A
Andrea Fiocco
Ospite
Anch'io ho la tua stessa impressione. Però ritengo che, il procedimento operato dal Comune di Decimomannu, è quello più coerente con la legge, anche perché l'Amministrazione Comunale sarda, ha chiesto parere preventivo alla Corte dei Conti; difatti nella delibera comunale trovi traccia del parere espresso dalla Corte dei Conti - Corte dei Conti Sezioni Riunite - delibera n. 22 del 14 aprile 2011 che allego:ma non dovrebbero tutti i Comuni attenersi alle modalità stabilite dalla Legge? Non esiste che ogni Comune si fa una formula diversa!!!!!
RICHIAMATO
il parere della corte dei Conti- sezione regionale di controllo per la Lombardia – con deliberazione n. 915 del 23 ottobre 2009, con il quale l’Autorità giudiziaria in materia contabile ha ritenuto applicabile, in luogo del criterio di cui all’art.5- bis del Decreto Legge n. 359/1992, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007, il criterio di cui all’art. 37 del D.P.R. 327/2001, come modificato
dalla L. 244/2007;
RICHIAMATO
altresì il parere reso dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite con deliberazione n. 22 del 14 aprile 2011in cui si legge quanto segue :”......il corrispettivo, pertanto deve essere in primo luogo calcolato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati. Deve inoltre, continuare a farsi riferimento ad un metodo di calcolo che preveda la riduzione del 60 per cento rispetto al valore determinabile ai fini dell’indennità di espropriazione. Il parametro di riferimento, tuttavia, non potendo essere più costituito
dall’importo determinato ai sensi dell’art. 5-bis,
comma1, del decreto legge n. 333/1992, convertito dalla legge 359/1992, non può che ravvisarsi nella vigente disciplina, ovvero nell’art. 37, commi 1 e 2 , del D.P.R.327/2001, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2
007, n. 244.
OSSERVATO
che nella predetta deliberazione n. 22/2011 si recita quanto segue:”....
nella determinazione del prezzo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, secondo questa tesi, “deve prendersi a base di calcolo l’equa riparazione stabilita dall’art. 2, comma 89 della legge finanziaria per il2008, da decurtare nei limiti del 60% come previsto
dall’art. 31, comma 48 della finanziaria per il 1999 ( cfr.sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1/2009. Considerato che il comma da ultimo citato ha fissato un criterio agevolato di acquisizione in piena proprietà delle areni favore di chi già ne godeva in diritto di superficie, per soddisfare esigenze di carattere solidaristico- sociale ........”
RITENUTO
di poter seguire l’orientamento pronunciato dalla Corte dei Conti seguendo il metodo di calcolo per la determinazione del corrispettivo di riscatto delle aree già concesse in diritto di superficie: definita nella misura del 60% del valore venale dell’area decurtati degli oneri di concessione del diritto di superficie........................................
Perciò ritengo che, il metodo di calcolo elaborato dal Comune di Decimomannu è quello più coerente con la normativa. Poi, per Roma, vedremo quello che faranno.........