jos611

Membro Attivo
Professionista
Massì, certo. Con messa in mora intendevo l'inizio di un'azione legale in generale.
D'altro canto se rogitasse e non consegnasse le chiavi, gli acquirenti si rifiuterebbero di consegnare il saldo. Quindi dal punto di vista pratico l'unica sarebbe far slittare la data del rogito...
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Ma qui non si discute del momento in cui si farà il rogito (e quindi avrebbe senso parlare di messa in mora),ma di consegna contestuale al rogito.
Anche se il venditore dovesse ritardare il rogito (e non ne ha interesse,dovendo rispettare i tempi anche per il suo acquisto),comunque l’obbligo di consegnare a rogito persiste,anche se fatto in un momento successivo a quello previsto.
Quindi mancata consegna= inadempimento del venditore.
Non intendo dire che ha ragione l’acquirente con la sua richiesta di 1000 euro,ma che il venditore,non avendo formalizzato in contratto la sua permanenza in casa ormai altrui dopo il rogito,se non consegna è inadempiente.
Non è un giudizio,ma la conseguenza legale di quanto sottoscritto.

La nuova normativa del deposito al notaio e' stata introdotta proprio per queste motivazioni.

Il ritardo della consegna, lieve o grave che sia, scaturisce da sempre conflitti come quelli che si vedono in questa discussione.

Giova pure precisare, che se da un inadempimento può scaturire il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, è necessario che tra il primo e i secondi, vi sia un preciso nesso causale.

Detto questo la consegna contestuale non esiste.
Semmai esiste la consegna dopo il rogito.

A fronte dell'intero prezzo stabilito versato dall'acquirente.

Da qui nascono, tutte quelle prassi che spesso pure qua si suggeriscono, evidentemente senza nemmeno conoscerne la ratio, di lasciare somme in sospeso da riconoscere alla conclusione dello scambio.

Perche' ciascuna delle parti puo' lamentare l'inadempienza dell'altro.

Questo prefissano i principi guida della materia.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Che la consegna contestuale non esista mi sembra una affermazione quantomeno azzardata,dato che la consegna è il primo obbligo del venditore.
La consegna dopo il rogito è un’eccezione ,e va concordata,non subita.

La consegna, SEMPRE dopo il rogito, a fronte del corrispettivo convenuto, puo' anche non avvenire affatto.
Come avviene per il trasferimento di cose nella disponibilita' di terzi aventi titolo.

Puo' avvenire in via consensule con il trasferimento del diritto.
Puo' avvenire senza la consegna delle chiavi.
Oppure con la semplice consegna delle chiavi senza l'immissione immediata nel possesso.
Prassi diffusissima ad escludere lagnanze di inadempimento.

Ad onor del vero, la norma, non specifica neppure, quanto tempo dopo il rogito, la consegna debba avvenire.
Perche' prima, occorre sganciare i soldi.

Per questa motivazione si utilizzano le locuzioni "libero al rogito".
Oppure l'inserimento delle clausole penali.
Giornaliere, oppure una tantum, da decidere e quantificare, dapprima sul preliminare.
Circostanza di cui il giudice dovra' tenere conto.

Diversamente sarebbe inutile utilizzarle.

La mancanza e o il ritardo della consegna e o della liberazione, puo' determinare un danno.
 
Ultima modifica:

Rosa1968

Membro Storico
Che la consegna contestuale non esista mi sembra una affermazione quantomeno azzardata,dato che la consegna è il primo obbligo del venditore.
La consegna dopo il rogito è un’eccezione ,e va concordata,non subita.
Infatti con il rogito si trasferisce il possesso. Poi si può disciplinare la consegna successiva na deve essere un accordo delle parti.
 

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