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Ci stanno sculacciando perchè abbiamo fatto i cattivi!!!
nienteche ci scrivo su cartello e annuncio ??
mah visto i tempi che corrono scriviamoci anche un bel: SI SPERA ....scivici....VENDESI!!!
Esclusioni.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa le seguenti categorie di impianti ed edifici: a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq.;
c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Inoltre, sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d’uso:
- box; -
- cantine;
- autorimesse;
- parcheggio multipiano;
- locali adibiti a deposito;
- strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- strutture temporanee previste per un massimo di mesi sei;
- altri edifici o strutture assimilabili a quelli elencati.
L’attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
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