Ho fatto una ricerca su internet per trovare spiegazioni ed interpretazioni di avvocati su questa benedetta sentenza della Cassazione e ho trovato un paio di cose molto interessanti e che chiariscono meglio (secondo me) la situazione...Le posto:
1) "Fatto
La controversia è insorta tra le parti con riferimento a una scrittura del (OMISSIS), con la quale I.C.
aveva formulato una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile - posto in vendita da B.M.,
per il tramite dell'agenzia immobiliare "Studio Boezio" di W.C. - per il prezzo di L. 140.000.000, di
cui L. 14.000.000 da versare a titolo di caparra e il resto come meglio specificato nel successivo
preliminare, che avrebbe dovuto essere stipulato entro trenta giorni:"
Da questa (parte iniziale) descrizione del fatto, alla quale fa seguito la sentenza, si evince che non siamo in presenza delle classiche proposte d'acquisto odierne, utilizzate dalla stragrande maggioranza delle agenzie immobiliari ma, vista la data della prima causa (si parte con una citazione davanti al Tribunale di Pavia il 13/11/1985) parliamo del Medioevo...ed è evidente come la proposta stessa non prevedesse alcun obbligo ma, a parte l'impegno a versare la caparra confirmatoria (quindi neanche versata contestualmente alla redazione della suddetta proposta), rimandava ogni obbligo e pagamenti, direttamente al successivo preliminare di compravendita....
2) "Con la sentenza n. 8038 del 02/04/2009 la Corte di Cassazione (2^ sez. Civile) ha statuito che non sempre la proposta di acquisto, ancorchè irrevocabile, vincola all'acquisto dell'immobile.
Infatti, quando la proposta d'acquisto contiene l'offerta di un prezzo per l'acquisto dell'immobile, ma a questa non segue l'effettiva consegna di denaro non si può parlare né di un contratto definitivo né di un preliminare. La Corte di Cassazione ha definito tale atto un “preliminare del preliminare”." "Nella sentenza, la Suprema Corte richiama il collegamento esistente tra il contratto preliminare e il contratto definitivo, collegamento che permette alla parte promissaria di avvalersi della tutela offerta dall'art. 2932 c.c. in base al quale: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.
Secondo la Corte di Cassazione “obbligarsi ad obbligarsi” risulterebbe privo di senso e, di conseguenza, privo di tutela giuridica." (dal sito dello Studio Legale Avv. Pamela Fabrizi)
Anche da qui risulta evidente come sia stato determinante, ai fini della sentenza, la mancanza di pagamento della caparra confirmatoria e la mancanza di assunzione di obblighi contrattuali, rimandati questi al successivo preliminare.
3) "La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 2 aprile 2009 n. 8038 ha dichiarato nullo per difetto di causa il contratto in forza del quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori [il c.d. contratto preliminare di preliminare], poiché non può considerarsi meritevole di tutela l’interesse di “obbligarsi … ad obbligarsi” in quanto produttivo di un’inutile complicazione.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha confermato quanto ritenuto nella sentenza di merito che – in relazione ad una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile con la quale il proponente si era obbligato alla stipulazione di un successivo contratto preliminare – aveva già sostenuto l’assenza di effetti giuridici vincolanti in capo alla predetta proposta.
La sentenza citata pone fine ad una prassi frequente in materia di compravendita immobiliare condotta per intermediazione di agenzie immobiliari consistente nel far sottoscrivere al promittente acquirente una proposta irrevocabile d’acquisto che lo impegna a firmare in un tempo successivo il contratto preliminare di compravendita." (Avv. Luigi Ulissi
Managing Partner
Ulissi & Partners)
Ovvero, affinché le proposte siano valide, devono essere (ad accettazione avvenuta e successiva conoscenza da parte del proponente di tale accettazione) essere dei preliminari (quindi prevedere il vincolo contrattuale con tanto di consegna al venditore della caparra confirmatoria), non impegnare o obbligare le parti alla sottoscrizione di un successivo contratto intermedio (il cosiddetto compromesso) tra la proposta ed il rogito notarile....in virtù di ciò (che è quello che mi pare di capire) ritengo che la proposta che ho postato prima sia più che valida allo scopo.