’ come se la risposta ministeriale avesse detto o dettato qualcosa di nuovo.
Le CCIAA hanno, infatti, sempre svolto, per loro ruolo istituzionale, l’ attività di controllo e di repressione dell’ abusivismo, così come l’ Autorità Giudiziaria ha sempre dato e dovuto dare seguito alle denuncie presentate contro gli abusivi (autonomi, dipendenti, iscritti, non iscritti o, comunque, coperti che fossero).
Ma non tutte le attività che possono essere svolte da un Procacciatore di Affari in materia immobiliare costituiscono esercizio abusivo dell’ attività di Mediazione.
Il Procacciatore di Affari che ha una lettera di incarico di un Mediatore abilitato che lo incarica di procurare alla sua Agenzia incarichi di vendita di immobili, di accompagnare possibili acquirenti nelle visite a detti immobili, e – direi anche – di illustrare le caratteristiche degli immobili stessi durante la visita, di curare l’ immissione tecnica dei dati di detti immobili nei portali immobiliari o di curarne la regolare pubblicità cartacea, con obbligo di non porre in essere alcuna delle attività per legge riservate al Mediatore (attività che, in concreto ed anche sulla base dei CCNL di settore sono la stima dell’ immobile in fase di acquisizione – che, però, può essere fatta sicuramente almeno anche da un Geometra e da un Ingegnere -* e, soprattutto, l’ assistenza alle trattative fra le parti finalizzata alla definizione delle condizioni e clausole della futura vendita)svolge attività assolutamente lecite ed ha diritto, esibendo la lettera di incarico, ad essere iscritto al Registro delle Imprese.
Se poi questo Procacciatore userà la propria iscrizione per agire non per conto dell’ Agenzia Immobiliare mandante e nei limiti del mandato ricevuto, ma per agire in proprio quale Mediatore (non autorizzato, ne’ abilitato), si assumerà i rischi delle Sanzioni Penali (art. 348 c.p.), Amministrative (Sanzioni Camerali) e Civili (perdita, anzi non maturazione del diritto alla Provvigione) relative ai suoi comportamenti che, però, per essere sanzionati, dovranno essere contestati e provati uno ad uno.
Se non fosse questo che si vuole, e si ritenesse che tale libertà di impresa sia un fenomeno da combattere si dovrebbe agire non contro i Procacciatori di Affari direttamente, come suggerito dal Post cui faccio riferimento, ma contro i Mediatori Abilitati Iscritti, prevedendo, come e’ – ad esempio – per gli Avvocati ed i Commercialisti, che servirsi di Procacciatori di Clientela costituisca un illecito disciplinare sanzionabile con la Sospensione e (se ripetuto) con la radiazione dall’ Albo.
Ma ciò e’ ipotizzabile (seppure ampiamente discutibile) per le Professioni Intellettuali rispetto alle quali vige anche, per esempio, il divieto di Pubblicità, ma, essendo il Mediatore Abilitato un Imprenditore Commerciale e non un Libero Professionista, e’ pensabile di poterlo sanzionare se si avvale di una delle figure tipiche (pur nella sua atipicità) di ausiliari del Commercio? Ed e’ pensabile poterlo sanzionare se fa un contratto con un imprenditore autonomo, mentre in alcun modo sarebbe sanzionabile se gli stessi incarichi li affidasse ad un dipendente, anche atipico?
E se i Procacciatori di Affari si trasformassero tutti in “Consulenti Immobiliari” che, in quanto Professionisti e non Ausiliari del Commercio neppure necessitano di iscrizione al Registro delle Imprese e sono, quindi, sottratti a qualsiasi controllo?
Invece di fare strane battaglie di retroguardia dalle conseguenze imprevedibili, insistiamo per il praticantato come alternativa a quegli esami che molte CCIAA ormai fanno meno di una volta l’anno con gravissime conseguenze (e quasi obbligo di almeno un periodo di abusivismo) per chi, giovane o meno giovane, vuole accedere alla nostra Professione e insistiamo per l’ Aggiornamento Professionale come requisito basilare per potere continuare ad operare.
“Facile entrare, Difficile restare” questo è e resta il modo migliore di combattere l’abusivismo e gli altri bubboni che piagano il nostro settore.
Avv. Massimo de Vitis
Si ma i formulari per la proposta devono riportare i dati dell'agenzia di mediazione e la firma del mediatore stesso oltre la provvigione......e da ultimo devono essere depositati in camera di commercio. Quindi è impossibile che anche fosse un dipendente ma senza isrizione al ruolo possa svolgere questo incarico.
Gratis per sempre!