Se un cliente, contattata l'agenzia immobiliare per telefono, domandato dove si trovi un immobile ritenuto di proprio gradimento dopo averne visionato le foto, riceva l'informazione e poi concluda l'acquisto privatamente, l'agenzia avrebbe diritto ad essere pagata?
Ci sono delle sentenze che stabiliscono il diritto alla mediazione per la sola segnalazione dell'affare da parte dell'agente immobiliare.
In caso contrario, chiunque potrebbe visionare tutti gli immobili che vuole con chicchessia per poi decidere di concludere l'affare privatamente, solo al fine di evitare il pagamento della mediazione.
Per esperienza ho notato che, al fine di lavarsi la coscienza, spesso vengano addotte le motivazioni più bizzarre solo per evitare di pagare l'obolo.
Ricordo ad esempio una cliente che mi disse: "Non ti pago perchè hai portato solo 3 visite all'immobile per concludere la vendita mentre tuoi colleghi ne hanno portate a decine per diversi mesi!"
In realtà, come è stato giustamente sottolienato, il codice civile non stabilisce che la mediazione sia dovuta esclusivamente in favore di quel soggetto che concluda l'affare. Pone la conclusione dell'affare come discrimine al fine di stabilire se sia o meno maturato il diritto alla mediazione. Ed individua nel nesso causale l'elemento atto ad identificare il professionista od i professionisti per il cui intervento si sia poi addivenuti alla sua conclusione.
Stabilire questo non è facile. In che modo si potrebbe determinare, ad esempio, con assoluta certezza che una trattativa sullo stesso immobile, condotta dai medesimi soggetti (acquirente e venditore) possa essere considerata "nuova" e, per questo motivo, completamente sganciata dalla precedente?
Da questo punto di vista non esistono norme ma casistiche.
E le casistiche, rintracciabili nelle sentenze che - ricordiamolo - nel nostro ordinamento non costituiscono precedente e, spesso, potrebbero risultare in contraddizione l'una con l'altra, sono il frutto del giudizio di merito formulato al termine della presentazione di prove e testimonianze.
Il giudice, esaminate le carte, sentite le persone (per la verità, nel rito civile... sentite molto poco... ), stabilisce lui dove possa essere rintracciato questo tanto impalpabile nesso causale... In certe circostanza con grande facilità, in altre cogliendo delle sfumature che dipendono anche (se non soprattutto) da come gli avvocati riescano a presentare la posizione dei propri assistiti.
In passato perdetti una causa (l'unica per fortuna) nella quale per un immobile da me gestito con incarico in esclusiva, visitato dai clienti in mia presenza, poi la trattativa si concluse con altra fantomatica agenzia lontana 200 chilometri la quale risultò, dalle prove prodotte, essere stata pagata solo dopo aver aperto il contenzioso.
Il giudice stabilì che non esisteva nesso causale perchè l'immobile da noi proposto a 450 milioni di lire, era stato "rogitato" a 220 milioni di lire. Non aggiungo altro. Chi conosce il mercato a ridosso dell'entrata in vigore dell'euro e le normative fiscali sa come avvenivano le compravendite dell'epoca.
Questo per dire che non sempre la sentenza è in grado di "premiare" chi sia dalla parte del giusto... diciamo così...