Che la consegna contestuale non esista mi sembra una affermazione quantomeno azzardata,dato che la consegna è il primo obbligo del venditore.
La consegna dopo il rogito è un’eccezione ,e va concordata,non subita.
La consegna, SEMPRE dopo il rogito, a fronte del corrispettivo convenuto, puo' anche non avvenire affatto.
Come avviene per il trasferimento di cose nella disponibilita' di terzi aventi titolo.
Puo' avvenire in via consensule con il trasferimento del diritto.
Puo' avvenire senza la consegna delle chiavi.
Oppure con la semplice consegna delle chiavi senza l'immissione immediata nel possesso.
Prassi diffusissima ad escludere lagnanze di inadempimento.
Ad onor del vero, la norma, non specifica neppure, quanto tempo dopo il rogito, la consegna debba avvenire.
Perche' prima, occorre sganciare i soldi.
Per questa motivazione si utilizzano le locuzioni "libero al rogito".
Oppure l'inserimento delle clausole penali.
Giornaliere, oppure una tantum, da decidere e quantificare, dapprima sul preliminare.
Circostanza di cui il giudice dovra' tenere conto.
Diversamente sarebbe inutile utilizzarle.
La mancanza e o il ritardo della consegna e o della liberazione, puo' determinare un danno.