Accettate una parcellare correzione di quanto precisato al # 656.
“L’applicazione PAGAMENTI SUCCESSIVI ALLA REGISTRAZIONE intercetta soltanto contratti, in regime ordinario, contraddistinti dalla serie 3A e 3T”
deve leggersi
“L’applicazione PAGAMENTI SUCCESSIVI ALLA REGISTRAZIONE intercetta soltanto contratti, in regime ordinario, contraddistinti dalla serie 3 e 3T”.
Nell’occasione. si aggiungono ulteriori precisazioni.
Il modello IRIS non dà la possibilità di adempiere telematicamente agli eventi successivi alla registrazione del contratto per i motivi di cui si è detto. Mi è sfuggito, però, un particolare: tale limite è precisato nelle istruzioni di compilazione del modello: a pag. 1, infatti, si legge: “Se, invece, non è possibile utilizzare il presente modello per la registrazione del contratto oppure nel caso di eventi successivi inerenti contratti già registrati (ad esempio in caso di proroga o risoluzione anticipata), è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia o utilizzare, qualora previsto, le apposite procedure telematiche [che – allo stato attuale – non sono utilizzabili]”.
Ora, supponiamo che un soggetto volesse forzare il sistema. Ipotizziamo il caso in cui un soggetto, avendo registrato un contratto serie 3P e numero 1234/2011, indicasse (al posto della serie 3P) la serie 3 e il medesimo numero 1234/2011. Che cosa succede? Succede che il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate non trova le coordinate del contratto registrato: il sistema, in prima battuta, potrebbe anche intercettare un contratto serie 3 con il medesimo numero 1234/2011, ma, al termine del controllo, sulla base dei dati inseriti, lo scarterebbe, in quanto il codice fiscale del richiedente il contratto serie 3 e numero 1234/2011 non trova corrispondenza con il codice fiscale del richiedente il contratto serie 3P, numero 1234/2013. Risultato: esito negativo dei dati elencati e segnalazione come errore bloccante.